§ 1.2.30 - L.R. 30 maggio 2019, n. 7.
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:30/05/2019
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Rideterminazione.
Art. 3.  Montante contributivo.
Art. 4.  Rivalutazione.
Art. 5.  Disposizione transitoria.
Art. 6.  Disciplina dell'indennità a carattere differito.
Art. 7.  Sistema contributivo e montante individuale contributivo.
Art. 8.  Sospensione, esclusione, rinunciabilità dell'indennità a carattere differito.
Art. 9.  Versamenti volontari.
Art. 10.  Applicazione ai componenti della Giunta regionale.
Art. 11.  Abrogazione.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.
Art. 14.  Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


§ 1.2.30 - L.R. 30 maggio 2019, n. 7.

Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo.

(B.U. 30 maggio 2019, n. 29)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa, costituente l'Allegato A.

2. Sono oggetto della presente legge la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2018) nonché la disciplina dell'indennità a carattere differito, determinata con il metodo di calcolo contributivo a decorrere dalla X legislatura.

 

CAPO I

Disciplina per la rideterminazione degli assegni vitalizi

 

     Art. 2. Rideterminazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, (Allegato A) recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 le aliquote di cui all'Allegato B alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, al momento della prima applicazione di questa legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A della presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione di questa legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della legge regionale 38/2017.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

 

     Art. 3. Montante contributivo.

1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica, parte integrante dell'Intesa (Allegato A), con le determinazioni sulla base imponibile nonché le rivalutazioni ivi previste.

2. Per la contribuzione a carico del consigliere si fa riferimento a quanto effettivamente versato, ai fini del solo vitalizio, sulla base delle norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento.

3. Tutte le trattenute effettivamente operate nella IX consiliatura, finalizzate al solo vitalizio, restano valide a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 4. Rivalutazione.

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 5. Disposizione transitoria.

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

 

CAPO II

Disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema del calcolo contributivo

 

     Art. 6. Disciplina dell'indennità a carattere differito.

1. In attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a decorrere dalla X legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, spetta un'indennità a carattere differito, determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni che seguono e corrisposta alla cessazione del mandato consiliare regionale.

2. I consiglieri, eletti a decorrere dalla X legislatura, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Campania. Per ogni anno di mandato, successivo al quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni, computando a tal fine anche i periodi antecedenti alla X legislatura. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

3. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura di riferimento anche precedente. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione sia stata annullata.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 6 dell'articolo 7, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso di mancato raggiungimento del requisito minimo di cinque anni di mandato, previsto al comma 2.

6. L'indennità a carattere differito di cui al presente articolo è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, l'indennità a carattere differito è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità a carattere differito percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

 

     Art. 7. Sistema contributivo e montante individuale contributivo.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto del dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 6. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 7.

4. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), determinata con le modalità definite dal comma 1 dell'articolo 3, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

5. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

6. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile, la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.

7. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

 

     Art. 8. Sospensione, esclusione, rinunciabilità dell'indennità a carattere differito.

1. All'indennità a carattere differito di cui alla presente legge si applica la disciplina di sospensione di cui all'articolo 16 della legge regionale 13/1996.

2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto-legge 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici.

L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. Il consigliere regionale eletto a decorrere dalla X legislatura può rinunciare all'indennità prevista dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di rinuncia, non si applicano le ritenute previste dall'articolo 7, comma 6.

 

     Art. 9. Versamenti volontari.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri eletti nella X legislatura possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6.

2. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri eletti nella X legislatura può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi. A richiesta del consigliere interessato i versamenti di cui al presente comma possono essere compensati con la quota di indennità di fine mandato, già maturata alla data della richiesta.

3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano dei versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 10. Applicazione ai componenti della Giunta regionale.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale. Ai medesimi si applica altresì la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13/1996.

 

     Art. 11. Abrogazione.

1. A decorrere dal 1° dicembre 2019 l'articolo 1 della legge regionale 38/2017 è abrogato.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

1. I risparmi derivanti dall'attuazione del Capo I sono destinati negli esercizi 2019, 2020 e 2021 ad incrementare la Missione 20, Programma 3, Titolo 1 (Accantonamento Fondo Rischi Contenzioso) del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Assemblea Legislativa della regione Campania 2019/2021, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Capo II si provvede negli esercizi 2019, 2020 e 2021 a valere sulle risorse già iscritte alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Assemblea Legislativa della regione Campania 2019/2021, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011.

3. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'applicazione del Capo II si fa fronte con gli stanziamenti del Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa della regione Campania, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 14. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie.

 

Allegato A

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

Repertorio atti n. 56/CSR del 3 aprile 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del conteniménto della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

 

Allegato

Nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base del metodo contributivo

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

• periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);

• contribuzione di reversibilità;

• contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);

• prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);

• data di nascita;

• titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del D.P.R. 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

II montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età, per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

 

Tab. 1

 

dal

al

INDENNITÀ parlamentare Lire

INDENNITÀ parlamentare euro

percentuale consiliare su parlamentare

INDENNITÀ CONSILIARE euro

01/01/1970

30/06/1970

£ 860.000

euro 444,15

 

 

01/07/1970

31/12/1970

£ 1.052.950

euro 543,80

 

 

01/01/1971

31/12/1971

£ 1.055.386

euro 545,06

 

 

01/01/1972

31/12/1972

£ 1.058.170

euro 546,50

 

 

01/01/1973

31/12/1973

£ 1.061.302

euro 548,12

 

 

01/01/1974

31/12/1974

£ 1.067.566

euro 551,35

 

 

01/01/1975

30/06/1975

£ 1.076.266

euro 555,85

 

 

01/07/1975

31/12/1975

£ 1.085.031

euro 560,37

 

 

01/01/1976

30/06/1976

£ 1.094.947

euro 565,49

 

 

01/07/1976

31/12/1976

£ 1.114.686

euro 575,69

 

 

01/01/1977

31/01/1977

£ 1.157417

euro 597,76

 

 

02/02/1977

30/06/1977

£ 1.172.417

euro 605,50

 

 

01/07/1977

30/09/1977

£ 1.207.174

euro 623,45

 

 

01/10/1977

31/12/1977

£ 1.377.530

euro 711,43

 

 

01/01/1978

30/06/1978

£ 1.381.579

euro 713,53

 

 

01/07/1978

31/12/1978

£ 1.417.770

euro 732,22

 

 

01/01/1979

30/06/1979

£ 1.761.907

euro 909,95

 

 

01/07/1979

31/12/1979

£ 1.820.151

euro 940,03

 

 

01/01/1980

31/01/1980

£ 1.823.103

euro 941,55

 

 

01/02/1980

30/04/1980

£ 1.839.731

euro 950,14

 

 

01/05/1980

30/06/1980

£ 1.864.672

euro 963,02

 

 

01/07/1980

31/07/1980

£ 2.183.630

euro 1.127,75

 

 

01/08/1980

31/10/1980

£ 2.694.030

euro 1.391,35

 

 

01/11/1980

30/11/1980

£ 2.717.920

euro 1.403,69

 

 

01/12/1980

31/12/1980

£ 2.998.572

euro 1.548,63

 

 

01/01/1981

31/01/1981

£ 3.025.607

euro 1.562,60

 

 

01/02/1981

30/04/1981

£ 3.027.996

euro 1.563,83

 

 

01/05/1981

31/07/1981

£ 3.061.442

euro 1.581,10

 

 

01/08/1981

31/10/1981

£ 3.085.332

euro 1.533,44

 

 

01/11/1981

30/11/1981

£ 3.106.833

euro 1.604,55

 

 

01/12/1981

31/12/1981

£ 3.516.491

euro 1.816,12

 

 

01/01/1982

31/01/1982

£ 3.479.080

euro 1.796,79

 

 

01/02/1982

30/04/1982

£ 3.500.581

euro 1.807,90

 

 

01/05/1982

31/07/1982

£ 3.529.249

euro 1.822,70

 

 

01/08/1982

31/10/1982

£ 3.860.306

euro 1.838,74

 

 

01/11/1982

30/11/1982

£ 3.591.363

euro 1.854,78

 

 

01/12/1982

31/12/1982

£ 4.113.304

euro 2.124,34

 

 

01/01/1983

31/01/1983

£ 4.094.364

euro 2.114,56

 

 

01/02/1983

30/04/1983

£ 4.121.564

euro 2.128,61

 

 

01/05/1983

31/07/1983

£ 4.141.964

euro 2.139,15

 

 

01/08/1983

31/10/1983

£ 4.155.564

euro 2.146,17

 

 

01/11/1983

30/11/1983

£ 4.175.964

euro 2.156,71

 

 

01/12/1983

31/12/1983

£ 4.779.505

euro 2.468,41

 

 

01/01/1984

31/01/1984

£ 6.289.788

euro 3.248,40

 

 

01/02/1984

30/04/1984

£ 6.302.205

euro 3.254,82

 

 

01/05/1984

31/07/1984

£ 6.314.622

euro 3.261,23

 

 

01/08/1984

30/10/1984

£ 6.327.039

euro 3,267,64

 

 

01/11/1984

30/11/1984

£ 6.339.456

euro 3.274,06

 

 

01/12/1984

31/12/1984

£ 6.940.156

euro 3.584,29

 

 

01/01/1985

31/01/1985

£ 6.339.456

euro 3.274,06

 

 

01/02/1985

30/04/1985

£ 6.351.872

euro 3.280,47

 

 

01/05/1985

31/07/1985

£ 6.376.706

euro 3.293,29

 

 

01/08/1985

31/10/1955

£ 6.395.331

euro 3.302,91

 

 

01/11/1985

30/11/1985

£ 6.401.540

euro 3.306,12

 

 

01/12/1985

31/12/1985

£ 7.064.324

euro 3.648,42

 

 

01/01/1986

30/04/1986

£ 7.883.348

euro 4.071,51

 

 

01/05/1986

31/10/1986

£ 7.927.447

euro 4.094,18

 

 

01/11/1986

30/11/1986

£ 7.974.913

euro 4.118,70

 

 

01/12/1986

31/12/1986

£ 8.792.219

euro 4.540,80

 

 

01/01/1987

30/04/1987

£ 8.669.115

euro 4.477,22

 

 

01/05/1987

31/10/1987

£ 8.714.993

euro 4.500,92

 

 

01/11/1987

30/11/1987

£ 8.761.128

euro 4.524,74

 

 

01/12/1987

31/12/1987

£ 9.670.447

euro 4.994,37

 

 

01/01/1988

30/04/1988

£ 8.761.128

euro 4.524,74

 

 

01/05/1988

31/10/1988

£ 8.808.780

euro 4.549,36

 

 

01/11/1988

30/11/1988

£ 8.856.901

euro 4.574,21

 

 

01/12/1988

31/12/1988

£ 9.861.993

euro 5.093,29

 

 

01/01/1989

30/04/1389

£ 9.278.408

euro 4.791,90

 

 

01/05/1989

31/10/1989

£ 9.343.686

euro 4.825,61

 

 

01/11/1989

30/11/1989

£ 10.048.088

euro 5.189,40

 

 

01/12/1989

31/12/1989

£ 11.086.485

euro 5.725,69

 

 

01/01/1990

30/04/1990

£ 10.548.201

euro 5.447,69

 

 

01/05/1990

31/10/1990

£ 10.622.990

euro 5.486,32

 

 

01/11/1990

30/11/1990

£ 10.692.368

euro 5.522,15

 

 

01/12/1990

31/12/1990

£ 11.923.332

euro 6.157,89

 

 

01/01/1991

30/04/1991

£ 13.185.233

euro 6.809,60

 

 

01/05/1991

31/10/1991

£ 13.290.743

euro 6.864,10

 

 

01/11/1991

30/11/1991

£ 13.377.887

euro 6.909,10

 

 

01/12/1991

31/12/1991

£ 14.801.505

euro 7.644,34

 

 

01/01/1992

30/11/1992

£ 14.077.985

euro 7.270.67

 

 

01/12/1992

31/12/1992

£ 15.501.603

euro 8.005,91

 

 

01/01/1993

30/06/1993

£ 14.077.985

euro 7.270,67

 

 

01/07/1993

30/11/1993

£ 15.250.322

euro 7.878,13

 

 

01/12/1993

31/12/1993

£ 16.616.995

euro 8.581,96

 

 

01/01/1994

30/11/1994

£ 16.024.883

euro 8.276,16

 

 

01/12/1994

31/12/1994

£ 17.391.556

euro 8.981,99

 

 

01/01/1995

03/04/1995

£ 16.479.141

euro 8.519,77

 

 

04/04/1995

30/11/1995

£ 16.479.141

euro 8.510,77

 

 

01/12/1995

31/12/1995

£ 17.845.814

euro 9.216,39

 

 

01/01/1996

30/11/1996

£ 16.933.399

euro 8.745,37

 

 

01/12/1996

31/12/1996

£ 18.300.072

euro 9.451,20

 

 

01/01/1997

30/11/1997

£ 17.918.724

euro 9.254,25

 

 

01/12/1997

31/12/1997

£ 19.285.397

euro 9.960,08

 

 

01/01/1998

31/12/1998

£ 18.674.170

euro 9.644,40

 

 

01/01/1999

31/12/1999

£ 19.315.728

euro 9.975,74

 

 

01/01/2000

31/12/2000

£ 19.965.710

euro 10.311,43

 

 

01/01/2001

31/12/2001

£ 20.607.808

euro 10.643,04

 

 

01/01/2002

09/08/2002

£ 21.249.905

euro 10.974,66

 

 

10/08/2002

31/12/2002

£ 21.249.905

euro 10.974,68

 

 

01/01/2003

31/12/2003

 

euro 11.579,73

 

 

01/01/2004

31/12/2004

 

euro 12.007,03

 

 

01/01/2005

31/12/2005

 

euro 12.434,32

 

 

01/01/2006

31/12/2006

 

euro 11.703,64

 

 

01/01/2007

31/12/2007

 

euro 11.703,64

 

 

01/01/2008

31/12/2008

 

euro 11.703,64

 

 

01/01/2009

31/12/2009

 

euro 11.703,64

 

 

01/01/2010

31/12/2010

 

euro 11.703,64

 

 

01/01/2011

30/09/2011

 

euro 11.703,64

 

 

01/10/2011

31/12/2011

 

euro 11.283,28

 

 

 

Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza dei trattamento previdenziale

 

età

1976-1985

1986-1995

1996-2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

45

3,768

3,664

3,555

3,403

3,341

3,315

46

3,849

3,741

3,626

3,466

3,401

3,374

47

3,934

3,821

3,701

3,532

3,464

3,436

48

4,023

3,905

3,780

3,602

3,531

3,500

49

4,117

3,994

3,863

3,675

3,600

3,568

50

4,217

4,087

3,950

3,751

3,673

3,639

51

4,322

4,186

4,043

3,832

3,750

3,713

52

4,433

4,289

4,140

3,917

3,830

3,790

53

4,551

4,399

4,244

4,007

3,915

3,872

54

4,677

4,516

4,354

4,101

4,004

3,958

55

4,812

4,640

4,469

4,201

4,098

4,049

56

4,955

4,770

4,593

4,307

4,198

4,145

57

5,105

4,909

4,720

4,419

4,304

4,246

58

5,264

5,057

4,860

4,538

4,416

4,354

59

5,433

5,215

5,006

4,664

4,535

4,468

60

5,614

5,383

5,163

4,798

4,661

4,589

61

5,810

5,563

5,334

4,940

4,796

4,719

62

6,022

5,755

5,514

5,093

4,940

4,856

63

6,249

5,962

5,706

5,257

5,095

5,002

64

6,494

6,186

5,911

5,432

5,259

5,159

65

6,758

6,429

6,136

5,620

5,435

5,326

66

7,043

6,692

6,378

5,823

5,624

5,506

67

7,351

6,969

6,637

6,039

5,826

5,700

68

7,684

7,263

6,918

6,274

6,046

5,910

69

8,050

7,580

7,221

6,527

6,283

6,135

70

8,445

7,927

7.553

6,800

6,541

6,378

71

8,875

8,312

7,915

7,097

6,822

6,640

72

9,342

8,734

8,312

7,418

7,127

6,924

73

9,858

9,198

8,745

7,767

7,458

7,235

74

10,424

9,699

9,217

8,147

7,818

7,576

75

11,038

10,250

9,730

8,562

8,210

7,950

76

11,695

10,850

10,291

9,013

8.636

8,364

77

12,412

11,511

10,908

9,504

9,105

8,817

 

Allegato 1

 

Assegno vitalizio spettante

Aliquote base

Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)

Da euro 0,00 a euro 1.500,00

9%

0%

9,9%

10,8%

11,7%

13,5%

15,3%

Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00

13,5%

0%

14,85%

16,2%

17,55%

20,25% (*)

22,95% (*)

Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00

18%

0%

19,8%

21,6%

23,4%

27,00%

30,6%

Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00

22,5%

0%

24,75%

27%

29,25%

33,75%

38,25%

Oltre euro 8.001,00

30%

0%

33%

36%

39%

45%

51%

 

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.