Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 23/02/2007 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo [...] |
Art. 2. 1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 ha luogo secondo le modalità previste per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 [...] |
§ 46.1.81 - D.M. 23 febbraio 2007, n. 53. [1]
Regolamento recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare.
(G.U. 24 aprile 2007, n. 95)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica sono attribuite all'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2007-2008 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività.
1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 ha luogo secondo le modalità previste per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dagli articoli 3 e 4 del
2. Gli allievi ammessi all'Accademia aeronautica frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni, con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.
3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo i programmi definiti dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.
4. Agli allievi si applicano le disposizioni del regolamento dell'Accademia aeronautica.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del