Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 10/11/2017 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Stati di previsione dell’entrata e della spesa) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019)) |
Art. 3. (Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell’esercizio 2016) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.176 - L.R. 10 novembre 2017, n. 28.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017 – 2019 – III provvedimento
(B.U. 15 novembre 2017, n. 16)
Art. 1. (Stati di previsione dell’entrata e della spesa)
1. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2017-2019, sono apportate le seguenti variazioni:
- per l’anno finanziario 2017
entrate di competenza per euro 251.975.505,04 e di cassa per euro 247.664.384,65 e autorizzati impegni di spesa per euro 251.975.505,04 e pagamenti per euro 247.664.384,65;
- per l’anno finanziario 2018
entrate di competenza per euro 5.000.000,00 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.000.000,00.
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“ Articolo 2
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)
1. Ai sensi dell’articolo 56 della
a) degli investimenti dell’esercizio 2017 nell’importo di euro 25.390.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte I;
b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 nell’importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della
d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), della
e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. ”.
Art. 3. (Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell’esercizio 2016)
1. La variazione nella quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell’esercizio 2016 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 4.311.120,39, ed è riferita alle seguenti missioni/programmi:
MISSIONE |
PROGRAMMA |
VARIAZIONE – essercizio 2017 |
1 |
3 |
429.613,50 |
4 |
2 |
227.076,07 |
7 |
1 |
-14.705,83 |
8 |
1 |
75.915,00 |
8 |
2 |
1.265.535,14 |
9 |
8 |
100.000,00 |
10 |
1 |
-567.380,26 |
10 |
5 |
54.700,00 |
12 |
1 |
646.546,66 |
12 |
4 |
165.885,69 |
12 |
6 |
157.019,18 |
12 |
7 |
10.469,84 |
13 |
1 |
50.512,89 |
13 |
7 |
5.274,26 |
15 |
4 |
1.000.000,00 |
16 |
1 |
37.678,80 |
18 |
2 |
666.979,45 |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.