§ 6.1.209 - L.R. 15 dicembre 2015, n. 28.
Legge regionale di stabilità 2016.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:15/12/2015
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge [...]
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto [...]
Art. 3.  Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017.
Art. 4.  Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 in materia di ricambio generazionale.
Art. 5.  Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
Art. 6.  Passaggio di competenze alla Regione e adeguamento della dotazione organica.
Art. 7.  Tirocini formativi.
Art. 8.  Partecipazioni societarie.
Art. 9.  Sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale.
Art. 10.  Contributi ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione.
Art. 11.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 2016-2018 e copertura finanziaria - Tabelle A, B e C.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 6.1.209 - L.R. 15 dicembre 2015, n. 28.

Legge regionale di stabilità 2016.

(B.U. 16 dicembre 2015, n. 50 - Numero Straordinario 2)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" e successive modificazioni, concernente il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate.

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2004 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 4 dopo le parole: "indicati dalle Province" sono inserite le parole: "al netto di eventuali entrate relative alle funzioni delegate".

2. Nelle more della ridefinizione degli interventi disciplinati dalle leggi regionali indicate nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 e fermo restando quanto previsto dal comma 11-bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2004, per gli esercizi 2016-2018 il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate è quantificato in euro 109 milioni annui.

3. La spesa per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 è autorizzata:

a) in parte corrente per euro 69 milioni;

b) in parte capitale per euro 40 milioni.

4. Con la legge di assestamento di bilancio o con la legge di stabilità la quantificazione di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminata in base alle esigenze espresse dalle Province, purché vengano assicurati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

5. Con riferimento alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 "Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano" e ai successivi protocolli attuativi, continuano a rimanere in capo alla Regione il coordinamento e gli oneri derivanti dalle attività di informatizzazione del Libro fondiario, al fine di assicurarne lo sviluppo in forma unitaria. Tali attività devono coordinarsi ed integrarsi con quelle relative all'informatizzazione del catasto e, anche a tal fine, vengono definite in accordo con le due Province.

6. La spesa per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 è autorizzata:

a) in parte corrente per euro 2 milioni;

b) in parte capitale per euro 2,5 milioni.

7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 3, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

8. Alla copertura degli oneri indicati al comma 6, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" in materia di rinnovo contrattuale.

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2014 le parole: "e dell'articolo 1, comma 1," sono sostituite dalle parole: "valgono fino al 29 luglio 2015 e le misure di cui all'articolo 1, comma 1,".

 

     Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017.

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2015-2017 è determinato nell'importo di 374.000,00 euro per gli anni 2015 e 2016 e nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2017.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le seguenti spese:

a) 374.000,00 euro sull'esercizio 2016;

b) 495.000,00 euro sull'esercizio 2017.

3. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Alla copertura degli oneri indicati al comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 4. Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 in materia di ricambio generazionale.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2014 è inserito il seguente:

"5-bis. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 una quota delle risorse può essere destinata dal contratto collettivo quale incentivo alla riduzione di orario finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da questo articolo, secondo quanto disposto dalle direttive della Giunta regionale, che tengono conto di quanto previsto dal comma 4.".

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

1. Nell'articolo 2, comma 7, lettera d), della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "20 per cento".

2. Ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personale la Regione applica la legislazione statale vigente in materia.

3. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non può essere superiore al 20 per cento del costo complessivo del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, con possibilità di cumulo di un importo pari al 20 per cento del costo complessivo del personale cessato dal servizio nel triennio 2012-2014 nonché, negli anni 2017 e 2018, della parte di spesa non utilizzata negli anni 2016 e 2017; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti a tempo indeterminato.

3-bis. A seguito dell'entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, al fine di potenziare gli uffici centrali, può essere disposta l'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di 50 unità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 [1].

3-ter. Le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato presso gli uffici del Giudice di pace possono essere disposte solamente in caso di cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato [2].

4. La Giunta regionale, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e degli altri interventi di razionalizzazione indicati nel piano di miglioramento e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile, fissa le modalità di applicazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter e individua le figure e le posizioni economico-professionali eventualmente da assumere [3].

5. La limitazione stabilita dal comma 3 non si applica per le eventuali assunzioni conseguenti all'inquadramento di personale già in servizio ai sensi delle disposizioni regionali sulla mobilità inter-enti e all'inquadramento di personale con mobilità in ingresso per compensare mobilità in uscita, per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale e per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

 

     Art. 6. Passaggio di competenze alla Regione e adeguamento della dotazione organica.

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione la dotazione organica è adeguata, anche con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto risultante dai relativi provvedimenti di trasferimento di competenze.

 

     Art. 7. Tirocini formativi.

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige aderisce alle iniziative di tirocinio e orientamento promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano, applicando le discipline normative dalle stesse adottate nei rispettivi ambiti territoriali.

2. Ai tirocinanti, che potranno essere accolti presso tutti gli uffici regionali per un periodo non superiore a due mesi, saranno corrisposti gli importi stabiliti dalla Giunta regionale, sulla base delle discipline normative provinciali, nei limiti delle risorse disponibili. Ai tirocinanti viene garantito l'utilizzo del servizio alternativo di mensa e, ove previsto dalle normative vigenti, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 annui per gli esercizi 2016-2018 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

 

     Art. 8. Partecipazioni societarie.

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per fini strategici. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due Province autonome già detengano una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

 

     Art. 9. Sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)", la Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici e di sistemi organizzativi per lo sviluppo del territorio regionale in una logica di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale mediante il sostegno a sistemi di trasporto integrato ferro-gomma e dell'intermodalità. Alla realizzazione del progetto la Regione autonoma Trentino-Alto Adige concorre con le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il finanziamento delle rispettive leggi provinciali 9 luglio 1993, n. 16 e 14 dicembre 1974, n. 37. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni assunte di intesa con le due Province, stabilisce la ripartizione dello stanziamento.

2. A tal fine è autorizzato uno stanziamento annuo pari a euro 6.000.000,00 per gli esercizi 2016-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

 

     Art. 10. Contributi ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione.

1. Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con D.G.R. 2 settembre 2009, n. 190.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite nella tabella A.

 

     Art. 11. Autorizzazioni di spesa per il triennio 2016-2018 e copertura finanziaria - Tabelle A, B e C.

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relativa al rifinanziamento di leggi regionali.

2. Le nuove o maggiori spese derivanti dalla presente legge sono indicate nell'allegata tabella B.

3. Alla copertura delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella C.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato

(Omissis)

 


[1] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 2017, n. 4 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 2017, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 2017, n. 4.