§ 46.1.80 - D.M. 10 maggio 2006, n. 232.
Regolamento dell'Accademia navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:10/05/2006
Numero:232


Sommario
Art. 1.  Compiti dell'Accademia navale
Art. 2.  Ordinamento
Art. 3.  Tipologia dei corsi
Art. 4.  Struttura del corso
Art. 5.  Piano degli studi
Art. 6.  Svolgimento del corso
Art. 7.  Graduatorie
Art. 8.  Struttura dei corsi
Art. 9.  Corsi applicativi
Art. 10.  Corsi di formazione specialistica
Art. 11.  Allievi ufficiali piloti di complemento
Art. 12.  Allievi ufficiali di complemento e in ferma prefissata
Art. 13.  Dimissioni d'autorità e a domanda
Art. 14.  Licenze
Art. 15.  Disposizioni in materia di spese accasermamento e orario
Art. 16.  Assenze dai corsi
Art. 17.  Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 18.  Abrogazioni


§ 46.1.80 - D.M. 10 maggio 2006, n. 232. [1]

Regolamento dell'Accademia navale.

(G.U. 14 luglio 2006, n. 162).

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

     Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-quinquies, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, che prevede che, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano adottate le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonchè le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione;

     Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, recante il regolamento concernente norme di organizzazione dell'Accademia navale;

     Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

     Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile;

     Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

     Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

     Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento relativo alle attribuzioni dei vertici militari;

     Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

     Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 gennaio 2005 e del 27 marzo 2006;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/20988 del 9 maggio 2006);

     Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

A d o t t a

 

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Compiti dell'Accademia navale

     1. L'Accademia navale, con sede a Livorno, è un istituto di formazione militare e di studi di livello universitario, che provvede alla formazione degli ufficiali di tutti i corpi della Marina militare. Essa può concorrere anche alla formazione di altro personale della Forza armata, di personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, di personale civile e, in base ad accordi internazionali, di personale militare di Forze armate estere.

     2. L'Accademia navale partecipa, compatibilmente con le primarie esigenze didattiche, ad attività di studio e di ricerca a livello universitario nei settori di preminente interesse della Marina militare.

 

     Art. 2. Ordinamento

     1. L'Accademia navale è un ente non dipartimentale, posto alle dipendenze dell'Ispettore delle scuole. Salvo quanto previsto dal presente decreto l'organizzazione e le dotazioni di personale sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.

     2. Il comando dell'Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio il quale sovrintende alla formazione dei frequentatori ed è responsabile del corretto svolgimento delle attività dell'istituto. Esso è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal comandante in seconda.

     3. Dall'Ammiraglio comandante dipendono:

     a) il comandante in seconda, ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, che lo coadiuva nella formazione dei frequentatori e nella conduzione generale dell'Accademia navale;

     b) la direzione del servizio di commissariato, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle attività amministrative e della gestione del denaro e dei materiali;

     c) il servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano capo o cappellano, responsabile delle pratiche relative al culto ed all'assistenza religiosa.

     4. Dal comandante in seconda dipendono:

     a) la direzione dei corsi per allievi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'educazione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali e dei corsi per ufficiali ausiliari;

     b) la direzione dei corsi per ufficiali, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dei corsi applicativi, dei corsi per guardiamarina dei ruoli normali e dei corsi di formazione specialistica;

     c) la direzione degli studi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'attività didattica dei corsi;

     d) la direzione del servizio sanitario, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile dell'informazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria nell'ambito dell'Accademia navale;

     e) le aree di supporto, di dettaglio e di organizzazione logistica rette da ufficiali superiori.

     5. Sono organi collegiali permanenti dell'istituto di formazione i seguenti consigli accademici:

     a) consiglio degli studi, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento ai percorsi didattici ed alle attitudini intellettuali;

     b) consiglio di disciplina, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alla condotta e alle qualità morali e di carattere;

     c) consiglio degli istruttori, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alle attitudini fisiche alla vita militare e marittima.

     6. Per assolvere i compiti istituzionali, l'Accademia navale si avvale di:

     a) personale militare e civile con incarichi di insegnamento, inquadramento e supporto;

     b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori iscritti nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e appartenenti all'organico dell'Accademia navale;

     c) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori provenienti dalle università;

     d) insegnanti provenienti, a domanda, da istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     e) esperti o cultori della materia, esterni all'Accademia navale, previa stipula di convenzioni con istituti universitari o organismi pubblici, o di contratti di diritto privato.

     7. Incarichi di insegnamento o di inquadramento possono essere affidati anche ad ufficiali e sottufficiali esterni all'Accademia navale, ovvero in servizio con altri incarichi presso lo stesso istituto, che possiedano i requisiti per specifici incarichi formativi.

 

Capo II

Corsi

 

     Art. 3. Tipologia dei corsi

     1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, si effettuano presso l'Accademia navale i seguenti corsi:

     a) corsi normali per allievi e aspiranti guardiamarina dei ruoli normali, di durata pluriennale;

     b) corsi per allievi ufficiali ausiliari, di durata infrannuale;

     c) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali, di durata pluriennale;

     d) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali reclutati direttamente mediante concorso pubblico, di durata infraannuale;

     e) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali, di durata infraannuale;

     f) corsi di formazione specialistica per ufficiali di tutti i Corpi della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato, di durata infraannuale.

     2. In base alla disponibilità di personale e ai fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia navale, l'Ispettore delle scuole può disporre la cancellazione di corsi di cui al comma 1, o l'effettuazione di corsi non previsti.

     3. I frequentatori, al termine dei corsi ovvero al termine di ogni anno accademico nel caso di corsi pluriennali, sono valutati sotto il profilo del profitto negli studi e dell'attitudine professionale. Il punto di attitudine professionale, risultante dalla media ponderata dei singoli punteggi, è attribuito da ciascuno dei consigli accademici indicati all'articolo 2, comma 5, rispettivamente sulle:

     a) attitudini intellettuali;

     b) qualità morali e di carattere;

     c) attitudini fisiche alla vita militare e marittima.

     4. La durata, le discipline, i programmi, le modalità di svolgimento dei corsi, nonchè le prove d'esame, la composizione delle relative commissioni, i criteri di valutazione ed i casi in cui si richieda l'attribuzione del punto di attitudine professionale da parte dei consigli accademici sono stabiliti dall'Ispettore delle scuole, in base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina e in conformità alle convenzioni stipulate con gli istituti universitari.

     5. I corsi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e) non possono essere ripetuti, se non per motivi indipendenti dalla volontà dei frequentatori.

     6. Ai frequentatori dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), provenienti dalle categorie di personale già in servizio, si applicano le disposizioni in materia di cancellazione dai ruoli e di reintegro negli stessi qualora non sia conseguita la nomina ad ufficiale.

     7. I frequentatori dei corsi possono partecipare ad attività addestrative per il completamento della formazione professionale anche presso altri enti o comandi delle Forze armate.

     8. Sulle unità navali, aeree e subacquee su cui sono imbarcati i frequentatori può essere imbarcato anche personale civile in servizio presso l'Accademia navale o assunto con contratto di diritto privato, per assolvere compiti di docenza, di addestramento o di supporto logistico.

 

Capo III

Corso normale per allievi e aspiranti guardiamarina dei ruoli normali

 

     Art. 4. Struttura del corso

     1. Il corso costituisce il ciclo formativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, ed ha la durata di tre anni accademici.

     2. All'atto dell'ammissione al corso, gli allievi contraggono una ferma di tre anni. All'inizio del terzo anno i frequentatori hanno l'obbligo di contrarre un'ulteriore ferma ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997.

     3. I frequentatori della prima e seconda classe assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati a sottocapi di 3ª classe durante il primo anno accademico e a sottocapi di 2ª classe durante il secondo anno. Ad essi si applicano le disposizioni in vigore per i militari in servizio volontario in ferma prefissata.

     4. Al termine della seconda classe i frequentatori idonei sono nominati aspiranti guardiamarina e con tale qualifica frequentano la terza classe. I frequentatori che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, sono ammessi a frequentare la terza classe, pur non avendo superato l'esame in una disciplina in seconda sessione, continuano ad essere equiparati a sottocapo di 2ª classe sino al superamento dell'esame stesso.

     5. Gli aspiranti guardiamarina che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso sono nominati guardiamarina in servizio permanente ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

 

     Art. 5. Piano degli studi

     1. Il ciclo formativo dei frequentatori è articolato in studi universitari e professionali.

     2. L'Accademia navale stipula apposite convenzioni con università e istituti universitari per la definizione dei programmi e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami a valenza universitaria necessari per il conseguimento della laurea o laurea magistrale prevista per ciascun Corpo della Marina militare.

     3. Il piano di studi svolto annualmente in Accademia navale è approvato dall'Ispettore delle scuole della Marina militare.

     4. Oltre alle discipline obbligatorie previste dai piani degli studi, possono essere impartiti anche insegnamenti complementari relativi a discipline facoltative con o senza esame.

 

     Art. 6. Svolgimento del corso

     1. Ai fini del passaggio all'anno successivo è necessario:

     a) aver superato tutti gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;

     b) aver conseguito l'idoneità in attitudine professionale.

     2. Per ciascuna disciplina del piano di studi sono previste ogni anno due sessioni di esami, articolate su uno o più appelli.

     3. Sono ammessi alla seconda sessione di esami i frequentatori che non hanno superato gli esami di prima sessione in non più di tre discipline. Coloro che non superano gli esami in più di tre discipline in prima sessione hanno comunque la possibilità di sostenere i rimanenti esami della sessione, al termine della quale sono aggregati, per una sola volta, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneità in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorità dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b).

     4. Al termine della seconda sessione di esami, sono ammessi all'anno di corso successivo anche coloro che non hanno superato l'esame in una disciplina, se hanno conseguito 1'idoneità in attitudine professionale. L'esame deve essere superato entro il primo trimestre dell'anno accademico al quale i frequentatori sono stati ammessi. Coloro che non superano l'esame entro il primo trimestre sono aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneità in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d); se già ripetenti, sono dimessi d'autorità dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). L'equiparazione al grado di cui all'articolo 4, comma 3, non ha luogo sino al superamento dell'esame. I frequentatori che non superano l'esame in una disciplina al termine del secondo anno di corso sono ammessi al terzo anno, mantenendo lo status di allievo; essi sono nominati aspiranti guardiamarina con la medesima decorrenza, ai soli fini giuridici, dei frequentatori che hanno già conseguito la nomina nell'anno, soltanto se superano l'esame entro il primo trimestre dell'anno a cui sono stati ammessi, altrimenti sono respinti e aggregati al corso successivo, ove non già ripetenti, altrimenti sono dimessi d'autorità dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). Coloro che, al termine della seconda sessione non superino gli esami in più di una disciplina, sono respinti e aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneità in attitudine professionale e non già ripetenti; altrimenti sono dimessi d'autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c).

     5. I frequentatori del terzo anno di corso, che non superano gli esami in tutte le discipline entro la seconda sessione, sono aggregati, se non già ripetenti, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneità in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorità dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c).

     6. I frequentatori ammessi a ripetere l'anno hanno l'obbligo di contrarre una ferma aggiuntiva di dodici mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997. Ad essi il comandante dell'Accademia navale può assegnare incarichi supplementari, qualora non siano tenuti alla frequenza di tutte le lezioni del corso.

     7. I frequentatori non ammessi a ripetere l'anno:

     a) qualora allievi del primo anno, vengono prosciolti dalla ferma triennale;

     b) qualora allievi del secondo anno, completano la ferma contratta in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale;

     c) qualora aspiranti guardiamarina, transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata del ruolo speciale nel corpo di provenienza, con l'obbligo di assolvere la ferma prevista all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; in questo caso l'anzianità di grado decorre dalla data del transito ed il periodo formativo svolto non è computato ai fini del servizio ancora da svolgere.

     8. L'attività formativa eventualmente non svolta durante l'anno e non ripetibile può essere sostituita da altre attività equivalenti.

     9. Al termine del corso normale, gli ufficiali accedono ai corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

 

     Art. 7. Graduatorie

     1. La graduatoria di merito è determinata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun frequentatore, risultanti dalla somma del punto di attitudine professionale, di cui all'articolo 3, comma 3, e del voto della graduatoria degli studi.

     2. La graduatoria degli studi è determinata dalla media dei voti riportati negli scrutini o negli esami previsti dai piani degli studi. Fa eccezione l'anno di conseguimento della laurea, in cui viene formata una graduatoria degli studi che tiene conto del solo voto di laurea.

     3. I frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono in graduatoria coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati secondo il numero di discipline superate in seconda sessione, ad eccezione dell'anno di conseguimento della laurea e dei casi di cui all'articolo 16.

     4. I frequentatori ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, seguono in graduatoria coloro che hanno superato gli esami in tutte le discipline.

     5. La graduatoria di merito è approvata dall'ammiraglio comandante.

 

Capo IV

Corsi per ufficiali

 

     Art. 8. Struttura dei corsi

     1. I corsi per ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta gamma di esigenze di applicazione, integrazione e perfezionamento della formazione degli ufficiali di tutti i corpi in vari momenti del loro iter di carriera.

     2. Durante la frequenza gli ufficiali sono soggetti alle norme di comportamento ed ai regolamenti in vigore per il loro status, con le limitazioni previste dal presente regolamento e dalle disposizioni della Marina militare.

 

     Art. 9. Corsi applicativi

     1. I corsi applicativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), svolti presso l'Accademia navale o presso le università, concorrono al completamento della formazione professionale ed universitaria degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali.

     2. Gli ufficiali frequentatori dei corsi applicativi di cui al comma 1 debbono conseguire la laurea magistrale entro:

     a) due anni accademici per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del commissariato della Marina e delle capitanerie di porto;

     b) tre anni accademici per gli ufficiali del Corpo del genio navale e delle armi navali;

     c) quattro anni accademici per gli ufficiali del Corpo sanitario della Marina.

     3. I corsi applicativi di cui alle lettere d) ed e) dell'arti-colo 3, comma 1, concorrono alla formazione militare professionale degli ufficiali di tutti i Corpi risultati vincitori dei rispettivi concorsi.

     4. Per i corsi di cui al comma 3, il punteggio di fine corso viene attribuito in base alla media delle votazioni conseguite negli scrutini o negli esami previsti e alla votazione conseguita in attitudine professionale. Il punteggio concorre alla rideterminazione dell'ordine di anzianità relativa nel servizio permanente, rispettivamente nel ruolo normale e nel ruolo speciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

 

     Art. 10. Corsi di formazione specialistica

     1. I corsi di formazione specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono intesi al conferimento di abilitazioni e specializzazioni di carattere militare e al perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente di tutti i Corpi e ruoli della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato.

     2. Le graduatorie di fine corso sono stilate sulla base dei risultati degli scrutini o degli esami previsti.

     3. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16 i frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono in graduatoria coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati a seconda del numero di discipline superate in seconda sessione.

 

Capo V

Corsi per allievi ufficiali ausiliari

 

     Art. 11. Allievi ufficiali piloti di complemento

     1. Agli allievi ufficiali piloti di complemento si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e avanzamento di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Allievi ufficiali di complemento e in ferma prefissata

     1. I corsi per allievi ufficiali di complemento e per allievi ufficiali in ferma prefissata provvedono alla formazione di ufficiali nei vari Corpi della Marina militare. L'ammissione ha luogo per concorso, bandito dalla Direzione generale per il personale militare.

     2. Ai fini del superamento del corso, è necessario:

     a) aver superato gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;

     b) aver conseguito l'idoneità per quanto riguarda l'attitudine professionale.

     3. Durante la frequenza del corso, gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi ufficiali in ferma prefissata assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati ai comuni di 2ª classe.

 

Capo VI

Disposizioni comuni

 

     Art. 13. Dimissioni d'autorità e a domanda

     1. I frequentatori dei corsi sono dimessi d'autorità:

     a) nei casi di grave mancanza disciplinare;

     b) per insufficiente attitudine professionale;

     c) per perdita dei requisiti psico-fisici.

     2. I frequentatori dei corsi normali sono, altresì, dimessi d'autorità qualora:

     a) all'inizio del terzo anno di corso rifiutino di contrarre la ferma prevista;

     b) abbiano riportato uno scarso profitto negli studi;

     c) siano respinti, dopo aver già ripetuto un anno di corso;

     d) non abbiano superato, entro il primo trimestre dell'anno accademico cui sono stati ammessi, l'esame di cui all'articolo 6, comma 4, primo e secondo periodo, e non abbiano conseguito l'idoneità in attitudine professionale.

     3. I frequentatori dei corsi possono essere dimessi a domanda in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.

     4. Gli allievi del primo anno del corso normale dimessi d'autorità o a domanda sono prosciolti dalla ferma contratta.

     5. Gli allievi del secondo anno del corso normale dimessi:

     a) d'autorità per i casi di cui al comma 1 e comma 2, lettera a), sono prosciolti dalla ferma contratta;

     b) a domanda oppure d'autorità per i casi di cui al comma 2, lettere b), c), e d), completano la ferma precedentemente contratta in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale.

     6. Gli aspiranti guardiamarina del terzo anno di corso normale dimessi:

     a) d'autorità per i casi di cui al comma 1, sono prosciolti dalla ferma contratta;

     b) a domanda oppure d'autorità per i casi di cui al comma 2, lettere b), c), e d), transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c).

     7. Nel caso di dimissioni d'autorità, il comandante dell'Accademia navale comunica all'interessato l'inizio e le cause del procedimento, dando allo stesso comunicazione della facoltà di prendere visione degli atti e, per i soli casi di cui ai commi 1 e 2, lettera b), di presentare memorie entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di inizio procedimento. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

     8. Per gli allievi e gli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali, le dimissioni, l'aggregazione al corso successivo, il proscioglimento dalla ferma o l'assolvimento della stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, la reintegrazione nel grado rivestito per i soggetti già in servizio all'atto dell'ammissione all'Accademia, sono disposti dalla Direzione generale per il personale militare con provvedimento motivato, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.

     9. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta dimessi d'autorità o a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

     10. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dimessi d'autorità o a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

 

     Art. 14. Licenze

     1. Ai frequentatori dei corsi è concessa la licenza durante i periodi di interruzione dell'attività didattica ed addestrativa.

     2. Al di fuori dei periodi di cui al comma 1, i frequentatori possono fruire delle licenze straordinarie di convalescenza o per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado. In casi eccezionali, il comandante dell'Accademia navale può concedere la licenza per motivi di carattere privato e per sostenere esami di Stato o altri esami analoghi.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di spese accasermamento e orario

     1. Le spese per l'istruzione, il vitto, l'alloggio, il corredo e la relativa manutenzione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina sono a carico dell'amministrazione della difesa.

     2. Le spese per l'istruzione degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi presso l'Accademia navale sono a carico dell'amministrazione della difesa. Le spese di vitto, alloggio, corredo e relativa manutenzione sono a carico degli ufficiali frequentatori.

     3. Per esigenze formative:

     a) gli allievi e gli aspiranti guardiamarina hanno obbligo di accasermamento in Accademia navale;

     b) il comandante dell'istituto può disporre, per necessità formative, l'obbligo di accasermamento in Accademia navale degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi.

     4. I frequentatori coniugati o con prole, dimoranti nel comune o in una località limitrofa ove ha sede l'Accademia navale, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento di cui al comma 3. L'autorizzazione, fermo restando il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi, può essere concessa, sospesa o revocata dal comandante dell'Accademia navale in relazione alle attività addestrative programmate e al profilo disciplinare del richiedente.

     5. Ai frequentatori dei corsi non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.

 

     Art. 16. Assenze dai corsi

     1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attività didattica effettivamente svolta in sede, non sono ammessi agli esami, e il corso o l'anno di corso è considerato non superato. Tali frequentatori sono ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti.

     2. Qualora il periodo di assenza di cui al comma 1, sia non inferiore a un quarto e non superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attività didattica effettivamente svolta in sede, i frequentatori possono, presentando apposita domanda, richiedere la dispensa dal sostenere gli esami e l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti. Tale beneficio può essere concesso con determinazione del Direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.

     3. I frequentatori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, qualora non intendano avvalersi della facoltà ivi prevista, sono ammessi a sostenere gli esami e in tal caso potranno sostenere tutti o parte di essi nella seconda sessione, ottenendo eventualmente, a giudizio del comandante dell'Accademia, l'esenzione dall'attività prevista tra le due sessioni. L'inserimento in graduatoria dei frequentatori che superino gli esami in seconda sessione ha luogo come se li avessero superati in prima sessione. Se gli esami non sono superati in seconda sessione, i frequentatori sono considerati respinti. Sono ammessi a ripetere l'anno di corso, senza essere considerati respinti, i frequentatori dei corsi normali che entro la fine dell'anno accademico, per cause indipendenti dalla propria volontà, per tutte le discipline o anche solo per alcune, non abbiano potuto fruire di nessuna delle due sessioni di esami, ovvero abbiano potuto fruire soltanto della prima sessione, senza ottenere il passaggio alla classe superiore.

     4. I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza possono richiedere, sotto la propria responsabilità, di proseguire il periodo formativo presso l'Accademia navale, con esenzione da qualsiasi tipo di attività fisica. Il beneficio può essere concesso dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'istituto. Nel citato periodo, che ai fini del computo di cui ai commi 1 e 2 è da considerarsi come presenza, il frequentatore deve seguire le lezioni, con l'esenzione da qualunque attività fisica.

     5. In tutti i casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il corso normale trova applicazione l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

     6. Gli allievi dei corsi normali ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono inviati, su disposizione del Direttore della Direzione generale del personale militare, in licenza straordinaria senza assegni in attesa dell'inizio del corso successivo. La licenza non è computabile nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

     7. Gli ufficiali e gli aspiranti ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggregati, su disposizione del Direttore delle Direzione generale del personale militare, al successivo corso utile. Essi sono impiegati nei reparti in attesa dell'inizio del corso successivo, qualora riacquistino l'idoneità fisica mentre è ancora in atto il corso che hanno dovuto interrompere.

     8. Il Direttore della Direzione generale del personale militare procederà alla ricostruzione di carriera dei frequentatori di cui al comma 6 al termine della frequenza dei rispettivi corsi applicativi.

 

     Art. 17. Tutela e sostegno della maternità e della paternità

     1. Ai frequentatori dei corsi si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

     2. Le frequentatrici dei corsi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, sono tenute a dare tempestiva comunicazione al comando dell'Accademia navale dello stato di gravidanza, indicando inoltre la data presunta del parto.

     3. Fino a sette mesi successivi al parto le frequentatrici non possono svolgere alcuna attività in contrasto con la vigente normativa concernente la tutela delle lavoratrici madri.

     4. Le frequentatrici in licenza speciale per gravidanza possono richiedere, sotto la propria responsabilità, di proseguire il periodo formativo, con esenzione da qualsiasi tipo di attività fisica. La facoltà, non esercitabile durante il congedo di maternità, può essere concessa dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'Accademia. In tale periodo, che ai fini del computo delle giornate di assenza di cui all'articolo 16 è da considerarsi come presenza, la frequentatrice deve seguire le lezioni e gli orari prescritti e comunque non può svolgere alcuna attività in contrasto con la vigente normativa inerente la tutela delle lavoratrici madri.

 

     Art. 18. Abrogazioni

     1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.