§ 5.4.109 - Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 17.
Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:16/08/2000
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Principi).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Progetti antiviolenza).
Art. 4.  (Attività del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza).
Art. 5.  (Rapporti con strutture pubbliche).
Art. 6.  (Assistenza alloggiativa garantita).
Art. 7.  (Convenzioni).
Art. 8.  (Cumulabilità dei finanziamenti).
Art. 9.  (Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi).
Art. 10.  (Relazioni e rendiconti).
Art. 10 bis.  (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)
Art. 11.  (Norme finanziarie).
Art. 12.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.109 - Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 17. [1]

Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

(B.U. 18 agosto 2000, n. 33 - Suppl. straord. n. 7).

 

Art. 1. (Principi).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare [2].

     2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle associazioni femminili che siano iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che possono dimostrare almeno due anni di esperienza nello specifico settore.

     3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

 

     Art. 3. (Progetti antiviolenza).

     1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati:

     a) da enti locali singoli o associati;

     b) da associazioni femminili operanti in regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

     c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

     2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere:

     a) il "Centro antiviolenza", facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato, che svolge le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

     1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

     2) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;

     3) colloqui informativi di carattere legale;

     4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

     b) una o più "Case di accoglienza", segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.

     3. L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.

     4. A dette strutture, si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

 

     Art. 4. (Attività del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza).

     1. Il Centro antiviolenza e le Case di accoglienza svolgono le seguenti attività:

     a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;

     b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

     c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei Centri e operatori sociali istituzionali;

     d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

     e) raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

 

     Art. 5. (Rapporti con strutture pubbliche).

     1. Il Centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si deve tenere conto dell'autonoma e libera richiesta delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.

 

     Art. 6. (Assistenza alloggiativa garantita).

     1. La Regione emana norme affinché i Comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.

 

     Art. 7. (Convenzioni).

     1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni femminili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

     2. Gli enti locali devono comunque garantire:

     a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati,

     b) le spese di gestione e di funzionamento;

     c) la copertura finanziaria, per almeno il 50 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;

     d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza.

     d bis) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza [3].

 

     Art. 8. (Cumulabilità dei finanziamenti).

     1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

     2. La convenzione di cui all'articolo 7, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

 

     Art. 9. (Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'articolo 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

     2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro la data prevista dal regolamento regionale di attuazione delle misure e degli interventi di cui all'articolo 3 [4].

     3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell’importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dell’importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione [5].

 

     Art. 10. (Relazioni e rendiconti).

     1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle Case di accoglienza.

     2. La Giunta regionale, tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le "buone prassi" e predispone annualmente una relazione quale indicazione di indirizzo per la predisposizione o modifica dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1, e dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.

 

     Art. 10 bis. (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere) [6]

     1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

     4. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

     5. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all' articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

     6. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su invio, concordato con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l'ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell'amministrazione penitenziaria, dei centri antiviolenza, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.

 

     Art. 11. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1067, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con la denominazione "Progetti antiviolenza" - alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - spese correnti - con riferimento al capitolo 4763 [1.1.152.2.08.07] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.

     2. All'onere di lire 1.000 milioni, per l'anno 2000, derivante dal l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 4 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 6 agosto 2021, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[5] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 2017, n. 38.