§ 45.1.19 – L. 4 febbraio 1956, n. 54.
Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:04/02/1956
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare Italiano, verrà operata la discriminazione, [...]
Art. 2.      I crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dei decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, dell'art. 2 del [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° novembre 1944, hanno previsto [...]
Art. 5.      Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della [...]
Art. 6.      Gli atti, contratti e formalità inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento o alle vendite dirette di macchinari ed attrezzature di cui [...]
Art. 7.      In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13e18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare al termine del [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonchè ad [...]


§ 45.1.19 – L. 4 febbraio 1956, n. 54.

Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato.

(G.U. 28 febbraio 1956, n. 49).

 

 

     Art. 1.

     Con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministro per il tesoro, la Cassa del Mezzogiorno e l'Istituto Mobiliare Italiano, verrà operata la discriminazione, nell'ambito dell'unica gestione tenuta dall'Istituto Mobiliare Italiano, tra i finanziamenti tratti dai fondi di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 30 luglio 1950, n. 723, e quelli di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, al fine di considerare concessi ai mutuatari in base a quest'ultima legge finanziamenti per un importo complessivo di 95,6 milioni di dollari.

     I crediti di capitale ed interesse già trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 11 lettera a) della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono quelli derivanti dai finanziamenti di cui alle seguenti disposizioni legislative:

     legge 21 agosto 1949, n. 730;

     legge 18 aprile 1950, n. 258, art. 1;

     legge 30 luglio 1950, n. 723;

     legge 4 novembre 1950, n. 922.

 

          Art. 2.

     I crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dei decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, dell'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, e della legge 30 agosto 1951, n. 952, sono trasferiti, con le relative garanzie e privilegi, all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

     Sono altresì trasferiti all'Istituto medesimo con le relative garanzie e privilegi e fino a raggiungere l'importo complessivo di 85 miliardi di lire di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, i crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

     Il Mediocredito provvederà, con i poteri previsti dai successivi articoli, al ricupero dei crediti sui finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 1° aprile 1950, n. 258, e verserà al Tesoro dello Stato le somme realizzate in eccedenza all'importo di 85 miliardi di lire previste dal comma precedente.

     Il penultimo comma dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è soppresso.

 

          Art. 3. [1]

     I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonché ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

 

          Art. 4.

     Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1° novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie.

     Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Per i finanziamenti assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato, la garanzia stessa diviene operante, a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero, e si estende al residuo credito per capitale, agli interessi convenzionali, agli eventuali premi di assicurazione, alle spese di procedura, nonchè agli interessi di mora limitatamente al periodo massimo di un anno dal verificarsi dell'inadempienza, anche se la procedura, per effetto di tolleranze, sia stata esperita oltre il periodo predetto.

     Il limite di un anno di età di cui al precedente comma non si applica alle operazioni di finanziamento scaduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè le procedure esecutive di recupero vengano iniziate, salvo eventuali proroghe, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Restano ferme le disposizioni dall'art. 7 del decreto legislativo 19 ottobre 1945, n. 686, e dell'art. 23 della legge 8 marzo 1949, n. 75, relativamente alle operazioni a cui le disposizioni stesse sono applicabili.

     Nei casi in cui la garanzia statale divenga operativa a norma di legge, dopo l'esecuzione sui beni cauzionali, ovvero a seguito della perdita dei beni stessi, gli Istituti mutuanti sono egualmente tenuti a perseguire il debitore con ogni altra possibile azione di recupero, in nome e per conto dello Stato, anche dopo ottenuto il rimborso dallo Stato del loro residuo credito.

     Per i recuperi di cui al precedente comma, gli Istituti sono autorizzati ad avvalersi della agevolazioni previste dal successivo art. 6.

 

          Art. 6.

     Gli atti, contratti e formalità inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento o alle vendite dirette di macchinari ed attrezzature di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182, a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale previsto nei singoli provvedimenti legislativi in base ai quali i finanziamenti sono stati concessi.

     Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto, o formalità, contenga la contestuale dichiarazione che è stipulato od eseguito ai sensi della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario al quale venne originariamente assoggettato.

     L'Istituto Mobiliare Italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

 

          Art. 7.

     In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13e18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare al termine del decennio di cui al predetto art. 18, le somme affluite alla Cassa per il mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli organi interessati le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dalla presente legge, nonchè ad apportare le opportune modifiche alle convenzioni già esistenti.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L. 30 luglio 1959, n. 623.