Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica |
Data: | 07/03/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della L.R. 91/1994) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 91/1994) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 11 della L.R. 91/1994) |
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 5.3.57 - L.R. 7 marzo 2017, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390).
(B.U. 8 marzo 2017, n. 29 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della
"c) il Revisore legale.".
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10. (Revisione legale)
1. La revisione legale dell'Azienda è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della
2. Il Revisore legale:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;
b) invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;
c) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale;
d) ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
a) le parole "ai membri del Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"al Revisore legale";
b) il terzo alinea è sostituito dal seguente:
"al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le Aziende per il diritto agli studi universitari della Regione Abruzzo provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).