§ 3.4.13 - R.R. 20 febbraio 2019, n. 3.
Regolamento di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:20/02/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Permesso di ricerca)
Art. 4.  (Criteri per la valutazione del programma di ricerca, degli investimenti e della relativa capacità tecnico economica)
Art. 5.  (Adempimenti e obblighi)
Art. 6.  (Cessazione del permesso di ricerca)
Art. 7.  (Concessione)
Art. 8.  (Criteri di valutazione del programma degli investimenti e della relativa capacità tecnico economica)
Art. 9.  (Revoca della concessione)
Art. 10.  (Autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)
Art. 11.  (Utilizzo delle acque minerali naturali di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento)
Art. 12.  (Utilizzo delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche)
Art. 13.  (Utilizzo delle acque termali per la preparazione di cosmetici)
Art. 14.  (Somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)
Art. 15.  (Miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali provenienti da diverse opere di captazione)
Art. 16.  (Modalità di delimitazione delle aree di salvaguardia)
Art. 17.  (Zona di tutela assoluta)
Art. 18.  (Zona di rispetto)
Art. 19.  (Zona di protezione)
Art. 20.  (Vincoli relativi alle zone di rispetto)
Art. 21.  (Attività consentite nelle zone di rispetto)
Art. 22.  (Vincoli relativi alle zone di protezione)
Art. 23.  (Attività consentite nelle zone di protezione)
Art. 24.  (Gestione delle aree di salvaguardia e del giacimento)
Art. 25.  (Contributi in favore dei comuni)
Art. 26.  (Presentazione delle domande e programma annuale degli interventi)
Art. 27.  (Finanziamento ed erogazione dei contributi)
Art. 28.  (Installazione dei contatori volumetrici)
Art. 29.  (Dati concernenti la quantità di acqua imbottigliata o utilizzata e altri dati statistici)
Art. 30.  (Diritto annuale di concessione o permesso di ricerca)
Art. 31.  (Pagamento del diritto annuo)
Art. 32.  (Decadenza per mancato pagamento)
Art. 33.  (Vigilanza sui contatori volumetrici)
Art. 34.  (Norma finale)


§ 3.4.13 - R.R. 20 febbraio 2019, n. 3. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

(B.U. 27 febbraio 2019, n. 10 - S.O. n. 1)

 

TITOLO

NORME COMUNI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), detta disposizioni per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti sul territorio della Regione.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) direttore tecnico di stabilimento: laureato in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);

b) direttore di miniera: soggetto responsabile della direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

c) direttore sanitario: soggetto responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e che vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente;

d) responsabile di stabilimento: soggetto che sovrintende alla gestione dello stabilimento di imbottigliamento secondo le direttive aziendali, facendosi garante della unitarietà e coerenza dell'azione gestionale;

e) acquifero: formazione idrogeologica permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa essenziale e insostituibile per l'ambiente e la vita umana;

f) acquifero protetto: acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante, mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per un periodo di circa quaranta anni;

g) opere di captazione o di presa: opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;

h) isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

i) protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

l) protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;

m) soggiacenza: in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo, nella falda confinata è rappresentata dalla profondità del tetto dell'acquifero;

n) vulnerabilità: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo;

o) fertilizzanti: qualsiasi sostanza o prodotto che applicato al suolo favorisce la crescita delle colture di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ), compresi gli effluenti zootecnici e le acque reflue delle aziende e le acque di vegetazione di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

p) pesticidi: prodotti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e alla direttiva 2009/128/CE del parlamento europeo e del consiglio (secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari) e i biocidi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) 22 maggio 2012, n. 528/2012 /UE regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE);

q) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze, individuate dalla disciplina regionale in materia di scarichi;

r) stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni.

 

TITOLO II

PERMESSO DI RICERCA DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

 

     Art. 3. (Permesso di ricerca)

1. La ricerca delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della l.r. 22/2008, è subordinata al possesso del permesso di ricerca.

2. L'istanza per il rilascio del permesso di ricerca è presentata al dirigente della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali, di seguito denominata struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22/2008, debitamente corredata dal programma di ricerca e dei relativi investimenti nonché dalla necessaria documentazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. Il programma di ricerca e dei relativi investimenti di cui al comma 2 contiene:

a) la relazione generale con la quale, sulla base della relazione idrogeologica di cui all'Allegato A) del presente regolamento, sono evidenziate le finalità della ricerca;

b) il programma degli studi e delle ricerche finalizzati alla conoscenza delle modalità di circolazione idrica sotterranea e di mineralizzazione nonché alla stima della potenzialità idrica dell'acquifero che tenga conto del rispetto dei vincoli amministrativi e ambientali esistenti, nonché della destinazione urbanistica del territorio;

c) il progetto preliminare dei sondaggi esplorativi, le modalità per la loro realizzazione, il successivo completamento o rimessa in pristino dei luoghi;

d) il programma per le prove di portata finalizzate alla caratterizzazione dell'acquifero intercettato e alla stima della sua potenzialità;

e) il programma dei prelievi e delle analisi chimico-fisico e batteriologiche per il riconoscimento da parte del Ministero della Salute della risorsa eventualmente reperita;

f) il cronoprogramma generale dei lavori di ricerca e dei relativi investimenti.

 

     Art. 4. (Criteri per la valutazione del programma di ricerca, degli investimenti e della relativa capacità tecnico economica)

1. Il premesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 22/2008, fermo restando che in caso di istanze concorrenti in quanto ricadono nella stessa area o che presentino interferenza nelle aree interessate alla ricerca, il permesso è rilasciato sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 5, comma 2 della medesima l.r. 22/2008.

2. Ai fini del rilascio del permesso di ricerca la struttura regionale competente valuta:

a) il programma di ricerca e dei relativi investimenti;

b) la capacità economica e finanziaria del richiedente;

c) l'idoneità tecnica e organizzativa del richiedente.

3. La struttura regionale competente in relazione al programma di ricerca e dei relativi investimenti tiene conto:

a) della sostenibilità ambientale degli interventi da attuarsi considerando le finalità della ricerca, gli studi previsti, le modalità per la realizzazione dei sondaggi di ricerca, nonché il rispetto del bilancio idrico e della qualità dei bacini idrologici interessati;

b) della congruità degli investimenti previsti con i lavori programmati anche in considerazione delle eventuali ricadute per l'economia locale in termini economici e occupazionali.

4. La capacità economica e finanziaria è valutata mediante quanto specificato alle lettere a), b) e c) della Parte I dell'Allegato XVII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. L'idoneità tecnica, professionale ed organizzativa è valutata mediante uno o più dei modi indicati nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui l'indicazione delle pregresse e/o attuali esperienze di coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali o di altre attività inerenti la ricerca e l'utilizzazione di risorse idriche sotterranee, dell'organico della struttura tecnica operativa di cui l'istante intenda avvalersi e di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto dell'istanza.

6. Gli elaborati tecnici prodotti di cui all'Allegato A) del presente regolamento sono valutati in base alla completezza degli elaborati stessi nonché al livello di approfondimento dello studio geologico presentato e alla individuazione del modello idrogeologico alla scala del bacino di ricarica.

 

     Art. 5. (Adempimenti e obblighi)

1. Il titolare del permesso di ricerca, rilasciato ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2008, deve:

a) verificare, prima dell'inizio dei lavori, l'esistenza di vincoli o di divieti sui terreni interessati dai lavori di ricerca;

b) comunicare alla struttura regionale competente il reperimento di nuove risorse idriche e provvedere ad effettuare le analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua reperita e le prove di portata necessarie alla definizione della portata utilizzabile;

c) nel caso di mancato reperimento di nuove risorse idriche, provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca;

d) trasmettere, a conclusione dei lavori di ogni singola opera di captazione, alla struttura regionale competente tutta la documentazione relativa alla ricerca effettuata.

2. Il titolare del permesso di ricerca nella relazione di fine ricerca di cui all'articolo 3, comma 6 della l.r. 22/2008 indica per ogni sondaggio esplorativo realizzato:

a) i dati di portata;

b) le analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua captata;

c) l'elenco di tutta la documentazione tecnica relativa alle opere realizzate compreso il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto da tecnico abilitato;

d) la rendicontazione e la documentazione delle spese sostenute.

2-bis. Il titolare del permesso di ricerca, unitamente alla relazione di fine ricerca di cui al comma 2, trasmette lo studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia, corredata dalla documentazione prevista nell'Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al d.p.r. 128/1959, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle imprese estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

     Art. 6. (Cessazione del permesso di ricerca)

1. Nel caso di scadenza dei termini, rinuncia o decadenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 22/2008, qualora il titolare del permesso di ricerca abbia alterato lo stato del bene oggetto del permesso e relative pertinenze è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori di ricerca a sua cura e spese ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Nel caso in cui si verifichi una o più delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 5 della l.r. 22/2008 il dirigente della struttura regionale competente, qualora disponga la revoca del permesso di ricerca, comunica al titolare l'inizio del procedimento e richiede allo stesso una relazione sullo stato della ricerca e la documentazione relativa alle spese sostenute per gli eventuali interventi realizzati.

3. L'indennizzo delle spese sostenute di cui all'articolo 8, comma 5 della l.r. 22/2015, valutata la congruità delle spese dichiarate nella documentazione di cui al comma 2, è calcolato nei limiti degli importi previsti dal vigente Elenco regionale dei prezzi per la realizzazione di opere pubbliche.

4. Il dirigente della struttura regionale competente, nel provvedimento di revoca, stabilisce:

a) l'importo dell'indennizzo da rimborsare;

b) lo svincolo del deposito cauzionale di cui all'articolo 7 della l.r. 22/2008.

5. Il titolare del permesso di ricerca, nei casi di cessazione, deve custodire eventuali opere realizzate o in fase di realizzazione sino alla loro eventuale rimessa in pristino o consegna alla Regione.

 

TITOLO III

CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

 

     Art. 7. (Concessione)

1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al rilascio della relativa concessione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 22/2008.

2. L'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, finalizzata al rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, è corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa, comprensiva della dichiarazione di presa visione dei luoghi e delle pertinenze della concessione e dell'accettazione delle condizioni di gara, da produrre secondo le modalità ed entro il termine stabiliti dal relativo avviso.

3. Ai fini della valutazione comparativa delle istanze deve essere prodotta documentazione attestante:

a) l'idoneità tecnica, professionale ed organizzativa mediante uno o più dei modi indicati nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui l'indicazione delle pregresse e/o attuali esperienze di coltivazione di acque minerali, di sorgente e termali, dell'organico della struttura tecnica operativa di cui l'operatore economico partecipante intenda avvalersi ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione;

b) la capacità economica e finanziaria da comprovare mediante quanto specificato alle lettere a), b) e c) della Parte I dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 ;

c) il piano industriale costituito da:

1) relazione tecnica contenente la descrizione delle opere e delle attività oggetto della coltivazione del giacimento al fine di un razionale utilizzo delle acque minerali di sorgente o termali estratte, comprensiva dello studio di fattibilità delle stesse rispetto ai vincoli amministrativi ed ambientali esistenti, nonché alla destinazione urbanistica del territorio;

2) programma degli investimenti che specifica gli investimenti in campo minerario ed industriale, nonché quelli relativi alla promozione dello sviluppo qualificato e all'eventuale compensazione per l'impatto che l'attività produce sul territorio in cui ricade la concessione;

3) piano occupazionale in cui è specificato il numero degli addetti previsti, nonché le ricadute economiche ed occupazionali indirette prevedibili sul territorio;

4) il cronoprogramma generale dei lavori e relativi investimenti;

d) il Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della L.R. 22/2008 relativo alla durata della concessione;

e) la dichiarazione sostitutiva attestante la mancata ricorrenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ;

f) ogni altro documento eventualmente richiesto dall'avviso della procedura di evidenza pubblica.

4. [Abrogato].

5. Il titolare della concessione è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al d.p.r. 128/1959, al d.lgs. 624/1996 e al d.lgs. 81/2008.

 

     Art. 8. (Criteri di valutazione del programma degli investimenti e della relativa capacità tecnico economica)

1. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2008 attraverso una valutazione comparativa degli elementi di cui all'art. 7, comma 3, sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso della procedura di evidenza pubblica.

2. Nella valutazione delle offerte di cui all'articolo 19, comma 2-quater della L.R. n. 22/2008, l'avviso dovrà prevedere una premialità a favore dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente.

3. - 6. [Abrogati].

 

     Art. 9. (Revoca della concessione)

1. Nel caso in cui si verifichi una o più delle condizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 22/2008 il dirigente della struttura regionale competente, qualora disponga la revoca della concessione, comunica l'inizio del procedimento al titolare della concessione e richiede allo stesso una relazione sullo stato della concessione e la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle opere e dei lavori realizzati da considerarsi pertinenze minerarie.

2. L'indennizzo di cui all'articolo 22 della l.r. 22/2008, valutata la congruità delle spese dichiarate nella documentazione di cui al comma 1, è calcolato nei limiti degli importi previsti dal vigente Elenco regionale dei prezzi per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il dirigente della struttura regionale competente nel provvedimento di revoca della concessione, stabilisce:

a) l'importo dell'indennizzo da rimborsare;

b) lo svincolo del deposito cauzionale di cui all'articolo 14 della l.r. 22/2008.

4. Il titolare della concessione ha l'obbligo di custodire le pertinenze minerarie di cui all'articolo 15 della l.r. 22/2008, realizzate o in fase di realizzazione, sino alla presa in consegna delle stesse da parte della Regione che provvede, se necessario, alla loro rimessa in pristino.

 

TITOLO IV

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

 

     Art. 10. (Autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

1. Il titolare di concessione che intende utilizzare le acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di cui al presente Titolo deve essere in possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della l.r. 22/2008.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente previo parere della Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) competente per territorio.

 

     Art. 11. (Utilizzo delle acque minerali naturali di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento)

1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzo delle acque minerali naturali di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento, sottoscritta dal titolare della concessione e dal direttore tecnico di stabilimento, deve essere presentata alla struttura regionale competente con allegata la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, a firma del direttore di miniera, corredata da disegni in scala non inferiore ad 1:100 dell'opera di presa, del manufatto di protezione e della zona di tutela assoluta con relativa recinzione, dei serbatoi, della testa pozzo o del bottino di presa, della conduttura e degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e degli eventuali impianti di trattamento, compresa la certificazione dei materiali utilizzati;

b) dichiarazione attestante l'avvenuta installazione dei contatori volumetrici di cui all'articolo 28;

c) relazione tecnico-descrittiva, a firma del responsabile dello stabilimento, indicando se si tratta di progetto o di impianti in essere, corredata da:

1) disegni dei locali, dei macchinari e del lay-out del processo produttivo, con allegati i certificati di conformità rilasciati dai fornitori;

2) dichiarazione del direttore tecnico di stabilimento;

3) dichiarazione concernente i materiali e i volumi dei contenitori impiegati, dei sistemi di chiusura delle bottiglie con relative certificazioni di conformità dei fornitori;

4) dichiarazione relativa all'applicazione di un piano di autocontrollo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 22/2008.

 

     Art. 12. (Utilizzo delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche)

1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzo delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche, sottoscritta dal titolare della concessione o dal soggetto che ha ottenuto in cessione l'acqua minerale naturale o di sorgente ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 22/2008, deve essere presentata alla struttura regionale competente con allegata una relazione tecnico-descrittiva firmata dal responsabile dello stabilimento o tecnico abilitato dalla quale emerga se trattasi di progetto di nuovo impianto o di impianto già realizzato, nonché la seguente documentazione:

a) disegni dei locali, dei macchinari e del lay-out del processo produttivo, con allegati i certificati di conformità rilasciati dai fornitori;

b) elenco delle sostanze da impiegare quali aromi, sciroppi o additivi per la preparazione delle bibite analcoliche con relativa certificazione di conformità rilasciata dai produttori;

c) elenco dei prodotti che si intendono produrre e mettere in commercio;

d) dichiarazione concernente i materiali e i volumi dei contenitori impiegati, dei sistemi di chiusura delle bottiglie con relative dichiarazioni di conformità dei fornitori;

e) dichiarazione relativa all'applicazione di un piano di autocontrollo ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 22/2008.

 

     Art. 13. (Utilizzo delle acque termali per la preparazione di cosmetici)

1. La domanda di autorizzazione per l'utilizzo delle acque termali per la preparazione di cosmetici, sottoscritta dal titolare della concessione o dal soggetto che ha ottenuto in cessione l'acqua termale ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 22/2008, deve essere presentata alla struttura regionale competente con allegata una relazione tecnico-descrittiva firmata dal direttore sanitario dalla quale emerga se si tratta di produzione svolta all'interno dello stabilimento termale o in stabilimento diverso, nonché la seguente documentazione:

a) i disegni dei locali, dei macchinari e del lay-out del processo produttivo nel caso di produzione all'interno dello stabilimento termale con allegati i certificati di conformità rilasciati dai fornitori;

b) i disegni delle opere di presa e dei punti di prelievo e una dichiarazione da cui risulti le modalità di prelievo dell'acqua termale nel caso di produzione in stabilimento diverso dallo stabilimento termale;

c) le specifiche dei recipienti di conservazione dell'acqua e una dichiarazione da cui risulti le modalità di conferimento allo stabilimento di produzione se diverso dallo stabilimento termale;

d) l'elenco dei prodotti che si intendono produrre e mettere in commercio con l'utilizzo dell'acqua termale;

e) la dichiarazione relativa all'applicazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 37 della l.r. 22/2008.

 

     Art. 14. (Somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

1. La domanda di autorizzazione per la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, sottoscritta dal titolare della concessione o dal soggetto che ha ottenuto in cessione l'acqua ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 22/2008, deve essere presentata alla struttura regionale competente, con allegata una relazione tecnico-descrittiva firmata dal responsabile di stabilimento, nonché con la seguente documentazione:

a) disegni dei punti di prelievo e dell'area destinata alla somministrazione, ivi compreso il piano di sanificazione degli impianti e di manutenzione dell'area;

b) dichiarazione del direttore tecnico di stabilimento dell'idoneità igienico sanitaria dell'impianto di distribuzione a monte del punto di prelievo;

c) proposta di regolamento della somministrazione della risorsa, approvata con l'atto autorizzativo, in cui sono specificati:

1) orari di apertura al pubblico delle fontane;

2) cartellonistica con le caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dell'acqua somministrata ed eventuali proprietà favorevoli alla salute se autorizzate dal Ministero competente in materia;

3) indicazioni per l'utilizzo dei recipienti da impiegare per il prelievo;

d) dichiarazione relativa all'applicazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 37 della l.r. 22/2008.

 

     Art. 15. (Miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali provenienti da diverse opere di captazione)

1. La domanda per la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali provenienti da diverse opere di captazione, sottoscritta dal titolare della concessione deve essere presentata alla struttura regionale competente, con allegata una relazione tecnico-descrittiva firmata dal direttore di miniera, che specifica le percentuali della nuova miscela, nonché la seguente documentazione:

a) planimetria catastale con l'ubicazione dell'opera di captazione da autorizzare in miscela e relativa proposta di individuazione delle aree di salvaguardia di cui al Titolo IV;

b) disegni in scala non inferiore ad 1:100 dell'opera di captazione, del manufatto di protezione e della zona di tutela assoluta con relativa recinzione, dei serbatoi, della testa pozzo o del bottino di presa, della conduttura e degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e degli eventuali impianti di trattamento, compresa la certificazione dei materiali utilizzati rilasciata dai fornitori;

c) relazione idrogeologica relativa al bacino interessato;

d) verbali di prelievo e certificati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche riferiti alla nuova sorgente;

e) certificati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dell'acqua già autorizzata, e quelli della miscela specificando, altresì, le percentuali della nuova miscela;

f) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'opera di presa;

g) copia del permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio;

h) dichiarazione relativa all'applicazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 37 della l.r. 22/2008.

2. Le opere di captazione autorizzate alla miscelazione e i terreni costituenti la zona di tutela assoluta di cui all'articolo 17 sono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 22/2008, e vengono acquisite al patrimonio indisponibile della Regione.

 

TITOLO V

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE MINERALI DI SORGENTE E TERMALI

 

     Art. 16. (Modalità di delimitazione delle aree di salvaguardia)

1. Le aree di salvaguardia di cui all'articolo 23 della l.r. 22/2008 sono individuate in base ai criteri di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome del 12 dicembre 2002 (Linee guida per la tutela delle qualità delle acque destinate al consumo umano approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ) e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. La delimitazione delle aree di salvaguardia riguarda tutti i punti di captazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ancorché con portate inferiori, secondo i parametri previsti per i punti di captazione di importanza strategica classificate di tipo A ai sensi delle Linee guida di cui al comma 1.

3. Il concessionario può presentare un'unica proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia nel caso di più punti di captazione ricadenti all'interno di aree contigue e omogenee per caratteristiche geologiche ed idrogeologiche.

4. La proposta di delimitazione, corredata dalla documentazione prevista nell'Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento è presentata unitamente alla relazione di fine ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, della L.R. 22/2008.

 

     Art. 17. (Zona di tutela assoluta)

1. La zona di tutela assoluta di cui all'articolo 23, comma 2 della l.r. 22/2008 è una pertinenza del bene oggetto della concessione, è costituita dall'area immediatamente circostante le opere di captazione e deve avere un'estensione adeguata alla rilevanza delle opere stesse. Tale zona deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio.

2. La zona di tutela assoluta non può essere inferiore a dieci metri di raggio dal punto di captazione, ovvero da qualsiasi punto di prelievo nel caso di un insieme di captazioni.

3. La zona di tutela assoluta è acquisita al patrimonio indisponibile regionale e la sua gestione, per tutto il periodo della concessione, è affidata al titolare della concessione.

4. L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal titolare della concessione e alle autorità preposte alla vigilanza ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 22/2008.

 

     Art. 18. (Zona di rispetto)

1. La zona di rispetto di cui all'articolo 23, comma 3 della l.r. 22/2008 è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata ai sensi del medesimo articolo 23, comma 3 della l.r. 22/2008.

2. Il dimensionamento e la geometria della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa captata.

3. Relativamente agli acquiferi protetti così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f) la zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta.

 

     Art. 19. (Zona di protezione)

1. La zona di protezione di cui all'articolo 23, comma 4 della l.r. 22/2008, individuata all'interno dei bacini idrogeologici, comprende le aree di ricarica della falda ed è finalizzata al mantenimento della qualità della risorsa idrica.

2. Con la delimitazione delle zone di protezione sono individuate le aree di ricarica delle falde e le relative emergenze naturali ed artificiali.

 

     Art. 20. (Vincoli relativi alle zone di rispetto)

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all'articolo 18 non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

d) spandimento di pesticidi;

e) impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

f) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

g) aree cimiteriali;

h) esercizio dell'attività estrattiva di cui alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) che può essere in connessione con la falda;

i) apertura di nuovi pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia sia a circuito aperto che chiuso;

l) gestione di rifiuti, intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;

m) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

n) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

o) pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

p) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto dalla Giunta regionale, con proprio atto, a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

q) reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

2. Nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietata la:

a) stabulazione di bestiame;

b) realizzazione di impianti e strutture di depurazione di acque reflue;

c) attività industriali ed artigianali soggette ad autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, nonché il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti stessi;

d) realizzazione di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture strettamente funzionali alla captazione della risorsa idrominerale;

e) realizzazione di opere viarie e ferroviarie;

f) realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

 

     Art. 21. (Attività consentite nelle zone di rispetto)

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all'articolo 18 è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) apertura di nuovi pozzi finalizzati a:

1) estrazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

2) consumo domestico, nel caso di assenza di reti pubbliche raggiungibili;

3) realizzazione di piezometri, pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche nonché di quelli necessari alle altre attività connesse all'esercizio della concessione, compatibilmente con l'utilizzo idrominerale concesso.

2. Nelle zone di rispetto ristrette è inoltre consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) realizzazione di fognature necessarie per la messa in sicurezza di scarichi di fabbricati o insediamenti non rilocalizzabili, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo delle acque reflue;

b) attività industriali e artigianali già esistenti e in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose, nonché il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti medesimi che determini una riduzione dello scarico di sostanze pericolose in modo da garantire una maggior tutela della risorsa idrica;

c) realizzazione di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati, e delle relative opere di urbanizzazione, in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia;

d) realizzazione di piste ciclabili e viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale;

e) realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, ove le medesime non siano diversamente localizzabili.

3. All'interno delle zone di rispetto allargate è inoltre consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui all'articolo 20, comma 1, lettera o), purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di acque reflue derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia;

b) realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

c) realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b):

1) di nuovi insediamenti e delle relative opere di urbanizzazione;

2) di nuovi fabbricati e delle altre strutture a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi;

3) di nuove infrastrutture di servizio.

4. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all'articolo 18 la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è consentita solo nel caso in cui gli stessi siano eseguiti ad una quota superiore ad almeno dieci metri dal livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero con tecniche di isolamento idoneo a garantire la protezione della falda stessa dall'inquinamento.

 

     Art. 22. (Vincoli relativi alle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue stesse;

b) spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

c) spandimento di pesticidi;

d) impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) apertura di nuovi pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee, comprese le perforazioni per lo sfruttamento di risorse geotermiche a bassa entalpia a circuito aperto;

f) apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti;

g) reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

 

     Art. 23. (Attività consentite nelle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione di cui all'articolo 19 è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) spandimento di concimi chimici e fertilizzanti, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;
b) spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del d.lgs. 152/2006;

c) apertura di nuovi pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

2) all'estrazione di acque per uso domestico e per acquedotti rurali non finalizzati all'uso irriguo, nel caso di impossibilità di raggiungere reti pubbliche attestato dal gestore del Servizio Idrico Integrato;

3) monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

4) attività relative alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

2. Nelle zone di protezione è consentita la realizzazione di:

a) fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, nonché interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) nuove opere viarie o ferroviarie, ovvero modifiche o ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

c) nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma di:

1) nuovi insediamenti, a qualsiasi uso destinati, e le relative opere di urbanizzazione;

2) nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati allo stoccaggio e ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi ed altre strutture;

3) nuove infrastrutture di servizio.

3. Nelle zone di protezione di cui all'articolo 19 la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è consentito solo nel caso in cui gli stessi siano eseguiti ad una quota superiore ad almeno dieci metri dal livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero con tecniche di isolamento idoneo a garantire la protezione della falda stessa dall'inquinamento.

 

     Art. 24. (Gestione delle aree di salvaguardia e del giacimento)

1. Il dirigente della struttura regionale competente nel provvedimento di concessione delimita le aree di salvaguardia in ragione della situazione di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e della valutazione dei centri di pericolo, nonché di considerazioni tecnico-economiche. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia può disporre l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, secondo le modalità riportate nell'Allegato E) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative.

2. Per le zone di rispetto non di proprietà del titolare della concessione, il proprietario delle zone medesime può stipulare apposita convenzione con il concessionario, nella quale sono disciplinate le attività consentite e definiti i relativi oneri a carico del concessionario stesso nonché, per le attività agricole vietate o limitate, la corresponsione di un indennizzo a favore del proprietario.

3. Il titolare della concessione è tenuto a comunicare la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa alla struttura regionale competente che adotta il provvedimento di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti.

4. Il titolare della concessione, entro sei mesi dall'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 16, adotta un piano di intervento di emergenza per i casi di inquinamento della risorsa idrica. Il piano è redatto sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato D) del presente regolamento.

4 bis. Ai fini dell'articolo 12, comma 5-bis, della L.R. 22/2008, a metà della durata della concessione, il concessionario trasmette alla Regione uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico utilizzato, anche sulla base dei dati raccolti con il sistema di monitoraggio di cui al comma 1.

4 ter. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della L.R. 22/2008 il concessionario presenta, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della concessione, il rapporto di fine concessione costituito da uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico, anche sulla base dei dati raccolti con il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, e dalla relazione sullo stato di consistenza delle pertinenze di cui all'articolo 15 della L.R. 22/2008 .

4 quater. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, della L.R. 22/2008 la cessazione comporta, la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del concessionario, ad esclusione del caso previsto all'articolo 22 della L.R. 22/2008, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti funzionali all'utilizzazione.

 

TITOLO VI

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI IN CUI RICADONO CONCESSIONI DI ACQUA MINERALE NATURALE, DI SORGENTE E TERMALE

 

     Art. 25. (Contributi in favore dei comuni)

1. La Regione eroga le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 29, comma 5 della l.r. 22/2008, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale naturale, di sorgente e termale o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento, previa presentazione di progetti per interventi finalizzati:

a) alla tutela, salvaguardia e riqualificazione dei corpi idrici su cui insistono i prelievi di acqua minerale naturale, di sorgente e termale;

b) alla messa in sicurezza o delocalizzazione di eventuali centri di pericolo, ricadenti nelle aree di rispetto delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e alla mitigazione dell'impatto sul territorio delle attività di sfruttamento delle risorse idrominerali;

c) alla valorizzazione integrata delle acque minerali naturali, di sorgente e termali con altre risorse naturali, paesaggistiche, archeologiche e storico-culturali presenti sul territorio;

d) alla valorizzazione delle opere di presa, degli impianti, della strumentazione di controllo e monitoraggio della risorsa e di sistemazione delle aree di pertinenza di sorgenti di acqua minerale naturale, di sorgente e termale non utilizzate.

2. I comuni interessati e/o i titolari di concessioni che ricadono all'interno del territorio comunale possono contribuire al cofinanziamento degli interventi di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Presentazione delle domande e programma annuale degli interventi)

1. I comuni interessati presentano la domanda per i contributi di cui all'articolo 25 alla struttura regionale competente secondo il Modello di cui all'Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Le domande presentate oltre il termine di scadenza sono dichiarate inammissibili.

2. Alla domanda di contributo deve essere allegato uno studio di fattibilità dell'intervento che si vuole realizzare con la stima dei costi.

3. La struttura regionale competente, al fine dell'assegnazione dei contributi, oltre ad effettuare le verifiche formali, provvede alla valutazione delle domande pervenute, in base a:

a) efficienza ed efficacia degli interventi proposti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b);

b) ricaduta economica degli interventi proposti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c);

c) potenzialità degli interventi proposti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d);

d) eventuale cofinanziamento di cui all'articolo 25, comma 2.

4. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, adotta entro il 30 aprile di ogni anno il programma annuale degli interventi assegnando i contributi nei limiti delle risorse disponibili.

 

     Art. 27. (Finanziamento ed erogazione dei contributi)

1. Il comune, entro centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione del contributo, trasmette alla struttura regionale competente il progetto definitivo dell'intervento da realizzare.

2. La struttura regionale competente, entro i successivi quindici giorni, verifica l'ammissibilità a contributo dei progetti definitivi presentati, finanziando i medesimi nei limiti di quanto stabilito nel programma annuale degli interventi di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'erogazione dei contributi avviene secondo le modalità stabilite con legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

4. Nel provvedimento di ammissione del contributo la struttura regionale competente definisce le modalità e i tempi per la realizzazione dell'intervento e per l'erogazione del relativo finanziamento, nonché l'eventuale revoca dei finanziamenti assegnati qualora non vengano rispettati i tempi per la realizzazione dell'opera, ovvero in caso di parziale o mancata realizzazione dell'intervento stesso.

 

TITOLO VII

INSTALLAZIONE DEI CONTATORI VOLUMETRICI E DISCIPLINA PER IL PAGAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI ANNUALI

 

     Art. 28. (Installazione dei contatori volumetrici)

1. I titolari delle concessioni, prima di richiedere l'autorizzazione all'impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento di cui agli articoli 11 e 12, provvedono a propria cura e spese ad installare idonei contatori volumetrici rilevanti la quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 6 della l.r. 22/2008.

2. I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che comunque consentano l'apposizione di sigilli di garanzia inamovibili, direttamente sulla condotta di alimentazione delle linee o impianti di imbottigliamento, immediatamente a valle del serbatoio di carico e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più condotte di alimentazione ciascuna deve essere dotata di singolo contatore volumetrico e deve recare apposita sigla di identificazione dell'acqua interessata.

3. Il contatore, preferibilmente del tipo elettro-magnetico o a induzione magnetica, dotato di certificato di produzione indicante il numero di serie, deve avere la seguente dotazione strumentale minima:

a) misuratore di portata;

b) visualizzatore della portata istantanea misurata in litri/secondo, litri/minuto, litri/ora;

c) totalizzatore della quantità di acqua misurata in litri, ettolitri, megalitri;

d) registratore dati, preferibilmente su supporto informatico, come giorno, mese e anno, quantità giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.

4. Il titolare della concessione di acqua minerale naturale e di sorgente invia, contestualmente all'istanza di autorizzazione all'utilizzo delle acque medesime per le attività di imbottigliamento, una dichiarazione dell'avvenuta installazione dei contatori volumetrici di cui al comma 1, il lay-out con il loro posizionamento all'interno degli impianti e le certificazioni attestanti le caratteristiche tecniche e di conformità degli stessi.

 

     Art. 29. (Dati concernenti la quantità di acqua imbottigliata o utilizzata e altri dati statistici)

1. I titolari di concessioni di acqua minerale naturale e di sorgente comunicano alla struttura regionale competente le letture dei contatori volumetrici di cui all'articolo 28, i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata e i dati statistici relativi alle produzioni e al numero di occupati, entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre relativo a ciascun anno solare, anche in via telematica, utilizzando l'allegato Modello 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. I titolari di concessioni di acqua utilizzata ai fini termali comunicano alla struttura regionale competente i dati statistici relativi alle cure prestate e al numero di occupati, entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni mese relativo a ciascun anno solare, anche in via telematica, utilizzando l'allegato Modello 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La struttura regionale competente provvede alla determinazione dell'importo dei diritti annuali dovuti dal titolare del permesso di ricerca e di concessione di acqua minerale naturale, di sorgente e termale e alla loro riscossione.

 

     Art. 30. (Diritto annuale di concessione o permesso di ricerca)

1. Per i titolari di permessi di ricerca il diritto annuo è calcolato proporzionalmente all'estensione della superficie accordata in permesso ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della l.r. 22/2008.

2. Per il titolare della concessione di acqua minerale naturale e di sorgente in aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1 provvede al pagamento del diritto commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate nell'annualità di riferimento, ai sensi all'articolo 29, comma 2 della l.r. 22/2008.

3. Per i titolari delle concessioni di acqua esclusivamente destinata ai fini termali il diritto annuo è calcolato proporzionalmente all'estensione della superficie accordata in concessione.

 

     Art. 31. (Pagamento del diritto annuo)

1. I titolari di permessi di ricerca provvedono al pagamento alla Regione del diritto annuo di cui all'articolo 29, comma 1, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'annualità.

2. Il titolare della concessione di acqua minerale naturale e di sorgente, provvede al pagamento del diritto annuo di cui all'articolo 29, comma 2. L'importo da pagare annualmente è calcolato nella misura del novanta per cento dell'importo complessivo risultante dalla somma dei prodotti tra il valore del diritto unitario vigente per ettaro e la superficie accordata in concessione e tra il valore del diritto unitario vigente per metro cubo e la quantità di acqua minerale imbottigliata o comunque utilizzata nell'anno precedente.

3. Il pagamento del diritto annuo di cui al comma 2 è effettuato in due rate di pari importo entro le scadenze del 31 marzo e del 30 settembre dell'annualità di riferimento. Il pagamento a saldo è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Eventuali conguagli a favore dei titolari delle concessioni possono essere compensati, mediante riduzione di pari importo del pagamento dovuto in acconto per l'annualità in corso.

4. La struttura regionale competente comunica al titolare del permesso di ricerca o della concessione l'importo dovuto relativamente ai diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative modalità di pagamento, almeno quindici giorni prima delle scadenze fissate.

5. I titolari delle concessioni di acqua esclusivamente destinata ai fini termali provvedono al pagamento alla Regione del diritto di cui all'articolo 29, comma 3, entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento.

6. Limitatamente alla prima annualità il titolare del permesso di ricerca o della concessione provvede, entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, al pagamento, in un'unica soluzione, del diritto dovuto. La struttura regionale competente comunica l'importo e le modalità di pagamento contestualmente alla notifica del provvedimento.

7. In caso di cessazione del permesso di ricerca o della concessione per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 19 della l.r. 22/2008, il titolare è tenuto al pagamento della restante quota del diritto annuo entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di cessazione. Detta quota, determinata a seguito di conguaglio degli eventuali acconti già versati, e le relative modalità di pagamento sono comunicate al titolare dalla struttura regionale competente contestualmente alla notifica del provvedimento.

8. Il titolare del permesso di ricerca o della concessione trasmette la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in via telematica entro i sette giorni successivi alle scadenze fissate nel presente articolo alla struttura regionale competente.

9. La Regione, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), può concedere la rateizzazione della quota di diritto annuo dovuto determinata ai sensi del presente articolo su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.

 

     Art. 32. (Decadenza per mancato pagamento)

1. Qualora il titolare del permesso di ricerca non abbia o abbia provveduto parzialmente al pagamento del diritto annuo, la struttura regionale competente, successivamente alla scadenza del termine stabilito per il versamento a saldo dell'annualità, diffida il titolare del permesso di ricerca, ad effettuare il versamento stesso entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida medesima.

1 bis. Qualora il titolare della concessione non abbia provveduto al pagamento di tre rate relative al diritto annuo, la struttura regionale competente, successivamente alla scadenza del termine stabilito per il versamento della terza rata, diffida il titolare della concessione, ad effettuare il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida medesima.

1 ter. Ciascun pagamento effettuato sarà imputato cronologicamente al pagamento della rata non versata, anche ai fini di quanto stabilito dal comma 1 bis.

2. La struttura regionale competente trascorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 1 bis, avvia il procedimento di decadenza del permesso di ricerca o della concessione ai sensi degli articoli 8 e 21 della l.r. 22/2008.

3. La Regione, per la riscossione coattiva del diritto annuo, degli interessi e di eventuali spese dovute dal titolare del permesso di ricerca o della concessione inadempiente, provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

 

     Art. 33. (Vigilanza sui contatori volumetrici)

1. Il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, in qualità di autorità di vigilanza, verifica la corretta installazione dei contatori volumetrici, appone i sigilli di garanzia e redige apposito verbale utilizzando l'allegato Modello 3) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, controfirmato dal concessionario o suo delegato. Al verbale è allegata la documentazione necessaria a rappresentare il posizionamento, le modalità di installazione e la dotazione strumentale dei contatori.

2. Qualora si rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che comportino la rimozione dei sigilli, il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'autorità di vigilanza i tempi e le modalità degli interventi stessi, nonché l'ultima lettura disponibile dei contatori.

3. La rimozione dei sigilli è effettuata dal concessionario, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza da rilasciare entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione di cui al comma 2. È comunque consentita la non interruzione dell'attività di imbottigliamento.

4. Il concessionario comunica all'autorità di vigilanza la conclusione degli interventi di cui al comma 2, la quale provvede, entro i successivi sette giorni lavorativi, ad apporre nuovi sigilli, redigendo apposito verbale con allegata documentazione fotografica.

5. Il titolare della concessione è tenuto alla regolare manutenzione dei contatori e della relativa strumentazione.

6. L'autorità di vigilanza provvede ad effettuare controlli periodici, con cadenza comunque non superiore a sei mesi, sull'integrità dei sigilli e sul corretto funzionamento dei contatori, rilevando le relative letture e redigendo apposito verbale con allegata documentazione fotografica, nonché a verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misurazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d) della l.r. 22/2008.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 34. (Norma finale)

1. Le proposte di delimitazione di cui all'articolo 16 presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide, fatte salve le eventuali integrazioni tecniche da produrre ai sensi del presente regolamento.

 

Allegato A) - Istanza di permesso di ricerca

(Omissis)

 

Allegato B) - Istanza di concessione mineraria

[Abrogato]


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 28 dicembre 2021, n. 8.