§ 1.8.48 - L.R. 25 gennaio 2018, n. 4.
Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovere


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:25/01/2018
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 10/2004)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.48 - L.R. 25 gennaio 2018, n. 4.

Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovere

(B.U. 29 gennaio 2018, n. 5, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

'Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere';

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

'1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.';

c) dopo l'articolo 2 bis, sono aggiunti i seguenti:

'Art. 2 ter. (Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)

1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, le seguenti misure di sostegno, purché conseguenti e connesse a tale evento:

a) erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate;

b) borse di studio e una riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono altresì sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e per i tre periodi di imposta successivi. Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto dal comma 2, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 2 quater.

Art. 2 quater. (Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione dell'articolo 2 ter è istituito alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il 'Fondo in favore delle vittime del dovere'.

2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all'articolo 2 ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.

3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale.

4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 2 quinquies. (Norme finali)

1. Le disposizioni degli articoli 2 ter e 2 quater si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2018.'.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.