§ 6.1.216 - L.R. 15 dicembre 2016, n. 17.
Legge regionale di stabilità 2017.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:15/12/2016
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni - Contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi Comuni.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della [...]
Art. 3.  Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri [...]
Art. 4.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modificazioni.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni.
Art. 6.  Modificazioni dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" concernente il rinnovo contrattuale.
Art. 7.  Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 e successive modificazioni in materia di ricambio generazionale in relazione al triennio contrattuale di riferimento.
Art. 8.  Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" concernente i tirocini formativi.
Art. 9.  Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" concernente il sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito [...]
Art. 10.  Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari.
Art. 11.  Modificazioni dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del [...]
Art. 12.  Rapporti finanziari tra la Regione e gli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato.
Art. 13.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 6.1.216 - L.R. 15 dicembre 2016, n. 17.

Legge regionale di stabilità 2017.

(B.U. 15 dicembre 2016, n. 50 - N. straordinario 1)

 

Art. 1. Articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni - Contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi Comuni.

1. A ogni Comune della provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Giunta regionale concede negli esercizi 2017 e 2018 il contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo Comune pari a euro 30.000,00 annui.

2. A ogni Comune della provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Giunta regionale concede negli esercizi 2017, 2018 e 2019 il contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo Comune pari a euro 20.000,00 annui. Tale contributo spetta anche al Comune a cui è aggregato un altro Comune.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per gli anni 2017 e 2018 e in euro 200.000,00 per l'anno 2019 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152" e successive modificazioni.

1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 15 del 1957 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: "Possono inoltre essere riconosciuti contributi per l'assistenza svolta ai cittadini per l'accesso agli interventi in materia di lavoro e alle connesse attività di supporto previsti dalle due Province autonome.".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni " e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole "delle persone casalinghe" sono sostituite dalle parole: "delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 al comma 1 le parole "delle persone casalinghe" sono sostituite dalle parole: "dei soggetti di cui al comma 1-bis", le parole "che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4," sono soppresse e le parole "non superiore alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici" sono sostituite dalle parole: "non superiore ad euro 4 mila";

1.2 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il contributo spetta a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regolamento regionale, individuate tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare del soggetto richiedente di figli o familiari non autosufficienti o di situazioni di difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro. Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta e a coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e usufruiscono di analoga provvidenza a carico di istituti assicurativi o previdenziali.";

1.3 al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole "o la pensione anticipata";

1.4 al comma 2-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e non è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni";

c) al comma 3 dell'articolo 6-ter della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni le parole "e comunque non oltre l'anno solare in cui avviene il compimento del quarantesimo anno di età" sono soppresse.

2. Il Capo III della legge regionale n. 7 del 1992 è abrogato.

3. L'articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito in base all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modificazioni.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "euro 7 mila" sono sostituite dalle parole: "euro 9 mila", le parole: "o affidamento" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.";

b) al comma 3 le parole: "qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma un'altra persona almeno con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno. In caso di mancata assunzione l'importo massimo del contributo viene ridotto del 50 per cento. L'assunzione di un'altra persona non è richiesta ai fini dell'erogazione del contributo ai/alle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e." sono soppresse;

c) al comma 4 le parole: "o affidamento" sono soppresse e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.";

d) al comma 6 dopo le parole "decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151," sono inserite le parole: "con gli interventi di cui all'articolo 2,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni.

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera g) le parole: "qualora nei rispettivi regolamenti sia prevista analoga possibilità" sono soppresse;

b) nel comma 5, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici o di selezioni pubbliche approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli".

 

     Art. 6. Modificazioni dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" concernente il rinnovo contrattuale.

1. All'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "per il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle parole: "per il triennio 2016-2018";

b) nel comma 1 le parole: "per il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle parole: "per il triennio 2016-2018, in aggiunta a quanto stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, " e le parole: "per gli anni 2015 e 2016 e nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2016, nell'importo di 391.000,00 euro per l'anno 2017 e nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2018";

c) nel comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) 391.000,00 euro sull'esercizio 2017;

b-bis) 495.000,00 euro sull'esercizio 2018.".

2. Dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già autorizzato.

 

     Art. 7. Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 e successive modificazioni in materia di ricambio generazionale in relazione al triennio contrattuale di riferimento.

1. Nel comma 5-bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2014 le parole: "per il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle parole: "per il triennio 2016-2018".

 

     Art. 8. Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" concernente i tirocini formativi.

1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2015 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La copertura per gli esercizi finanziari successivi è definita con legge di stabilità.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 9. Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" concernente il sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 2015 è abrogato.

2. La minor spesa derivante dal presente articolo trova evidenza nella tabella A.

 

     Art. 10. Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari.

1. Con decorrenza dall'anno 2016, qualora non si possa procedere al disinvestimento delle quote di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, può essere fatta confluire nel Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione una somma corrispondente, mediante il disinvestimento di altri strumenti finanziari in disponibilità del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. Modificazioni dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale".

1. All'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'albo di cui al comma 1 accede anche il personale regionale che abbia conseguito l'idoneità alle funzioni dirigenziali a seguito di superamento di esame in analoghi corsi o procedure concorsuali indetti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano o dai Comuni della Regione ai sensi delle rispettive disposizioni normative.";

b) dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:

"11-quinquies. Per un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno una unità, l'incarico di dirigente può essere conferito dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato a persone esterne all'ente di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione ed in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore a quella della legislatura e possono essere rinnovati.".

 

     Art. 12. Rapporti finanziari tra la Regione e gli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato.

1. I flussi finanziari disposti a qualsiasi titolo dalla Regione agli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79, commi 1 e 3, dello Statuto speciale sono esclusi da specifiche forme contrattuali.

 

     Art. 13. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il triennio 2017-2019 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)