Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 28/06/2019 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 2. (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo) |
Art. 3. (Modifiche all'art. 5 della l.r. 4/2009) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.263 - L.R. 28 giugno 2019, n. 14.
Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009.
(B.U. 28 giugno 2019, n. 113 Speciale)
Art. 1. (Disposizioni finanziarie)
1. Al fine di aumentare il finanziamento per le attività di monitoraggio di acque superficiali e sotterranee e per i molteplici fenomeni di dissesto idrogeologico presenti nel territorio regionale, è autorizzata per l'anno 2019 l'ulteriore spesa di euro 1.587.721,50, a cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titoli 1 e 2 del bilancio regionale 2019-2021.
2. È incrementato per euro 1.397.278,50 il Fondo crediti di dubbia esigibilità parte corrente per l'esercizio 2019, allocando le relative risorse alla Missione 20, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2019-2021.
3. La copertura della spesa di cui ai commi 1 e 2, pari complessivamente ad euro 2.985.000,00, è effettuata con le maggiori entrate per l'anno 2019 relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico ai sensi dell'articolo 86 del
4. A tal fine, al bilancio di previsione regionale 2019-2021, esercizio 2019, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) In aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, Capitolo 32107 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - Art. 86 del
b) In aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 02, Capitolo 321000/1 "Fondo crediti di dubbia esigibilità parte corrente" per euro 1.397.278,50;
c) In aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09 , Programma 01, Capitolo 151402 "Attività di monitoraggio acque superficiali e sotterranee" per euro 548.007,25;
d) In aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01, Capitolo 152108 "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico" per euro 1.039.714,25.
5. Le maggiori spese di cui al comma 1 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 4, lettera a).
Art. 2. (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo) [1]
1. Al fine di garantire la copertura degli oneri delle attività A.I.B. (Anti Incendio Boschivo), per l'esercizio 2019, in aggiunta allo stanziamento già autorizzato con
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 1.000.000,00 così ripartiti:
1) Euro 850.000,00 capitolo di spesa 151300/9;
2) Euro 100.000,00 capitolo di spesa 151300/14;
3) Euro 50.000,00 capitolo di spesa 151300/16;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie" per euro 1.000.000,00.
Art. 3. (Modifiche all'art. 5 della
1. Al comma 1-bis dell'articolo 5 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo volti all'acquisizione delle candidature per le nomine degli organi di controllo degli enti regionali.
3. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di nomina, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il competente Servizio del Consiglio regionale pubblica nuovi avvisi in conformità a quanto previsto dal comma 1, fissando per la presentazione delle candidature un termine non superiore a 15 giorni. Sono fatte salve le domande già presentate in base agli avvisi pubblicati in ordine ai procedimenti di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
[1] Articolo così modificato dall'art. 4 della