§ 38.10.569 - D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76.
Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:10/05/2018
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Commissione nazionale per il dibattito pubblico
Art. 5.  Indizione del dibattito pubblico
Art. 6.  Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
Art. 7.  Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore
Art. 8.  Svolgimento del dibattito pubblico
Art. 9.  Conclusione del dibattito pubblico
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali


§ 38.10.569 - D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76.

Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.

(G.U. 25 giugno 2018, n. 145)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     Visto l'articolo 22, comma 2, del predetto codice che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

     Considerato che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e che a tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 23;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, ed in particolare l'articolo 8;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 7 febbraio 2018;

     Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

     Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso parere nel termine prescritto;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. I progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) dibattito pubblico: il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1;

     b) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

     1. Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato 1.

     2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

     a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;

     b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell'UNESCO;

     c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

     3. Per le opere di cui all'Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:

     a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;

     b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento;

     c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;

     d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento;

     e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

     4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l'opportunità.

     5. Non si effettua il dibattito pubblico:

     a) per le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

     c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.

 

     Art. 4. Commissione nazionale per il dibattito pubblico

     1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata Commissione, così composta:

     a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

     c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute;

     d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

     2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può nominare, su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione può avvalersi, senza alcun onere di qualsiasi natura, del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta e decade, comunque, decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione medesima.

     4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice, per la partecipazione alle attività della Commissione, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

     5. La Commissione, con proprio regolamento interno, stabilisce le proprie modalità di funzionamento, nonchè le modalità di collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 7 e 8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua istituzione.

     6. La Commissione in particolare:

     a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonchè la necessaria informazione durante la procedura;

     b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;

     c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonchè ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;

     d) organizza le attività di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;

     e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonchè a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

     7. Per le attività istruttorie, nel caso di opere di interesse nazionale o sovra regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento. Il personale coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di appartenenza.

     8. Per le attività istruttorie, nel caso di opere di interesse regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo individuati.

 

     Art. 5. Indizione del dibattito pubblico

     1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Esso non può svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, oltre l'avvio della progettazione definitiva.

     2. Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità.

     3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a trasmettere alla Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che:

     a) contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto adottate in coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dai Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

     b) indica uno o più soggetti che la rappresenti in tutte le fasi del procedimento di dibattito pubblico.

     4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonchè sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

     5. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, è tenuta a pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

 

     Art. 6. Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti

     1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico.

     2. Il coordinatore del dibattito pubblico svolge le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale.

     3. Il coordinatore del dibattito pubblico è individuato, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato. In assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 4, il coordinatore può essere individuato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.

     4. Il coordinatore del dibattito pubblico è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.

     5. Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Città metropolitana ove la stessa opera è localizzata.

     6. Il coordinatore del dibattito pubblico:

     a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico;

     b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche al dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);

     c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, anche attraverso il contributo di esperti, evitando che ci siano posizioni non rappresentate;

     d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed è responsabile dell'organizzazione e degli aggiornamenti del sito internet del dibattito pubblico;

     e) segnala alla Commissione, di cui all'articolo 4, eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico e sensibilizza l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore al rispetto dei tempi di svolgimento della procedura;

     f) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 9, comma 1.

 

     Art. 7. Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore

     1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore provvede a:

     a) elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228;

     b) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità;

     c) partecipare in modo attivo agli incontri e alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico;

     d) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte;

     e) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 11, del codice.

 

     Art. 8. Svolgimento del dibattito pubblico

     1. Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto dell'opera, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Da tale momento decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 2. L'avvio del dibattito pubblico è pubblicato contestualmente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), sul sito del dibattito pubblico di cui all'articolo 6, comma 6, lettera d), nonchè sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

     2. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.

 

     Art. 9. Conclusione del dibattito pubblico

     1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonchè alla Commissione di cui all'articolo 4, una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene:

     a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti, le modalità di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito internet del dibattito pubblico;

     b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;

     c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione nel dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

     2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

     3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico è allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante.

     4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui all'articolo 22, comma 4, del codice.

     5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione di cui all'articolo 4, nonchè sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

     6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorità competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4.

     2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare.

     3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attività di monitoraggio previste all'articolo 4, comma 6, lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del codice.

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1824

 

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)