| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Calabria | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 consiglio regionale | 
| Data: | 21/06/2019 | 
| Numero: | 20 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche alla denominazione della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla L.R. 50/2002. | 
| Art. 2. Modifiche articolo 2 della L.R. 50/2002. | 
| Art. 3. Modifiche articolo 3 della L.R. 50/2002. | 
| Art. 4. Modifica articolo 4 della L.R. 50/2002. | 
| Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria. | 
| Art. 6. Entrata in vigore. | 
§ 1.2.72 - L.R. 21 giugno 2019, n. 20.
Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla L.R. 50/2002.
(B.U. 21 giugno 2019, n. 67)
				Art. 1. Modifiche alla denominazione della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla 
				1. Il titolo della 
				2. Al comma 1 dell'articolo 1 della 
				     Art. 2. Modifiche articolo 2 della 
				1. All'articolo 2 della 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Consigliere segretario. Il Consiglio regionale elegge gli organi della Commissione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno.";
b) all'inizio del comma 2, le parole ", ai due Vice Presidenti ed ai due Consiglieri segretari" sono soppresse.
				     Art. 3. Modifiche articolo 3 della 
				1. Al comma 1 dell'articolo 3 della 
a) alla fine della lettera a) la parola "similari;" è sostituita dalle seguenti: "similari, oltre che su potenziali fenomeni di corruzione;";
b) alla fine della lettera e) le parole "sopra citati;" sono sostituite dalle seguenti: "e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità;";
c) alla lettera f) dopo la parola "antimafiosa" sono inserite le seguenti: "e della legalità";
d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f bis) approfondire la conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e di quello corruttivo adottando iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva.".
				     Art. 4. Modifica articolo 4 della 
				1. Nella rubrica dell'articolo 4 della 
				2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della 
"2-bis. La Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia di cui al comma 2, oltre che con le altre commissioni regionali competenti per materia, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice 'ndranghetista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.".
Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.