Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 14/12/1942 |
Numero: | 1717 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, è sostituito dal seguente (Omissis) |
§ 46.3.6 - Legge 14 dicembre 1942, n. 1717. [1]
Aggiornamento dell'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei reali carabinieri reali.
(G.U. 4 febbraio 1943, n. 28)
L'art. 7 della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del