§ 1.5.171 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 35.
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017 – 2019


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:27/12/2016
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Stati di previsione dell’entrata e della spesa)
Art. 2.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 [...]
Art. 3.  (Fondi di riserva)
Art. 4.  (Allegati al bilancio di previsione)
Art. 5.  (Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.171 - L.R. 27 dicembre 2016, n. 35. [1]

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017 – 2019

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 24)

 

Art. 1. (Stati di previsione dell’entrata e della spesa)

1. Per l’esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.267.761.857,52 e di cassa per euro 15.559.522.832,52 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.267.761.857,52 e pagamenti per euro 15.559.522.832,52 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.694.069.624,19 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.694.069.624,19 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 9.682.636.482,48 e autorizzati impegni di spesa per euro 9.682.636.482,48 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2017. Per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 si autorizza l’accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2017, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)

1. Ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell’esercizio 2017 nell’importo di euro 25.390.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 nell’importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015/2017) e successive modificazioni e integrazioni nell’importo di euro 43.158.422,87 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell’importo di euro 21.614.128,63 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell’importo di euro 34.813.889,38 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte V.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

 

     Art. 3. (Fondi di riserva)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 01 “Fondi di Riserva” dello stato di previsione della spesa.

Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al bilancio di previsione.

2. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 01 “Fondi di Riserva” dello stato di previsione della spesa.

3. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stanziato nello stato di previsione della spesa per euro 93.334.094,27 alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 01 “Fondi di Riserva”, correnti, e per euro 186.668.188,55 alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” programma 01 “Fondi di Riserva”, conto capitale.

 

     Art. 4. (Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 5. (Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. I fondi iscritti alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” programma 01 “Organi Istituzionali” sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2017.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 10 novembre 2017, n. 28.