Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 29/12/2017 |
Numero: | 237 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alle tabelle organiche del personale civile della Casa circondariale e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano |
§ 41.7.379 - D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 237.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso la Casa circondariale e l'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
(G.U. 5 marzo 2018, n. 53)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alle tabelle organiche del personale civile della Casa circondariale e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano
1. La tabella organica del personale civile della Casa circondariale di Bolzano e la tabella organica del personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, già denominato centro di servizio sociale per adulti Bolzano, di cui alla tabella 9 allegata al
2. Al personale appartenente al ruolo generale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta in servizio presso gli uffici di cui al comma 1, si applica l'articolo 9 del
3. Il personale di cui al comma 2 in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al pagamento degli oneri stipendiali, comprensivi del trattamento economico fondamentale ed accessorio, relativi alle nuove assunzioni di personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, provvede il Ministero della giustizia a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Tali oneri, determinati annualmente al lordo degli oneri previdenziali a carico dello Stato, sono posti a carico della Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle disponibilità finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
TABELLA I)
(ART. 1, comma 1)
TABELLA II)
(ART. 1, comma 1)