§ 5.3.475 - L.R. 29 novembre 2018, n. 21.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/11/2018
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale.
Art. 2.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018.
Art. 3.  Saldo finanziario dell'esercizio precedente.
Art. 4.  Copertura del disavanzo.
Art. 5.  Quote vincolate.
Art. 6.  Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.
Art. 7.  Stato di previsione dell'entrata e della spesa.
Art. 8.  Spese obbligatorie.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.3.475 - L.R. 29 novembre 2018, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

(G.U.R. 7 dicembre 2018, n. 52 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale.

1. I dati dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 rispettivamente in euro 3.471.683.472,12 ed in euro 2.631.332.496,70.

 

     Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018.

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 1.126.277.817,46.

 

     Art. 3. Saldo finanziario dell'esercizio precedente.

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 risulta positivo per complessivi euro 191.763.136,25. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.588.873.892,75 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.780.637.029,00, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 5 e 6, quale saldo finanziario negativo, in complessivi euro 6.286.779.324,51.

 

     Art. 4. Copertura del disavanzo.

1. A fronte del saldo finanziario negativo di euro 6.286.779.324,51, di cui all'articolo 3, l'ulteriore disavanzo come determinato al 31 dicembre 2017, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del decreto ministeriale 4 agosto 2016, risulta pari a complessivi euro 2.143.208.802,38 [1].

2. L'ulteriore disavanzo di cui al comma 1 è ripianato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del comma 12 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato:

a) [euro 59.656.773,07 corrispondente alla quota non recuperata nel 2017 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, interamente nell'esercizio 2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per il medesimo esercizio] [2];

b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021;

b bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 [3].

2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'articolo 38-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui D.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019, sono destinate:

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 [4].

2-ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo [5].

2-quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10.000.000 euro per la parziale copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;

b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;

c) voci residue [6].

 

     Art. 5. Quote vincolate.

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 3.623.026.924,25, di cui euro 3.265.068.029,00 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 303.843.692,77 relativi ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili e ai vincoli per rischi connessi ai contratti derivati, euro 54.115.202,49 relativi alle somme da rimborsare allo Stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti, per effettuare la regolarizzazione contabile delle partite inerenti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito della definizione da parte dello Stato della contabilizzazione del gettito effettivo, e rettifiche contabili per un doppio accertamento.

 

     Art. 6. Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 2.822.347.224,81, di cui euro 2.515.569.000,00 relativi alle anticipazioni di liquidità ex decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, euro 79.742.106,00 per Fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2017, euro 114.336.000,00 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2017, euro 109.378.278,60 per fondo rischi contenzioso ed euro 3.321.840,21 per fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 33.168.311,70, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, nonché al finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, non impegnate nell'esercizio 2017.

 

     Art. 7. Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2018-2020 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 8. Spese obbligatorie.

1. All'allegato 13 alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 sono aggiunti i seguenti capitoli:

Assessorato regionale dell'economia

Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione

Capitolo 212561 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie) (parte capitolo 212513)"

Capitolo 216534 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie) (parte capitolo 216513)".

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13.