Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 18/03/1968 |
Numero: | 403 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato dalla legge 7 febbraio 1968, n. 26, continuano ad applicarsi [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 45.1.288 - Legge 18 marzo 1968, n. 403. [1]
Proroga di disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici.
(G.U. 17 aprile 1968, n. 98)
Le disposizioni del titolo III del
Sono convalidati ad ogni effetto gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni citate nel precedente comma dopo il 31 dicembre 1967 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il secondo comma dell'art. 19 del
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500 milioni, nel caso di appalto-concorso e di licitazione privata, od i 100 milioni, nel caso di trattativa privata, è richiesto il solo parere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato".
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del