§ 1.8.17 – L.R. 3 maggio 2004, n. 10.
Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:03/05/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Giorno della memoria).
Art. 2 bis.  (Giornata regionale della sicurezza stradale)
Art. 2 ter.  (Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)
Art. 2 quater.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 quinquies.  (Norme finali)
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 1.8.17 – L.R. 3 maggio 2004, n. 10.

Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere [1].

(B.U. 7 maggio 2004, n. 19).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lombardia, riconoscendo l'alto valore civile e morale dei caduti nell'adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Repubblica, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.

     1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali [2].

 

          Art. 2. (Giorno della memoria).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il 6 febbraio di ogni anno quale giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere.

     2. In tale data, o in quella della seduta più prossima, il Consiglio Regionale destina una parte della seduta al ricordo delle vittime del dovere.

     3. La Giunta Regionale o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale promuovono, d’intesa con la commissione consiliare competente, iniziative idonee a commemorare questo giorno.

 

     Art. 2 bis. (Giornata regionale della sicurezza stradale) [3]

     1. A partire dall'anno 2020, nel mese di novembre, in cui ricorre la Giornata mondiale delle vittime della strada, si celebra la Giornata regionale della sicurezza stradale, istituita in via permanente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

     2. A partire dall'anno 2020, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare, nello stesso mese indicato al comma 1, ad agenti e militari delle Forza dell'Ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, e a operatori delle pubbliche assistenze di Regione Lombardia, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale, nonché alle iniziative più efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.

     3. La Giunta regionale definisce i criteri e gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione del riconoscimento di cui al comma 2.

 

     Art. 2 ter. (Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere) [4]

     1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, le seguenti misure di sostegno, purché conseguenti e connesse a tale evento:

     a) erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate;

     b) borse di studio e una riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.

     2. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono altresì sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e per i tre periodi di imposta successivi. Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

     3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

     4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto dal comma 2, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 2 quater.

 

     Art. 2 quater. (Disposizioni finanziarie) [5]

     1. In attuazione dell'articolo 2 ter è istituito alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il 'Fondo in favore delle vittime del dovere'.

     2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all'articolo 2 ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.

     3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale.

     4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 2 quinquies. (Norme finali) [6]

     1. Le disposizioni degli articoli 2 ter e 2 quater si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2018.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 4.

[3] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 22.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 4.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 4.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 4.