§ 1.3.31 - L.R. 29 maggio 2019, n. 19.
Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:29/05/2019
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Rideterminazione.
Art. 3.  Montante contributivo.
Art. 4.  Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.
Art. 5.  Norma finale.
Art. 6.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore e decorrenza di effetti.
Art. 8.  Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


§ 1.3.31 - L.R. 29 maggio 2019, n. 19.

Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.

(B.U. 30 maggio 2019, n. 57)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” conformandosi alla intesa conseguita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, di seguito Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l’istituto dell’assegno vitalizio e l’istituto dell’assegno di reversibilità di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

 

     Art. 2. Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui alla presente legge, sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall’articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all’articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata alla Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all’età anagrafica del titolare dell’assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante della Intesa.

3. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell’ultimo periodo disponibile.

4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente della età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

5. L’assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 comma 2, le aliquote progressive per scaglioni di cui all’allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l’assegno vitalizio di cui al comma 2 dell’articolo 1 e l’assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei precedenti commi, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 della Intesa, le aliquote base dell’allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.

7. L’ammontare dell’assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

8. L’assegno vitalizio a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 comma 2.

9. L’assegno di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, le percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

 

     Art. 3. Montante contributivo.

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l’aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3.

2. Per base imponibile contributiva si intende l’indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”.

3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale è pari all’aliquota percentuale della base imponibile, prevista dalla normativa regionale vigente durante l’espletamento del mandato.

4. La eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale è pari alla aliquota percentuale della base imponibile, come vigente alla data dell’ultimo giorno di ciascuna legislatura di riferimento e con riferimento alla medesima data. Tale quota si considera versata nell’ultimo anno di carica della legislatura cui si riferisce e comunque non oltre l’anno di decorrenza dell’assegno vitalizio.

5. Per le legislature successive alla nona, si assumono quali date di riferimento la data dell’ultimo giorno della nona legislatura.

6. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

7. Il montante contributivo, così come sopra determinato, si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all’assegno vitalizio.

8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l’assegno vitalizio è erogato successivamente all’ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all’anno precedente la percezione.

9. L’importo dell’assegno vitalizio come rideterminato, è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della rideterminazione.

10. L’importo mensile dell’assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l’importo annuo rivalutato.

11. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all’applicazione della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 4. Abrogazione e cessazione degli effetti della legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3.

1. La legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 “Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi” è abrogata e cessa di produrre ogni suo effetto dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Norma finale.

1. L’assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

 

     Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.

1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

 

     Art. 8. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione ed ai fini di quanto previsto dal comma 967 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.