§ 5.4.307 - L.R. 17 novembre 2017, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:17/11/2017
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 17/2000 )
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.307 - L.R. 17 novembre 2017, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

(B.U. 22 novembre 2017, n. 47)

 

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 17/2000 )

1. Dopo l' articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), è inserito il seguente:

«Art. 10 bis. (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)

1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

4. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

5. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all' articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

6. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su invio, concordato con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei centri antiviolenza, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.».

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall' articolo 10 bis, comma 1, della legge regionale 17/2000 , come inserito dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.