Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 05/01/2007 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione) |
Art. 2. (Composizione) |
Art. 3. (Membri non di diritto) |
Art. 4. (Convocazione dell’assemblea e presentazione delle liste) |
Art. 5. (Istituzione, composizione e funzionamento del seggio elettorale) |
Art. 6. (Esercizio del voto) |
Art. 7. (Nomina dei componenti) |
Art. 8. (Durata) |
Art. 9. (Organi e regole di funzionamento) |
Art. 10. (Partecipazione alle sedute) |
Art. 11. (Informazione e supporto) |
Art. 12. (Rimborso spese) |
Art. 13. (Seduta congiunta) |
Art. 14. (Competenze) |
Art. 15. (Termini) |
Art. 16. (Esito delle pronunce) |
Art. 17. (Raccordo con la Giunta regionale) |
Art. 18. (Intese) |
Art. 19. (Norma finanziaria) |
Art. 20. (Abrogazione) |
Art. 20 bis. (Disposizioni finali) |
Art. 21. (Entrata in vigore) |
§ 1.7.9 - L.R. 5 gennaio 2007, n. 1. [1]
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.
(B.U. 12 gennaio 2007, n. 24 - S.S. n. 4).
CAPO I
Istituzione, composizione, modalità di elezione, durata
Art. 1. (Istituzione)
1. La presente legge disciplina l’istituzione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 123 della Costituzione e dell’articolo 48 dello Statuto della Regione Calabria.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, è l’organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali istituito al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare i princìpi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali.
Art. 2. (Composizione)
1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentadue membri, fanno parte:
a) i Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria;
b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
f) tre sindaci di comuni montani;
g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;
h) due Presidenti di Consigli Comunali;
2. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto. Tutti gli altri membri sono eletti secondo le procedure indicate nel successivo articolo 3 e seguenti.
3. Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie.
4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b).
4 bis. I componenti di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b, possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vicesindaco o il vicepresidente dei rispettivi enti o gli altri amministratori locali, dei rispettivi enti, di cui all'articolo 77 del
5. Ai fini dell’applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
Art. 3. (Membri non di diritto)
1. I ventidue componenti di cui alle lettere da c) a h) dell’articolo2, comma 1, sono eletti da un’assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.
2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:
a) otto al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
b) sei al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
c) quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
d) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotone;
e) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.
3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.
4. Ciascun collegio provinciale dovrà esprimere i membri non di diritto rispettando le indicazioni della tabella seguente:
5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.
6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza,
Art. 4. (Convocazione dell’assemblea e presentazione delle liste)
1. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con decreto da emanarsi, la prima volta, entro i 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l’atto di convocazione il Presidente del Consiglio regionale, definisce le modalità di svolgimento dell’elezione, anche con l’eventuale articolazione dell’assemblea in più seggi di ambito provinciale.
3. L’elezione avviene sulla base di liste di candidati, articolate in collegi provinciali, ciascuna delle quali, composta da Sindaci e Presidenti di Consigli comunali in carica, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente del Consiglio regionale entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. Ciascun richiedente deve indicare, a pena di nullità della candidatura, per quale categoria, di cui alle lettere da c) ad h) dell’articolo 2, comma 1, intende essere ammesso nella lista.
5. Il Presidente, sulla base delle candidature ammesse, forma la lista per ciascun collegio provinciale, indicando il cognome, il nome e la data di nascita dei candidati, nonché i rispettivi Comuni in cui ricoprono la carica e la categoria per la quale intendono essere eletti. Ne dispone la immediata pubblicazione nel Sito Ufficiale del Consiglio regionale della Calabria e, successivamente, l’affissione nei locali del seggio elettorale.
6. In ogni lista i nominativi dei candidati seguono l’ordine alfabetico sillabico.
Art. 5. (Istituzione, composizione e funzionamento del seggio elettorale)
1. Il seggio elettorale, istituito nei luoghi indicati nel decreto Presidenziale, è composto da cinque membri: un Presidente, un Vice Presidente e tre scrutatori.
2. La carica di Presidente è ricoperta da un Dirigente Generale, quella di Vice Presidente da un Dirigente di Settore e quella di scrutatore dai Dirigenti di servizio, tutti nominati con apposito atto del Presidente del Consiglio Regionale.
3. Il seggio verifica l’identità del Sindaco elettore ed annota nell’apposito elenco degli aventi diritto, a fianco di ciascuno di essi, l’avvenuto esercizio di voto.
4. Nel seggio sono collocate fino ad un massimo di due urne.
5. Nel seggio devono essere realizzate almeno due aree riservate per garantire la segretezza nell’espressione del voto.
6. Il seggio si insedia alle ore 8,00 del giorno fissato per le elezioni, e rimane aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore18,00.
7. Il seggio resta validamente costituito se sono contemporaneamente presenti almeno tre componenti.
8. Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Art. 6. (Esercizio del voto)
1. Ciascun Sindaco elettore può esprimere, tra i candidati di un’unica lista su base provinciale, una preferenza per ciascuna categoria da rappresentare, scrivendo, con penna ad inchiostro nero, il cognome e il nome del candidato prescelto appartenente alla lista del collegio in cui territorialmente ricade il Comune dell’elettore.
2. Il voto deve essere espresso utilizzando esclusivamente le schede consegnate dai componenti il seggio elettorale.
3. Dopo il voto ciascuna scheda, debitamente piegata in modo da garantire la segretezza, sarà immessa nell’urna.
4. Ogni scheda deve essere vidimata, apponendo nello spazio a ciò riservato il timbro del seggio e la firma di due scrutatori.
5. Il numero delle schede da vidimare, subito dopo l’insediamento del seggio e prima che si dichiari aperta la votazione,deve essere pari al numero dei sindaci elettori iscritti in elenco.
6. Saranno riportate a verbale tutte le operazioni concernenti la vidimazione delle schede e l’eventuale sostituzione per involontario deterioramento o perché restituite dall’elettore che ne faccia constatare segni o alterazioni tali da consentirne il riconoscimento.
7. Non sono ammessi al voto i Sindaci elettori che non presentino un valido documento d’identità.
8. Le schede che riportino oltre al cognome e il nome di un candidato, altri nominativi, ovvero qualsiasi altro segno che possa considerarsi di riconoscimento, sono nulle.
Art. 7. (Nomina dei componenti)
1. Risultano eletti, in ciascun collegio provinciale, coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i Presidenti di Consigli Comunali, i Sindaci dei comuni o delle Unioni di Comuni di maggiore dimensione demografica.
2. Nel caso di insufficienza dei candidati nella lista provinciale, si ricorre ai candidati degli altri collegi provinciali, a partire da quelli che esprimono il più alto numero di sindaci votanti, nell’ordine della graduatoria dei voti ottenuti, seguendo le specifiche categorie da rappresentare.
3. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontrino le quantità stabilite dal comma 1 dell’articolo 2, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti della categoria meno rappresentata secondo l’ordine di graduatoria in base ai voti.
4. Dopo la verifica delle schede il Presidente del seggio consegna verbale che documenta le operazioni del seggio al Presidente del Consiglio regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale sulla base dei dati a verbale accerta quali candidati abbiano, per ciascun collegio provinciale e in base alle singole categorie, conseguito le più alte cifre individuali in ordine decrescente fino a concorrenza del numero dei componenti eleggibili nei rispettivi collegi.
6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i ventidue rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determinala graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età.
Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
7. Il Presidente del Consiglio regionale, esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, compresi componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2.
8. Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina, il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta d’insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 8. (Durata)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata la quota dei membri non di diritto, all’inizio di ogni legislatura regionale.
2. I componenti non di diritto del Consiglio delle Autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale ed entro 90 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell’insieme dei Comuni della Calabria.
3. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell’Unione di Comuni.
5. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
6. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1.
7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad h) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.
8. Nel caso in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel Consiglio delle Autonomie locali un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell’amministratore dell’ente demograficamente più grande.
9. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle Autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.
CAPO II
Organi e funzionamento
Art. 9. (Organi e regole di funzionamento)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente che resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il Regolamento interno del Consiglio può prevedere anche l’elezione di un Vice Presidente e di un Ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle Autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ciascun componente del Consiglio delle Autonomie locali esprime un voto.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli Enti locali, le modalità per l’eventuale ratifica delle intese e degli accordi e quant’altro necessario, sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un Regolamento interno approvato dal Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza dei suoi componenti, entro 45 giorni dall’insediamento.
6. Il Regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.
7. Prima dell’approvazione la proposta di Regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle Autonomie locali, Consiglio regionale e Giunta.
Art. 10. (Partecipazione alle sedute)
1. I Consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell’ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI, possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali.
2. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero figure di particolare competenza in ordine ai temi affrontati.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali promuove periodiche consultazioni degli amministratori degli Enti locali calabresi.
Art. 11. (Informazione e supporto)
1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l’informazione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell’Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.
2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale scelto tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il contingente di personale.
3. L’attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento e la relativa dotazione organica sono disciplinati dal Regolamento interno.
4. Dell’ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell’Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge, ovvero i segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel comparto delle autonomie locali, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.
Art. 12. (Rimborso spese)
1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio e della provincia) e la sede di svolgimento delle sedute.
Art. 13. (Seduta congiunta)
1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Calabria.
CAPO III
Competenze del Consiglio delle Autonomie locali
Art. 14. (Competenze)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio Regionale che attengono:
- alla determinazione o modificazione delle competenze degli Enti locali;
- al riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra Enti locali;
- alla istituzione di enti e agenzie regionali;
- al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse;
- alle modificazioni territoriali;
- alla proposta di bilancio regionale;
- alle proposte relative ad atti di programmazione generale;
- alle modifiche statutarie;
- alle modifiche della presente legge;
- alla delegificazione e semplificazione amministrativa;
- ad ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali le proposte che, già sottoposte all’esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
4. La consultazione della generalità degli Enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l’esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest’ultimo, ai fini dell’espressione dei proprio parere, può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli Enti locali.
5. Restano disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli Enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli Enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli Enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 15. (Termini)
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all’articolo 14, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.
Art. 16. (Esito delle pronunce)
1. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificatamente formulate e la Commissione competente non si adegui, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. Nel caso in cui la Commissione consiliare competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 17. (Raccordo con la Giunta regionale)
1. Ai sensi dell’art. 48, comma 3, punto d) dello Statuto regionale, il raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale si concretizza in ordine a:
a) atti generali di programmazione regionale sotto forma di linee guida, atti di indirizzo, esercizio del potere sostitutivo, deliberazioni di competenza della Giunta che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali;
b) atti di competenza della Giunta conseguenti ad un mandato dei Consiglio regionale in attuazione o completamento di disposizioni legislative e che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri al Consiglio delle Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.
3. I pareri del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.
I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.
5. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle Autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall’accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale può procedere rispettivamente, all’approvazione dell’atto o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche, con motivazione espressa.
Art. 18. (Intese)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un’intesa negli organi di raccordo Regione-Enti locali.
2. Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali espressione degli Enti locali.
3. L’assenso dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali è espresso di regola all’unanimità; ove questa non sia raggiunta, l’assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L’intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti il Consiglio, i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni il Consiglio delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio delle Autonomie locali in cui l’oggetto è posto all’ordine dei giorno, la Giunta Regionale provvede con deliberazione motivata.
CAPO IV
Norme finali
Art. 19. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 40.000,00, si farà fronte per l'anno 2012 facendo ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.
Art. 20. (Abrogazione)
1. Il Capo II – Conferenza Regione-Autonomie locali (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) della
Art. 20 bis. (Disposizioni finali)
1. Qualora al termine dell'espletamento delle procedure di elezione, esaurito il procedimento di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge, i seggi da attribuire restino in tutto o in parte non assegnati, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto e, ove presenti, dai candidati eletti, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI e degli Istituti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a),b),c) della legge regionale 30 ottobre 2003, n.15 e s. m. e i..
2. Il Presidente del Consiglio regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri di diritto e dei candidati eletti e provvede a convocare la prima seduta.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, al funzionamento dell'organo nella composizione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti.
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla