Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 31/01/2019 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle Entrate) |
Art. 2. (Stato di previsione delle Spese) |
Art. 3. (Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2019-2021) |
Art. 4. (Residui attivi) |
Art. 5. (Residui passivi) |
Art. 6. (Autorizzazione per accertamenti e riscossioni) |
Art. 7. (Autorizzazione per impegni e pagamenti) |
Art. 8. (Risultato di amministrazione presunto) |
Art. 9. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) |
Art. 10. (Fondo di riserva per le spese impreviste) |
Art. 11. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) |
Art. 12. (Fondo crediti di dubbia esigibilità) |
Art. 13. (Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati) |
Art. 14. (Fondo rischi da contenzioso) |
Art. 15. (Fondo per perdite degli organismi partecipati) |
Art. 16. (Anticipazioni di Tesoreria) |
Art. 17. (Autonomia del Consiglio regionale) |
Art. 18. (Variazioni al bilancio) |
Art. 19. (Annullamento dei diritti di credito) |
Art. 20. (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione) |
Art. 21. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.287 - L.R. 31 gennaio 2019, n. 2.
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
(B.U. 5 febbraio 2019, n. 20 Speciale)
Art. 1. (Stato di previsione delle Entrate)
1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2019-2021 per l'importo di euro 6.251.740.948,76 per l'esercizio finanziario 2019, di euro 6.058.781.738,45 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 4.630.199.884,07 per l'esercizio finanziario 2021.
2. È approvato in euro 8.661.757.346,40 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2019, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 420.000.000,00 stimata al 1 gennaio 2019.
Art. 2. (Stato di previsione delle Spese)
1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2019-2021 per l'importo di euro 6.251.740.948,76 per l'esercizio finanziario 2019, di euro 6.058.781.738,45 per l'esercizio finanziario 2020 e di euro 4.630.199.884,07 per l'esercizio finanziario 2021.
2. È approvato in euro 8.651.402.232,02 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2019.
Art. 3. (Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2019-2021)
1. Ai sensi del
a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);
b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;
c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2019-2021;
d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2019-2021;
e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2019-2021;
f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
n) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
o) elenco concernente le spese obbligatorie;
p) elenco concernente le spese impreviste;
q) nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
r) relazione del Collegio dei revisori.
2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2019-2021:
a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del
b) l'elenco dei "Fondi vincolati statali e comunitari";
c) l'elenco dei "Fondi vincolati regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del
a) Verbale di Consiglio regionale n. 105/1 del 22.12.2017 (Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014. Piano di rientro - articolo 9, comma 5, del
b) Verbale di Consiglio regionale n. 114/2 del 31.12.2018 (Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015. Piano di rientro - articolo 1, comma 779 e seguenti,
Art. 4. (Residui attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2018, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2019, è di euro 2.165.818.102,10.
Art. 5. (Residui passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2018, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2019, è di euro 2.399.134.557,63.
Art. 6. (Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del
Art. 7. (Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. Ai sensi dell'articolo 39 del
Art. 8. (Risultato di amministrazione presunto)
1. È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2019-2020-2021), così determinata:
a) euro 25.544.172,01 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 779 e seguenti della
b) euro 617.942,13 quale accantonamento trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del
c) euro 4.404.075,67 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, articolo 1,
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del
Art. 9. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
Art. 10. (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del
2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del
2. I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del
Art. 12. (Fondo crediti di dubbia esigibilità) [2]
1. Ai sensi dell'articolo 46 del
Art. 13. (Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)
1. È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della missione 20, programma 03, del titolo I della spesa, dello stanziamento necessario per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio arretrati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del
Art. 14. (Fondo rischi da contenzioso) [3]
1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del
Art. 15. (Fondo per perdite degli organismi partecipati)
1. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della
2. È inoltre iscritto nel programma 3, missione 20, titolo I il fondo ricapitalizzazione Società ed Enti partecipati con uno stanziamento di competenza pari ad euro 100.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.
Art. 16. (Anticipazioni di Tesoreria)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del
Art. 17. (Autonomia del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 67 del
2. In applicazione del comma 1, al bilancio del Consiglio regionale per il triennio 20192021, approvato con Verbale consiliare n. 113/4 del 29 novembre 2018, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
a) Esercizio 2019
- in diminuzione di euro 1.060.279,30 il capitolo di entrata 1001 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" - titolo 1, tipologia 101, categoria 02;
- in diminuzione di euro 825.000,00 il capitolo di spesa 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" - missione 01, programma 01;
- in diminuzione il capitolo di spesa 1001 denominato "Trattamento indennitario, missioni e rimborsi, spese consiglieri regionali e componenti la giunta non consiglieri regionali" per euro 235.279,30 - missione 01, programma 01;
b) Esercizio 2020
- in diminuzione di euro 527.160,00 il capitolo di entrata 1001 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" - titolo 1, tipologia 101, categoria 02;
- in diminuzione di euro 825.000,00 il capitolo di spesa 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" - missione 01, programma 01;
- in aumento di euro 297.840,00 il capitolo di spesa 9406 denominato "Fondo TFS/TFR personale dipendente" - missione 01, programma 03;
c) Esercizio 2021
- in aumento di euro 1.073.450,00 il capitolo di entrata 1001 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" - titolo 1, tipologia 101, categoria 02;
- in diminuzione di euro 630.000,00 il capitolo di spesa 1002 denominato "Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità" - missione 01, programma 01;
- in aumento di euro 1.703.450,00 il capitolo di spesa 9406 denominato "Fondo TFS/TFR personale dipendente" - missione 01, programma 03.
3. Ai sensi dell'articolo 3-bis della
Art. 18. (Variazioni al bilancio)
1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.
Art. 19. (Annullamento dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.
Art. 20. (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2019.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della