§ 4.6.26 - L.R. 25 ottobre 2016, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi" e successive modificazioni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:25/10/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Soggetti vigilati.
Art. 2.  Competenze della Commissione regionale.
Art. 3.  Struttura del registro delle cooperative.
Art. 4.  Cancellazione dal registro delle cooperative.
Art. 5.  Comunicazione dei provvedimenti.
Art. 6.  Revisori cooperativi.
Art. 7.  Requisiti del revisore.
Art. 8.  Revisione ordinaria.
Art. 9.  Rilascio del certificato di revisione.
Art. 10.  Provvedimenti sanzionatori.
Art. 11.  Nuove fattispecie sanzionabili.
Art. 12.  Revisione legale dei conti.
Art. 13.  Revisori.
Art. 14.  Soggetti revisionandi.
Art. 15.  Norme di coordinamento.
Art. 16.  Tipologie particolari di enti cooperativi.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Entrata in vigore.


§ 4.6.26 - L.R. 25 ottobre 2016, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi" e successive modificazioni.

(B.U. 2 novembre 2016, n. 44 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Soggetti vigilati.

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi", dopo le parole: "codice civile", sono inserite le seguenti: "sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, ".

 

     Art. 2. Competenze della Commissione regionale.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2008, è inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione regionale può esprimere un parere facoltativo sulle tematiche di interesse cooperativo poste da una struttura amministrativa o da un'associazione di rappresentanza, ".

 

     Art. 3. Struttura del registro delle cooperative.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

"1. Il registro si compone di tre sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente, anche di diritto. Nella seconda sezione sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Nella temi sezione sono iscritte le società di mutuo soccorso.".

 

     Art. 4. Cancellazione dal registro delle cooperative.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2008 è abrogata.

 

     Art. 5. Comunicazione dei provvedimenti.

1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 dei 2008 è sostituito dal seguente:

"5. Ogni provvedimento della struttura amministrativa relativo alla gestione del registro è comunicato all'ente cooperativo interessato mediante raccomandata con avviso di ritorno, ovvero con modalità equivalenti ai sensi della normativa vigente.".

 

     Art. 6. Revisori cooperativi.

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 5 del 2008, è aggiunto, nel "Capo II Revisori cooperativi", il seguente:

"Art. 21 bis. Nomina e professionalità dei revisori cooperativi

1. La struttura amministrativa esegue la revisione avvalendosi di revisori abilitati oppure incaricando propri dipendenti abilitati.

2. L'associazione di rappresentanza esegue le revisioni a mezzo di revisori abilitati da essa incaricati, scegliendoli fra i propri dipendenti o tra professionisti esterni.

3. La struttura amministrativa e l'associazione di rappresentanza, anche in collaborazione tra loro, promuovono i corsi di formazione, i cui contenuti fondamentali sono fissati sentito il Ministero competente. I corsi devono riguardare anche la legislazione regionale in materia di vigilanza, nonché di sviluppo e promozione cooperativa.

4. Nel caso in cui il corso di formazione sia promosso da un'associazione di rappresentanza, questa comunica gli idonei alla struttura amministrativa.

5. La struttura amministrativa comunica 1 candidati risultati idonei al Ministero competente per la loro iscrizione nell'elenco nazionale.".

 

     Art. 7. Requisiti del revisore.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale n. 5 del 2008, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In provincia di Bolzano la revisione deve essere effettuata nella lingua indicata dall'ente cooperativo soggetto a revisione e scelta fra quella italiana e tedesca.".

 

     Art. 8. Revisione ordinaria.

1. All'articolo 27 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "biennalmente", sono inserite le parole ", salvo quanto previsto dai successivi commi 1-bis e 1-ter";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi neo costituiti, e per i tre esercizi a decorrere da quello successivo a quello di costituzione.

1-ter. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi che possono redigere il bilancio abbreviato come previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile, ma che abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1 milione di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci unità.

1-quater. L'obbligo di cui al comma 1-ter cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non abbiano superato due dei limiti previsti allo stesso comma 1-ter.";

c) la lettera g) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"g) accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo, nonché la continuità aziendale.".

 

     Art. 9. Rilascio del certificato di revisione.

1. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 5 del 2008, dopo le parole "sono state accertate", è inserita la parola "gravi".

 

     Art. 10. Provvedimenti sanzionatori.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituita dalia seguente:

"a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5,000 a carico degli amministratori e dei sindaci in solido tra loro;".

 

     Art. 11. Nuove fattispecie sanzionabili.

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale n. 5 del 2008 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis. Fattispecie sanzionabili

1. In sede di regolamento di attuazione sono definite le fattispecie per le quali è irrogata la sanzione prevista all'articolo 34, comma 1, lettera a).".

 

     Art. 12. Revisione legale dei conti.

1. L'articolo 38 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 38

Nozione dell'attività

1. Il controllo contabile, ovvero la revisione contabile, ovvero la certificazione del bilancio imposti dalla legge agli enti cooperativi corrispondono all'attività di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", attività di seguito denominata revisione legale dei conti.".

 

     Art. 13. Revisori.

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

"1. L'associazione di rappresentanza può assumere l'incarico di revisore legale dei conti degli enti cooperativi ad essa aderenti, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione. L'associazione di rappresentanza può avvalersi in tutto o in parte di revisori legali dei conti ad essa estranei nell'esecuzione dell'incarico e può assumere il relativo incarico anche congiuntamente ad altri revisori legali dei conti.".

 

     Art. 14. Soggetti revisionandi.

1. All'articolo 40 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile.";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 15. Norme di coordinamento.

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto non previsto nel Titolo V si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche.".

 

     Art. 16. Tipologie particolari di enti cooperativi.

1. All'articolo 48 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Gli enti capogruppo di gruppi cooperativi, se adottano una forma diversa da quella di società cooperativa o di società di mutuo soccorso, sono regolati dalle sole norme del Titolo V, in quanto compatibili.

3-ter. L'ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario, può aderire all'associazione di rappresentanza cui aderiscono almeno i due terzi degli enti cooperativi appartenenti al suo gruppo e può incaricare della propria revisione legale dei conti la stessa associazione, se nell'atto costitutivo di tale associazione è previsto l'esercizio di questa attività.

3-quater. La revisione legale del bilancio consolidato di un ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario, prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche è effettuata dall'associazione di rappresentanza cui l'ente medesimo aderisce, se la maggioranza del patrimonio netto consolidato è da ricondurre a riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile riferibili agli enti appartenenti al gruppo.";

b) nel comma 4, le parole; "Fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2409-bis del codice civile" sono soppresse;

c) nel comma 5, le parole ", fuori dal caso di cui ai comma 2 dell'articolo 2409-bis del codice civile, " sono soppresse.

 

     Art. 17. Norma transitoria.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 1-bis, della legge regionale n. 5 del 2008 si considerano gli enti costituiti dopo il 31 dicembre 2014.

2. L'articolo 27, comma 1-ter, della legge regionale n. 5 del 2008 si applica dall'esercizio finanziario 2016.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.