Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.2 aeronautica militare |
Data: | 31/07/2003 |
Numero: | 236 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 3. Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 4. Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 7. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 |
§ 46.2.22 - D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236. [1]
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
(G.U. 28 agosto 2003, n. 199)
Art. 1. Modifica all'articolo 6 del
1. All'articolo 6, comma 4, del
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
Art. 3. Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del
1. Dopo l'articolo 11 del
«Art. 11-bis (Sospensione delle attività dei consigli di leva) - 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attività dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalità di attuazione della sospensione delle attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.
Art. 11-ter (Formazione delle liste di leva) - 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della
Art. 4. Inserimento dell'articolo 14-bis del
1. Dopo l'articolo 14 del
«Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialità di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, è impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Può essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
2. Il militare è prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
«4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18, comma 3, del
Art. 7. Modifica all'articolo 21 del
1. All'articolo 21, comma 3, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 23 del
1. All'articolo 23 del
a) al comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni e sei mesi»;
b) al comma 5, lettera b), le parole: «requisiti fisici ed attitudinali» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti psico-fisici e attitudinali»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni.»;
d) al comma 6, lettera a), le parole: «della corrispondente Arma o Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «del corrispondente ruolo speciale».
Art. 9. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24 del
«5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b).».
Art. 10. Modifiche all'articolo 25 del
1. All'articolo 25, comma 7, lettera c), del
Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del
1. All'articolo 26 del
a) al comma 4, le parole: «Per gli ufficiali ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.».
Art. 12. Modifiche all'articolo 30 del
1. All'articolo 30 del
«4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:
a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della
b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della
c) l'articolo 34, primo comma, lettera f), della
d) la
e) l'articolo 17 della
f) l'articolo 8, comma 3, del
g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del
[1] Abrogato dall'art. 2268 del