Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
Data: | 05/01/2017 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio |
Art. 2. Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica |
Art. 3. Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei |
§ 85.1.633 - L. 5 gennaio 2017, n. 4.
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)
Art. 1. Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio
1. Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del
Art. 2. Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica
1. Per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del
2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei
1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.