§ 1.3.8 - R.R. 27 luglio 2017, n. 4.
Norme per la concessione di contributi non diversamente disciplinati.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.3 programmazione
Data:27/07/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Avviso)
Art. 3.  (Criteri per la concessione dei contributi)
Art. 4.  (Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo)
Art. 5.  (Casi particolari di esclusione)
Art. 6.  (Modalità per la presentazione della domanda)
Art. 7.  (Termini per la presentazione della domanda)
Art. 8.  (Istruttoria delle domande)
Art. 9.  (Erogazione del contributo)
Art. 10.  (Controlli a campione)
Art. 11.  (Abrogazione)
Art. 12.  (Norma transitoria)


§ 1.3.8 - R.R. 27 luglio 2017, n. 4.

Norme per la concessione di contributi non diversamente disciplinati.

(B.U. 26 luglio 2017, n. 30)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 (Prime norme sul procedimento amministrativo), i criteri e le modalità per la concessione di contributi non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati in collaborazione con la Regione stessa.

3. Il presente regolamento non si applica altresì alle manifestazioni ed eventi di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

 

     Art. 2. (Avviso)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, individua annualmente:

a) i criteri specifici per la concessione dei contributi in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1;

b) le risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento;

c) il meccanismo parametrico sulla base del quale quantificare l'ammontare di ciascun contributo da erogare.

2. La struttura regionale competente approva successivamente un avviso pubblico nel quale è integralmente riportato il dispositivo dell'atto adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 ed è definito il modello per la presentazione della domanda di contributo.

3. L'atto di cui al comma 1 e l'avviso di cui al comma 2, completo del modello di domanda, sono pubblicati sul portale istituzionale regionale nell'apposito canale dedicato e nel canale Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

4. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato altresì sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. (Criteri per la concessione dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ad iniziative già concluse finalizzate a valorizzare il territorio regionale, o parti di esso, attraverso il pluralismo delle idee, la conservazione e la valorizzazione dell'identità storica, sociale e culturale del territorio interessato, la promozione socio-economica e dell'immagine del territorio stesso, l'attività di ricerca nei diversi settori della vita regionale.

2. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento le iniziative aventi un bilancio consuntivo delle uscite ricompreso tra un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo di 20.000,00 euro.

3. Non sono concessi contributi alle iniziative:

a) aventi scopo di lucro;

b) aventi come oggetto, esclusivo o principale, la realizzazione di prodotti editoriali, con qualunque mezzo e su qualunque supporto realizzati;

c) coincidenti con l'attività annuale del soggetto richiedente.

4. Il contributo è destinato alla copertura totale o parziale della quota finanziata esclusivamente con risorse proprie del soggetto richiedente. L'ammontare di ciascun contributo non può comunque eccedere il cinquanta per cento della spesa totale effettivamente sostenuta e rendicontata.

5. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili, per la stessa iniziativa, con eventuali altri benefici concessi dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo)

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti aventi sede legale o uffici strutturati sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) enti pubblici territoriali e di diritto pubblico in generale;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG) e associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale;

c) associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

d) enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in maniera stabile da almeno un biennio sul territorio regionale;

e) associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e imprenditoriali.

2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.

3. Ciascun soggetto legittimato può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata.

 

     Art. 5. (Casi particolari di esclusione)

1. Le associazioni e gli enti nei confronti dei quali risulta accertata, con sentenza irrevocabile, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza ad associazioni di cui al comma 1 sono revocati di diritto.

 

     Art. 6. (Modalità per la presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo di cui al presente regolamento deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello di cui all'articolo 2, comma 2, reso disponibile in formato digitale o compilabile con procedura on-line.

2. La domanda di contributo è presentata in regime di autocertificazione e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente utilizzando il modello di cui all'articolo 2, comma 2 .

3. La domanda può essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agenzia di recapito, consegna a mano presso l'archivio unico regionale, posta elettronica certificata (PEC), ovvero attraverso la procedura on-line.

4. Per l'attestazione della data di ricevimento delle domande pervenute tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agenzia di recapito o consegna a mano fa fede il timbro di arrivo apposto sulle domande stesse dall'archivio unico regionale. Per le domande pervenute tramite PEC o procedura on-line fa fede la ricevuta telematica di consegna e accettazione rilasciata automaticamente dal sistema informatico.

5. L'utilizzo della procedura on-line, ove prevista e resa disponibile sul portale istituzionale della Regione, costituisce l'unico mezzo per la presentazione della domanda di contributo.

6. La domanda di contributo è soggetta all'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della sua presentazione. L'eventuale esenzione dall'imposta è prevista esclusivamente nei casi indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente.

 

     Art. 7. (Termini per la presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo deve pervenire, inderogabilmente e a pena di non accettazione della stessa, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a quello di conclusione dell'iniziativa alla quale si riferisce.

2. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 1, le domande pervenute dopo il 15 novembre sono poste a carico della dotazione finanziaria individuata dalla Giunta regionale per l'anno successivo.

 

     Art. 8. (Istruttoria delle domande)

1. Le domande di contributo sono trattate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo informatico della Regione entro i successivi dieci giorni all'acquisizione medesima.

2. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi formali richiesti, la struttura regionale competente assegna al richiedente un termine di dieci giorni per provvedere. Nel caso di mancata o incompleta integrazione entro il termine assegnato la domanda non è ammissibile.

4. La struttura regionale competente, verificata la completezza degli elementi formali e il rispetto dei criteri, requisiti, modalità e termini previsti dal presente regolamento, procede all'adozione del provvedimento di erogazione del contributo.

5. Nel caso in cui l'istruttoria comporti un esito negativo, la struttura regionale competente comunica, ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, assegnando il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni. Nel caso di mancato invio delle osservazioni entro il termine o, qualora trasmesse, le stesse non siano ritenute sufficienti a modificare l'esito dell'istruttoria, la struttura regionale competente provvede ad adottare il provvedimento di diniego alla domanda di contributo.

 

     Art. 9. (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione dei contributi è effettuata seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo informatico della Regione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 . Dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il periodo di riferimento è data informazione nel portale istituzionale della Regione all'interno del canale dedicato al presente regolamento.

2. Nel caso in cui la comunicazione di integrazione degli elementi formali della domanda sia effettuata entro il termine di cui all'articolo 8, comma 3 e l'istruttoria dia esito favorevole all'accoglimento della domanda stessa ovvero nel caso in cui le osservazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 siano ritenute idonee a superare gli elementi ostativi e consentire l'adozione di un provvedimento favorevole al richiedente, per l'erogazione del contributo si tiene conto della data di acquisizione al protocollo informatico delle suddette comunicazioni.

3. Qualora successivamente alla concessione del contributo venga accertata per la stessa iniziativa la sussistenza del cumulo di cui all'articolo 3, comma 5, la struttura regionale competente invita il beneficiario ad optare per il beneficio che intende mantenere nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La mancata opzione entro il termine indicato ovvero l'opzione per altro contributo comportano la revoca del contributo concesso ai sensi del presente regolamento e il recupero della somma erogata.

4. I provvedimenti di erogazione di contributi sono assoggettati a pubblicazione nel canale Amministrazione trasparente del portale istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 33/2013 .

 

     Art. 10. (Controlli a campione)

1. Sui contributi erogati per il medesimo anno la struttura regionale competente effettua i controlli a campione previsti dall'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 con le modalità stabilite dalla struttura stessa.

 

     Art. 11. (Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8 (Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati) è abrogato.

 

     Art. 12. (Norma transitoria)

1. I procedimenti avviati con le disposizioni di cui al r.r. 8/2002 sono conclusi con le medesime disposizioni, ancorché abrogate.

2. Limitatamente all'anno 2017 le domande di contributo concernenti iniziative già concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono pervenire entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento.