§ 45.1.115 – L. 30 luglio 1985, n. 404.
Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:30/07/1985
Numero:404


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Istituzione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Art. 3.  Contributo per la rottamazione di autoveicoli.
Art. 4.  Modalità di determinazione del contributo per la rottamazione di autoveicoli.
Art. 5.  Disciplina delle autorizzazioni relative agli autoveicoli nuovi acquistati, nonchè di quelli rottamati.
Art. 6.  Contributo per la sostituzione di autoveicoli.
Art. 7.  Modalità di determinazione del contributo per la sostituzione di autoveicoli.
Art. 8.  Commissione consultiva.
Art. 9.  Locazione finanziaria.
Art. 10.  Modalità di erogazione dei contributi e intervento del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467.
Art. 11.  Divieto di alienazione.
Art. 12.  Limiti di intervento.
Art. 13.  Abrogazione della legge 27 novembre 1980, n. 815.
Art. 14.  Copertura finanziaria.


§ 45.1.115 – L. 30 luglio 1985, n. 404.

Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

(G.U. 12 agosto 1985, n. 189).

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:

     a) la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianità del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonchè allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;

     b) l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.

 

          Art. 2. Istituzione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

     1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.

     2. L'80 per cento di tale Fondo è riservato ai contributi previsti dall'art. 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'art. 6.

     3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge. Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti può determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'art. 8, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 3. Contributo per la rottamazione di autoveicoli.

     1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, che acquistino la disponibilità di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere d), e) ed f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o più autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilità da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata utile maggiore di 70 quintali o peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali [1] .

     2. La portata degli autoveicoli da radiare dalla circolazione deve essere complessivamente superiore a quella degli autoveicoli da acquistare.

     3. Per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative e consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, il requisito della iscrizione nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

 

          Art. 4. Modalità di determinazione del contributo per la rottamazione di autoveicoli.

     1. Il contributo di cui al precedente art. 3 è dovuto nelle misure del 20 per cento, 35 per cento, 50 per cento, 65 per cento, 75 per cento, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, rispettivamente per la radiazione contemporanea e permanente dalla circolazione di uno, due, tre, quattro, cinque veicoli a motore in disponibilità della stessa impresa, che siano circolanti, intendendosi per circolanti i veicoli per i quali è stata assolta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

     2. Il prezzo di listino da assumere a riferimento per il calcolo del contributo di cui al precedente comma è quello depositato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, oppure quello risultante dalle variazioni successive, che siano depositate presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

          Art. 5. Disciplina delle autorizzazioni relative agli autoveicoli nuovi acquistati, nonchè di quelli rottamati.

     1. Chi acquista la disponibilità di nuovi veicoli con il contributo di cui all'art. 3 della presente legge e sia titolare per almeno uno degli autoveicoli sostituiti di un'autorizzazione speciale accordata secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente "Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982, può ottenere per il nuovo veicolo, in sostituzione di questa, un'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, senza limiti e condizioni.

     2. Tale autorizzazione può essere accordata anche in sostituzione delle autorizzazioni speciali ottenute a norma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, anche se l'autorizzazione è stata rilasciata successivamente a tale data, per sostituzione di un autoveicolo munito di autorizzazione speciale con un altro avente le stesse caratteristiche tecniche.

     3. Le autorizzazioni speciali accordate per gli autoveicoli radiati sono revocate, e chi ottiene l'autorizzazione senza condizioni e limiti, a norma della presente legge, non può ottenere autorizzazioni speciali dello stesso tipo di quelle revocate per il periodo di tre anni dalla data dell'autorizzazione suddetta, se quelle revocate sono state ottenute a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale citato.

     4. L'efficacia delle autorizzazioni senza condizioni e limiti accordate per gli autoveicoli radiati è sospesa per quattro anni dalla data di radiazione e riprende efficacia, dopo il periodo suddetto, su richiesta del titolare.

     5. Il Ministro dei trasporti può abbreviare il periodo di sospensione, a condizione che ciò non comprometta la ristrutturazione del mercato prevista dall'art. 1 della presente legge.

     6. Le autorizzazioni che non hanno ripreso efficacia entro un anno dalla scadenza del periodo quadriennale decadono automaticamente.

     7. Le autorizzazioni senza vincoli e limiti sono valide anche per l'impiego dei veicoli per i quali sono previste le autorizzazioni speciali, secondo le norme in vigore.

 

          Art. 6. Contributo per la sostituzione di autoveicoli.

     1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere d), e) ed f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilità della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che dalla sostituzione derivi una riduzione della capacità di trasporto.

     2. Il requisito della iscrizione all'albo per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

 

          Art. 7. Modalità di determinazione del contributo per la sostituzione di autoveicoli.

     Il contributo di cui al precedente art. 6 è concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.

 

          Art. 8. Commissione consultiva.

     1. Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di contributo di cui alla presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta da:

     a) il Ministro dei trasporti o un suo delegato, che la presiede;

     b) un dirigente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     c) un dirigente del Ministero del tesoro -- Ragioneria generale dello Stato;

     d) un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     e) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     f) tre membri, dei quali uno in rappresentanza degli imprenditori, uno in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, uno in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello nazionale;

     g) un esperto in materia di autotrasporto merci.

     2. Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio dicastero per le mansioni di segretario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria fanno carico al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 9. Locazione finanziaria.

     1. I contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della presente legge possono essere richiesti anche per le operazioni di locazione finanziaria relativa agli stessi veicoli.

     2. In tal caso, i contributi sono concessi in conto canoni in valore equivalente ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 previsti per l'acquisto dei veicoli stessi.

     3. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti.

 

          Art. 10. Modalità di erogazione dei contributi e intervento del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 467.

     1. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

     2. I contributi di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge sono concessi dal Ministro dei trasporti su parere della commissione di cui al precedente art. 8 e sono successivamente erogati direttamente agli interessati su presentazione della fattura quietanzata.

     3. Non sono cumulabili i contributi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 3 e 6 per i veicoli di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

     4. Ai fini di uno stesso investimento i contributi, previsti dalla presente legge, non sono cumulabili con altri contributi della stessa natura eventualmente previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni.

     5. Per i rischi connessi ai finanziamenti concessi dagli istituti di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, ai beneficiari indicati dagli articoli 3 e 6 della presente legge si applicano le disposizioni del titolo I della legge 4 agosto 1984, n. 467.

 

          Art. 11. Divieto di alienazione.

     E' vietata l'alienazione volontaria dei veicoli per i quali sono stati ottenuti i contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 6 entro cinque anni dalla data di acquisto e di locazione finanziaria dei veicoli stessi.

 

          Art. 12. Limiti di intervento.

     I contributi di cui alla presente legge non possono essere concessi a ciascuna impresa per somme corrispondenti ad investimenti complessivi superiori a 500 milioni di lire.

 

          Art. 13. Abrogazione della legge 27 novembre 1980, n. 815.

     Le norme contenute nella legge 27 novembre 1980, n. 815, sono abrogate e sostituite da quelle della presente legge.

 

          Art. 14. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 80 miliardi, si provvede:

     a) quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7295 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985;

     b) quanto a lire 20 miliardi con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1984 sul medesimo capitolo 7295 dello stesso stato di previsione. Dette disponibilità sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 17 bis del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.