§ 45.1.117 – L. 8 agosto 1985, n. 423.
Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:08/08/1985
Numero:423


Sommario
Art. 1.      1. Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22 maggio 1980, n. 238, è elevato a [...]
Art. 2.      1. Al maggiore onere annuo di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 45.1.117 – L. 8 agosto 1985, n. 423.

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

(G.U. 21 agosto 1985, n. 196).

 

     Art. 1.

     1. Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22 maggio 1980, n. 238, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1985, a lire 6.100 milioni.

     2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

          Art. 2.

     1. Al maggiore onere annuo di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituto nazionale della nutrizione".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.