§ III.7.13 - L.R. 18 maggio 2017, n. 14.
Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 sport e tempo libero
Data:18/05/2017
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Riconoscimento dell’Attività fisica adattata - Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33
Art. 3.  Ambiti di intervento dell’Attività fisica adattata
Art. 4.  Esclusioni
Art. 5.  Ruolo della Giunta regionale e predisposizione del “Regolamento AFA”
Art. 6.  Responsabili tecnici e istruttori
Art. 7.  Costi del programma AFA
Art. 8.  Rinnovo e verifica della certificazione di “Palestra etica”


§ III.7.13 - L.R. 18 maggio 2017, n. 14.

Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)

(B.U. 19 maggio 2017, n. 58)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e lo svolgimento dell’Attività fisica adattata (AFA), nonché la sua promozione e la tutela del suo esercizio.

 

     Art. 2. Riconoscimento dell’Attività fisica adattata - Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33

1. All’articolo 1-bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come inserito dall’articolo 3 della legge 19 novembre 2012, n. 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sport e attività fisico motorie: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l’educazione, l’espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;

b) attività fisica adattata: ogni attività fisica o sportiva che può essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e mentali o da alterazioni delle grandi funzioni. L’attività fisica adattata si rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali e sociali che a persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. Comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, alla post-riabilitazione, rieducazione ed educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o anziane;

c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all’aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;

d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all’uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;

e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili: attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.”.

2. Ai fini della presente legge l’acronimo “AFA” ha il significato di “Attività fisica adattata”.

 

     Art. 3. Ambiti di intervento dell’Attività fisica adattata

1. L’AFA mira a raggiungere l’obiettivo di ricondizionare lo stato di salute individuale al termine della riabilitazione, combattere l’ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.

2. L’AFA è svolta negli abituali luoghi di socializzazione, deputati ad attività fisica o sportiva, in piscine e palestre, ed è impartita da personale specializzato.

3. I percorsi di AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 4. Esclusioni

1. Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti con instabilità clinica nonché con sintomatologia acuta o post acuta aggredibili con programmi di cura e riabilitazione per i quali la risposta è esclusivamente sanitaria.

2. I programmi di Attività fisica adattata non possono sostituire, in alcuna maniera, la presa in carico individuale, capace di adattarsi ai differenti periodi di riacutizzazione dei problemi di salute.

 

     Art. 5. Ruolo della Giunta regionale e predisposizione del “Regolamento AFA”

1. Le modalità e i criteri per l’accesso, la prescrizione, l’erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programmi AFA, nonché per il rilascio e il rinnovo della certificazione regionale di “Palestra etica”, sono esplicitati dalla Giunta regionale con proprio regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1, denominato “Regolamento AFA”, è pubblicato sui siti web della Regione e delle aziende sanitarie locali e deve indicare, oltre alle modalità e ai criteri di cui al medesimo comma 1, i livelli di funzionalità motoria minimi necessari per partecipare ai programmi AFA e il ruolo delle aziende sanitarie locali nella promozione dell’AFA tra la propria popolazione.

 

     Art. 6. Responsabili tecnici e istruttori

1. Per lo svolgimento dell’AFA, le strutture sedi di erogazione dei relativi programmi impiegano, in qualità di responsabile tecnico, un laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe di laurea LM 67) o un laureato in Scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM 68) o in discipline equipollenti.

 

     Art. 7. Costi del programma AFA

1. La quota di riferimento per la partecipazione a ciascuna tipologia di programma AFA è definita secondo i criteri e le modalità stabiliti nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5 ed è valida per tutte le sedi di svolgimento.

La detta quota è posta a carico degli assistiti in quanto i programmi AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 8. Rinnovo e verifica della certificazione di “Palestra etica”

1. La certificazione di “Palestra etica” ha durata un anno e, affinché possa essere mantenuta, deve essere rinnovata secondo le modalità e i termini stabiliti nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5.

2. Alla Regione Puglia e alle aziende sanitari locali territorialmente competenti è riservata, in ogni momento e senza alcun preavviso, la facoltà di effettuare ispezioni e controlli all’interno delle “Palestre etiche” al fine di verificare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di “Palestra etica” in capo ai soggetti titolari delle strutture sedi di svolgimento dei programmi AFA, nonché in capo ai responsabili tecnici e agli istruttori impiegati nel loro svolgimento.

3. La verifica dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nel “Regolamento AFA” o dell’inesistenza anche di una sola delle condizioni richieste per il rilascio e il mantenimento della certificazione di “Palestra etica”, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste nel “Regolamento AFA” che, nei casi più gravi, potranno consistere nella cancellazione della struttura sede di erogazione dell’Attività fisica adattata dall’elenco delle “Palestre etiche” e il consequenziale divieto di utilizzo, in qualsiasi forma e maniera, della certificazione di “Palestra etica” da parte del suo titolare.

4. La successiva violazione del divieto di utilizzo della certificazione di “Palestra etica” di cui al comma 3, comporta l’irrogazione nei confronti dei trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è determinato nel “Regolamento AFA” di cui all’articolo 5.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.