§ 57.2.73 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60.
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:13/04/2017
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico
Art. 3.  I «temi della creatività»
Art. 4.  Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione
Art. 5.  Piano delle arti
Art. 6.  Collaborazione con INDIRE
Art. 7.  Reti di scuole
Art. 8.  Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente
Art. 9.  Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Art. 10.  Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado
Art. 11.  Poli a orientamento artistico e performativo
Art. 12.  Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale
Art. 13.  Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado
Art. 14.  Licei musicali, coreutici e artistici
Art. 15.  Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale
Art. 16.  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 17.  Copertura finanziaria e fabbisogno di organico


§ 57.2.73 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60.

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare il comma 181, lettera g);

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni e in particolare gli articoli 20 e 21;

     Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in materia di personale scolastico e in particolare l'articolo 11;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

     Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;

     Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che adotta il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

     Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, sui corsi a indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di «strumento musicale» nella scuola media;

     Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;

     Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

     Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

     Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Principi fondamentali

 

Art. 1. Principi e finalità

     1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.

     2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonchè, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

     3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

     4. All'attuazione del presente decreto si provvede, con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, nonchè delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 2. Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

     2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonchè di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

 

     Art. 3. I «temi della creatività»

     1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, nonchè delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico. Essa si realizza nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:

     a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

     b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;

     c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;

     d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

 

Capo II

Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della

conoscenza del patrimonio artistico e della creatività

 

     Art. 4. Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione

     1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti.

     2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'accreditamento.

 

     Art. 5. Piano delle arti

     1. Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il Piano è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.

     2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:

     a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;

     b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di istruzione, dei poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella realizzazione dei «temi della creatività»;

     c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;

     d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;

     f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

     g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;

     h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e coreutiche;

     i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

 

     Art. 6. Collaborazione con INDIRE

     1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività:

     1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;

     2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;

     3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a orientamento artistico e performativo;

     4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;

     5) diffusione delle buone pratiche più efficaci al fine del conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della creatività.

 

     Art. 7. Reti di scuole

     1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;

     b) valorizzazione delle professionalità del personale docente, sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;

     c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;

     d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;

     e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;

     f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche e artigianali italiane di qualità;

     g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

     Art. 8. Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente

     1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. La formazione di cui al presente articolo è parte integrante del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

     2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

 

Capo III

Promozione dell'arte nel primo ciclo

 

     Art. 9. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

     1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresì promosse le attività dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale.

     2. Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

 

     Art. 10. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado

     1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.

     2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.

     3. Allo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

 

     Art. 11. Poli a orientamento artistico e performativo

     1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

     2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

     3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai poli.

     4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

     a) i criteri per la costituzione dei poli;

     b) le finalità formative;

     c) i modelli organizzativi;

     d) i criteri per la valutazione delle attività espletate dalle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.

     5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

 

     Art. 12. Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale

     1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

     2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi a indirizzo musicale e l'organico del potenziamento.

     3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

     a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali;

     b) gli orari;

     c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale.

 

Capo IV

Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi

formativi della filiera artistico-musicale

 

     Art. 13. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado

     1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichità e del patrimonio culturale, nonchè la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

     2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa artistica.

     3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17.

     4. Allo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

 

     Art. 14. Licei musicali, coreutici e artistici

     1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

     2. Al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali è progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

     3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica.

     4. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.

 

     Art. 15. Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale

     1. La formazione musicale di base è assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.

     2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.

     3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.

     4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

     a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

     b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;

     c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;

     d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo svolto e dei risultati formativi ottenuti;

     e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

     5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3. Le studentesse e gli studenti, già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

     7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 16. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è abrogato.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 cessa di produrre effetti.

     3. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, il decreto di cui all'articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio è perfetto ed efficace.

 

     Art. 17. Copertura finanziaria e fabbisogno di organico

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Per l'attuazione del Piano delle arti, di cui all'articolo 5, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività». Il Fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

     3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.