§ 45.1.36 – L. 29 novembre 1965, n. 1372.
Provvidenze a favore delle costruzioni navali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:29/11/1965
Numero:1372


Sommario
Art. 1.  Contributo integrativo per nuove costruzioni navali.
Art. 2.  Domande di concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali.
Art. 3.  Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale.
Art. 4.  Criteri per la concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali.
Art. 5.  Inizio e ultimazione lavori.
Art. 6.  Contratto di commessa.
Art. 7.  Classificazioni delle navi.
Art. 8.  Liquidazione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali.
Art. 9.  Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili.
Art. 10.  Installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione.
Art. 11.  Controllo.
Art. 12.  Apprestamenti difensivi.
Art. 13.  Campo di applicazione della legge.
Art. 14.  Norme regolamentari.
Art. 15.  Inizio dei lavori delle costruzioni navali di cui alla legge 31 marzo 1961, n. 301.
Art. 16.  Costruzioni navali e lavori diversi da queste iniziati dopo il 30 giugno 1964.
Art. 17.  Durata della legge e stanziamenti.


§ 45.1.36 – L. 29 novembre 1965, n. 1372.

Provvidenze a favore delle costruzioni navali.

(G.U. 22 dicembre 1965, n. 318)

 

 

Titolo I

 

     Art. 1. Contributo integrativo per nuove costruzioni navali.

     Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere concessi ai cantieri navali costruttori contributi che rapportati al costo di produzione non ne superino in media il 15 per cento.

     Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente il contributo, per ciascuna costruzione, è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla presente legge. L'ammontare del contributo determinato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il contributo stesso è calcolato.

 

          Art. 2. Domande di concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali.

     Le domande di concessione del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile.

     Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo complessivo di costruzione e la data di inizio dei lavori, la quale, per le costruzioni da eseguire per conto proprio, non può essere posteriore di otto mesi a quella della domanda.

 

          Art. 3. Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale.

     Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, il contributo di cui all'art. 1 è ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.

     Qualora i prodotti suddetti e complessi costitutivi di apparati motori di provenienza estera importati in franchigia doganale siano incorporati in apparati motori completi di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 2.

     Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, dell'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762, e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

     In ogni caso il contributo è ridotto dell'importo risultante dalla applicazione della tabella n. 2 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore completo di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore completo di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.

 

          Art. 4. Criteri per la concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali.

     Il Ministro per la marina mercantile concede il contributo integrativo per nuove costruzioni navali secondo l'ordine cronologico di inizio dei lavori e, a parità di data di esso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

     Ai fini del comma precedente l'esame delle domande di concessione del contributo è effettuato dal Ministero della marina mercantile al termine di ogni successivo periodo di tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le somme eventualmente non impegnate sullo stanziamento relativo all'anno finanziario 1965, autorizzato con la presente legge, potranno essere utilizzate nell'anno 1966 per la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima.

 

          Art. 5. Inizio e ultimazione lavori.

     I lavori di nuove costruzioni navali devono essere iniziati non oltre due mesi dalla data di inizio indicata dal cantiere, qualora la notifica del provvedimento di concessione sia stata effettuata almeno tre mesi prima di tale data.

     I lavori devono essere iniziati non oltre cinque mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione qualora la notifica stessa sia effettuata posteriormente alla data di inizio dei lavori indicata dal cantiere ovvero in un periodo di tempo a questa antecedente inferiore a tre mesi.

     Le costruzioni per le quali sia stato concesso il contributo integrativo devono essere ultimate, dalla data dell'inizio dei lavori, nei termini seguenti:

     a) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda inferiore a 8.000 tonnellate;

     b) entro 34 mesi se la nave sia di stazza lorda compresa fra le 8.000 tonnellate (incluse) e le 12.000 tonnellate (escluse);

     c) entro 36 mesi se la nave sia di stazza lorda eguale o superiore alle 12.000 tonnellate.

     I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza è dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al cantiere.

     Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo integrativo concessogli.

 

          Art. 6. Contratto di commessa.

     Escluso il caso di costruzione in proprio, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo integrativo devono produrre entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione copia autenticata del contratto di costruzione debitamente registrato.

     In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.

 

          Art. 7. Classificazioni delle navi.

     Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo integrativo, devono essere inscritte nella più alta classe del R.I.Na. nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

     Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocità non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

     Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

     L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.

 

          Art. 8. Liquidazione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali.

     Sul contributo previsto dall'art. 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di connessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

     A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile determina il costo complessivo della nave. Qualora il contributo, riferito a detta determinazione, risulti inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

     I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:

     a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;

     b) per gli apparati motori completi, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

     c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi.

     In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati dagli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

 

          Art. 9. Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili.

     Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.

     Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali è inferiore a 10.000 chilogrammi.

     La concessione del contributo è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 10. Installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione.

     Per l'installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro può essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 2.

     Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove l'installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, è corrisposto al proprietario della nave.

     Qualora nell'apparato motore completo di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, al contributo è apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore.

     Il contributo non può essere concesso per gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse.

     La concessione del contributo è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande relative al Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 11. Controllo.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività dei cantieri navali ammessi alle provvidenze della legge stessa.

     I cantieri sono obbligati a fornire ogni informazione che sia richiesta per l'esercizio di tale controllo.

     In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate dal cantiere inadempiente.

     Per l'esercizio della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

     Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nel primo comma graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi, da farsi affluire alle entrate dello Stato, per essere riassegnate, nel limite delle riconosciute necessità, con decreto dei Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale un quinto della ritenuta di cui al precedente comma.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere altresì a carico dei fondi di cui al quinto comma speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale.

 

          Art. 12. Apprestamenti difensivi.

     Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:

     a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

     b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

     c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre le 5.000 tonnellate.

     Tuttavia per le navi tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo art. 25.

     Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

     Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, di velocità oraria alle prove non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

     Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

     I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina, che indicherà i lavori da eseguirsi entro il termine fissato dall'art. 5 per l'inizio della costruzione.

     Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di Stato Maggiore della marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi.

 

          Art. 13. Campo di applicazione della legge.

     I benefici della presente legge non si applicano:

     1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;

     2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 o a 50 tonnellate;

     3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

     4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;

     5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

     Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica.

     In ogni caso i cantieri costruttori che non siano stati in esercizio nel periodo di 24 mesi anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge non godono dei benefici dalla stessa previsti.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

 

          Art. 14. Norme regolamentari.

     Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni.

     I documenti necessari per ottenere la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 15. Inizio dei lavori delle costruzioni navali di cui alla legge 31 marzo 1961, n. 301.

     Salvo quanto disposto dal comma successivo, le navi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata notificata ai cantieri costruttori l'ammissione al contributo integrativo previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, e quelle per le quali l'ammissione stessa non sia stata ancora notificata devono essere iniziate, a pena di decadenza dal contributo, rispettivamente entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro cinque mesi dalla data della notifica dell'ammissione.

     Per giustificati motivi il Ministro per la marina mercantile può concedere proroghe dei termini di cui al precedente comma.

     Resta in ogni caso fermo il termine di tre mesi dalla notifica dell'ammissione per l'inizio dei lavori di costruzione stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301, per le navi che i cantieri hanno dichiarato di costruire in proprio.

 

          Art. 16. Costruzioni navali e lavori diversi da queste iniziati dopo il 30 giugno 1964.

     I benefici della presente legge possono essere concessi anche alle nuove costruzioni ed ai lavori diversi da queste, iniziati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 ed a tal fine gli interessati devono farne richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 17. Durata della legge e stanziamenti.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965 fino al 31 dicembre 1966.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 42,5 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1965, di lire 2,5 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

     Il 7 per cento dello stanziamento annuale può essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, il 10 per cento dello stanziamento stesso per i contributi a lavori diversi dalle nuove costruzioni e lire 50 milioni per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato, nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di lire 42,5 miliardi, ad assumere impegni anche nell'anno 1967, successivo alla scadenza della validità della presente legge, per le somme non impegnate nel precedente anno 1966.

     Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

     All'onere di lire 20 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     All'onere di lire 2,5 miliardi afferente all'anno finanziario 1966, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella N. 1 - Misura del contributo

 

Categoria di navi

Percentuali da applicare al costo complessivo di produzione per la determinazione del contributo integrativo

1) Navi passeggeri (a)

12%

2) Navi da carico secco liquido o misto fino a 25 mila tonnellate di stazza lorda (incluse), rimorchiatori e navi trasporto merci refrigerate

15%

3) Navi da carico secco, liquido e misto da 25.001 e 40 mila tonnellate di stazza lorda (incluse) e navi da pesca (b)

15%

4) Navi da carico secco, liquido o misto oltre le 40 mila tonnellate di stazza lorda (c)

15%

(a) Sono da considerarsi navi da passeggeri quelle nelle quali il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri e il volume globale interno della nave risulti maggiore di 0,25.

 

(b) Per le navi da carico di cui al n. 3 e per quelle da pesca di stazza lorda superiore a 500 tonnellate la corrispondente misura percentuale può essere maggiorata del 10 per cento.

 

(c) Per le navi di cui al n. 4 la misura percentuale corrispondente può essere maggiorata del 20 per cento.

 

NB. - Per le navi destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate (incluse) di stazza lorda il contributo non è concesso per quelle - rimorchiatori esclusi - che abbiano velocità a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di navi di altro tipo.

 

 

 

Tabella N. 2 - Contributo apparati motori completi di propulsione diversi da quelli a scoppio

 

Potenza normale

Contributo unitario

(C.A.)

(lire per c.a.)

25.000

5.000

21.000

5.100

16.000

5.300

12.000

5.500

6.000

6.000

3.000

6.500

1.000 e inferiori

7.000

NB. - Per i motori con un numero di giri superiore a 1.00 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento. Per valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.