§ 1.7.20 - L.R. 22 giugno 2018, n. 17.
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:22/06/2018
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2007)
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.7.20 - L.R. 22 giugno 2018, n. 17.

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali).

(B.U. 25 giugno 2018, n. 65)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le parole: “e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria";

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b).

4 bis. I componenti di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b, possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vicesindaco o il vicepresidente dei rispettivi enti o gli altri amministratori locali, dei rispettivi enti, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.