Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi |
Data: | 06/06/2017 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Esenzione tassa automobilistica |
Art. 2. Adempimenti |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Norma finale - abrogazioni |
§ VI.1.18 - L.R. 6 giugno 2017, n. 20.
Disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di Protezione civile
(B.U. 8 giugno 2017, n. 66 Supplemento)
Art. 1. Esenzione tassa automobilistica
1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui alla
Art. 2. Adempimenti
1. Per usufruire dell’esenzione i soggetti interessati devono presentare alla Sezione regionale competente in materia di tasse automobilistiche, specifica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione, contenente:
a) l’indicazione della sede e dell’iscrizione all’elenco regionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1;
b) gli estremi identificativi di ogni veicolo di proprietà per cui si chiede l’esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
c) l’obbligo a comunicare l’eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell’esenzione dal pagamento della tassa.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge sul titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 50 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore - tassa automobilistica), quantificate in euro 50 mila, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di previsione del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
Art. 4. Norma finale - abrogazioni
1. Dalla data di decorrenza prevista all’articolo 1, è abrogato il comma 1 quater dell’articolo 4 della