Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 17/07/2019 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Tutela dei bisogni essenziali della persona umana |
Art. 2. Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009 |
Art. 4. Disposizione finanziaria |
§ 3.2.181 - L.R. 17 luglio 2019, n. 45.
Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009.
(B.U. 24 luglio 2019, n. 35)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 2, 3, 10 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3 e l’articolo 4, comma 1, lettera t), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal
2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della
3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della
4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresì, l’obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione;
5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignità della persona umana, nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e, in questo quadro costituzionale, la Regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale;
6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana, previsti dalle vigenti leggi regionali, garantiscono un sistema di accoglienza di qualità finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;
7. La Regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali;
8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al d.l.113/2018, convertito dalla
9. Nella
10. Nella
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Tutela dei bisogni essenziali della persona umana
1. La Regione sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.
2. La Regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla
3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla Regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 2. Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della
“b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della
“4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della
“4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.”.
CAPO III
Modifiche alla
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 35 dell'articolo 6 della
“35 bis. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale, è comunque garantito:
a) l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
b) l'accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;
c) l'accesso dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia.”.
2. Dopo il comma 35 bis dell'articolo 6 della
“35 ter. Le azioni finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al comma 35 bis sono definite dalla programmazione regionale e poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore.”.
3. Dopo il comma 68 dell'articolo 6 della
“68 bis. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 4. Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.