§ 71.3.4 - R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860.
Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:15/10/1925
Numero:1860


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 71.3.4 - R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860.

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218.

(G.U. 7 novembre 1925, n. 259).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

     La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

     Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lett. b), d) del precedente articolo.

     E' nulla la domanda presentata fuori termine.

     Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui avranno principio le prove scritte.

 

          Art. 4.

     (Omissis) [3].

     Il procuratore del Re deve inoltre rimettere al procuratore generale il certificato generale del casellario giudiziale, a norma dell'art. 621 del codice di procedura penale.

     Il procuratore generale ed il primo presidente della corte d'appello, completate, se occorra, le informazioni ricevute, le rimettono con unico rapporto al ministro per la giustizia, esprimendo in forma distinta le rispettive osservazioni, quando vi sia fra loro qualche divergenza.

     Il ministro delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso, e ne dà partecipazione individuale, tanto agli ammessi, quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.

     Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma dell'ultimo comma dell'art. 10.

     Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.

 

          Art. 5.

     La commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

     Il ministro designa fra i componenti della commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del ministero per le funzioni di segreteria.

     Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

 

          Art. 6.

     La commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova è priva di valore.

     Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

     Per le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovrà riferirsi ad un argomento che abbia relazione con entrambe.

     Non più tardi delle ore dieci antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente nel momento in cui comincia la dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

     La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

     Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

     Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno un membro della commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza. [4]

 

          Art. 7.

     I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

     E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.

     È loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente [5].

     Nessuna spiegazione in ordine al tema potrà essere richiesta dai candidati, nè data dai commissari.

 

          Art. 8. [6]

     Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

     Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.

     Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è stabilito dal precedente comma n. 2.

     Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.

     Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento. Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

     Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

     Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

     Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.

 

          Art. 9.

     Con apposito decreto ministeriale possono essere stabilite più particolareggiate norme per la disciplina e il metodo degli esami.

 

          Art. 10.

     Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della commissione.

     Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte l'esclusione è deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione è rimessa al presidente.

     Nei casi più gravi il ministro per la giustizia può, su proposta della commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni degli articoli 7 e 10 sono stampate sulla tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 4 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

 

          Art. 12. [7]

     Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

     (Omissis) [8].

     Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.

     La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.

     Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.

     Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.

     Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

     Se la Commissione è divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria.

 

          Art. 13.

     Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal segretario.

     Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

     Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte è nulla.

     Il risultato completo delle prove scritte sarà reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del ministero.

 

          Art. 14.

     Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

     L'esame è pubblico: formano oggetto di esso le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.

 

          Art. 15.

     Ogni membro della commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

     Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, può formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte, rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un segretario, saranno presiedute dal presidente o dal commissario magistrato più anziano.

     Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

     Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo delle prove orali.

     La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria sulla idoneità o non idoneità di un candidato in caso di dissenso fra i membri della sottocommissione, non è applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.

 

          Art. 16.

     Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

     Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

     Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.

     Le frazioni di voto non sono calcolate.

 

          Art. 17.

     Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di 77 punti sopra 110 e non meno di 6 decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

     La commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati.

     Il presidente della commissione trasmette al ministro il prospetto della classificazione, firmato da tutti i commissari e da un segretario, unendovi i verbali delle adunanze, gli originali dei temi formulati e i lavori dei candidati con le rispettive buste, e può aggiungere anche le osservazioni che creda opportune, sullo svolgimento e sui risultati del concorso.

     Il prospetto della classificazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del ministero della giustizia e degli affari di culto.

 

          Art. 18.

     Le deliberazioni della commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui all'art. 6, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una sottocommissione.

     Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

     E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della commissione o delle sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.

 

          Art. 19.

     Il ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

     Egli può intervenire in seno alla commissione o alle sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

 

          Art. 20.

     Sono nominati uditori con decreto ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti stabilito a norma dell'art. 1.

     La graduatoria degli uditori è formata in base alla classificazione del concorso; in caso di parità di voti, è preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore, ed in via sussidiaria della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età.

     I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunciare alla nomina o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, sono attribuiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

 

          Art. 21.

     Le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 sono applicabili agli esami per la nomina a giudice aggiunto, restando così modificato l'art. 4 del regio decreto 24 gennaio 1924, n. 47.

 

          Art. 22.

     Sono abrogate le disposizioni tuttora vigenti relative agli esami di ammissione in magistratura.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

[3] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[5] Comma così sostituito dall'art. 26 bis del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 7 febbraio 1949, n. 28.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 maggio 1965, n. 617.

[8] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.