§ 71.3.240 - D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.
Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:04/08/2017
Numero:132


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Art. 2.  Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Art. 3.  Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Art. 4.  Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Art. 5.  Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Art. 6.  Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Art. 7.  Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
Art. 8.  Disposizioni finanziarie e finali


§ 71.3.240 - D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.

Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.

(G.U. 8 settembre 2017, n. 210)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

     Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

     Ritenuto necessario procedere allo snellimento e all'accelerazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei referendari di Tribunale amministrativo regionale, anche mediante utilizzo di modalità telematiche;

     Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 giugno 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 luglio 2017;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

     1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica del Titolo IV, le parole: «Concorso per» sono sostituite dalle seguenti: «Concorso di secondo grado per»;

     b) al primo comma:

     1) all'alinea, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalle seguenti: «indica»;

     2) alla lett. f), la parola: «opportuna.» è sostituita dalle seguenti: «opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

     1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il bando può prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione.»;

     b) al terzo comma:

     1) all'alinea, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 6) 7) e 8) della legge»;

     2) è soppresso il numero 4);

     c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte.»;

     d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

     «I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonchè le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

     1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le anzianità di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il più lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.»;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

     1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

     1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 è sostituito dal seguente:

     «Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

     1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prove scritte e orali»;

     b) al primo comma è inserito, alla fine, il seguente periodo: «La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.»;

     c) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attività della commissione. Il bando indica ulteriori modalità per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.»;

     d) al quarto comma, alla fine, le parole: «trentacinque cinquantesimi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

     1. All'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, le parole: «sotto condizione sospensiva dell'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo l'accertamento».

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie e finali

     1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017  Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev n. 1783