§ 1.2.49 - L.R. 19 dicembre 2002, n. 50.
Istituzione della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa .


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:19/12/2002
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Costituzione e Composizione.
Art. 2.  Ufficio di Presidenza.
Art. 3.  Competenze.
Art. 4.  Rapporti con autorità regionali, nazionali ed extranazionali
Art. 5.  Esercizio delle funzioni.
Art. 6.  Metodi di elaborazione.
Art. 7.  Relazioni.
Art. 8.  Codice di comportamento.
Art. 9.  Organizzazione.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11. 


§ 1.2.49 - L.R. 19 dicembre 2002, n. 50.

Istituzione della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa [1].

(B.U. 16 dicembre 2002, n. 23 – S.S. n. 4).

 

     Art. 1. Costituzione e Composizione.

     1. È istituita, in seno al Consiglio regionale, la Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa [2].

     2. Essa viene rinnovata ad ogni inizio di legislatura.

     3. La Commissione è composta da un rappresentante per ciascun gruppo esistente in seno al Consiglio regionale.

 

     Art. 2. Ufficio di Presidenza. [3]

     1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Consigliere segretario. Il Consiglio regionale elegge gli organi della Commissione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno.

     2. Al Presidente della Commissione compete l’indennità prevista per gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti.

     3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione, provvede a mettere a disposizione una struttura speciale, alla stregua di quella assegnata ai Presidenti delle Commissioni permanenti, composta da personale regionale.

     4. Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento e pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria, disciplina le modalità d’esercizio delle sue funzioni e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

 

     Art. 3. Competenze.

     1. Spetta alla Commissione:

     a) vigilare ed indagare sulle attività dell’Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari, oltre che su potenziali fenomeni di corruzione [4];

     b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica Amministrazione regionale e dagli Enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;

     c) verificare la piena attuazione da parte dell’Amministrazione regionale, degli Enti locali calabresi e di ogni altro Ente o Istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l’attività degli Enti sopra menzionati;

     d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al fine di rendere più coordinata ed incisiva l’iniziativa della Regione e degli Enti da questa vigilati nonché degli Enti locali calabresi nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

     e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli Enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità [5];

     f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa e della legalità nella società calabrese [6];

     f bis) approfondire la conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e di quello corruttivo adottando iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva [7].

 

     Art. 4. Rapporti con autorità regionali, nazionali ed extranazionali [8].

     1. La Commissione, tramite la Presidenza del Consiglio regionale, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi, di competenza della Regione Calabria.

     2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988 n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

     2-bis. La Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia di cui al comma 2, oltre che con le altre commissioni regionali competenti per materia, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice 'ndranghetista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie [9].

 

     Art. 5. Esercizio delle funzioni.

     1. La Commissione esercita le funzioni di vigilanza di difesa di cui alla presente legge, di propria iniziativa, su segnalazione delle Amministrazioni o Enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di Enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l’attendibilità.

 

     Art. 6. Metodi di elaborazione.

     1. Per l’espletamento dei suoi compiti la Commissione può, d’intesa con la Presidenza dell’Assemblea:

     a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l’Amministrazione regionale, gli Enti locali calabresi, gli Enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

     b) disporre l’audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli altri Enti di cui alla lettera a);

     c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l’attività dell’Amministrazione regionale e degli Enti di cui alla lettera a). L’Amministrazione regionale e gli Enti di cui alla lettera a) sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

     d) sollecitare agli organi competenti l’adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

     2. Gli organi dell’Amministrazione regionale e quelli degli Enti menzionati alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a collaborare con la Commissione, ottemperando alle richieste di questa. E’ fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli Enti di cui alla lettera a) del comma 1 di ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell’espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

     3. Nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli Enti di cui al comma 1, lettera a), la Commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli Enti locali calabresi e degli Enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione nonché all’impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell’attività d’impresa.

 

     Art. 7. Relazioni.

     1. La Commissione relaziona annualmente all’Assemblea regionale sulla propria attività.

     2. La Presidenza dell’Assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo consiliare, può chiamare la Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

 

     Art. 8. Codice di comportamento.

     1. I componenti della Commissione consiliare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all’attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso per tutte le attività della Commissione che riguardino, in tutto o in parte, i privati e l’esercizio dell’iniziativa economica da parte di questi.

 

     Art. 9. Organizzazione.

     1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, nonché di locali e strumenti operativi messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

     2. Per il migliore espletamento dei propri compiti di vigilanza e difesa, la Commissione, previa intesa con la Presidenza dell’Assemblea, può avvalersi di funzionari dell’Amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche.

     3. La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla Presidenza dell’Assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2003 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] Titolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 2011, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 2011, n. 6 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[8] Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 giugno 2019, n. 20.