Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.1 accademie e scuole |
Data: | 12/03/1999 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le funzioni dell'accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo [...] |
Art. 2. 1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. [...] |
Art. 3. 1. Gli allievi iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in farmacia presso l'Università di Firenze ed ai corsi di laurea in medicina veterinaria presso [...] |
§ 46.1.55 - D.M. 12 marzo 1999, n. 125. [1]
Regolamento recante modalità di attribuzione all'Accademia militare dell'Esercito delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito
(G.U. 10 maggio 1999, n. 107)
1. Le funzioni dell'accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito sono attribuite all'accademia militare dell'Esercito a decorrere dall'anno accademico 1998-1999 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività.
1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 viene effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del
2. Gli allievi ammessi all'accademia militare frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario ovvero veterinario presso le università statali con le quali l'amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni. [2]
3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dal regolamento dell'accademia militare e della scuola di applicazione.
4. Agli allievi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento dell'accademia militare e della scuola di applicazione.
1. Gli allievi iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in farmacia presso l'Università di Firenze ed ai corsi di laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono posti alle dipendenze della scuola di sanità e veterinaria militare di Roma.
2. Gli allievi di cui al comma 1 iscritti presso l'Università di Torino permangono nelle sede di Torino per il completamento degli studi.
3. Degli allievi di cui al comma 1 iscritti presso l'Università di Firenze, coloro che vengono trasferiti nella sede di Roma continuano gli studi accademici presso l'università statale con la quale l'amministrazione della difesa stipula apposita convenzione, mentre coloro che permangono nella sede di Firenze conseguono il diploma di laurea presso l'Università di Firenze e successivamente vengono trasferiti nella sede di Roma per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e per la frequenza del corso tecnico applicativo. [3]
4. Le modalità organizzative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo vengono stabilite dall'ispettorato logistico dell'Esercito nell'ambito dell'ordinamento della Forza armata.
5. Agli allievi di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni della
[1] Abrogato dall'art. 2269 del
[2] Comma così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 15 giugno 1999, n. 138.
[3] Comma così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 15 giugno 1999, n. 138.