Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 09/11/2016 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Settori e operazioni strategiche |
Art. 2. Operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico |
Art. 3. Operazioni approvate nel settore croceristico |
Art. 4. Dotazione del Fondo |
§ 22.6.195 - Del.CIPE 9 novembre 2016, n. 51.
Operazioni e rischi assicurabili da «SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero» in favore del settore della cantieristica.
(G.U. 25 novembre 2016, n. 276)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista l'art. 1 del
Visto l'art. 2, comma 3, del
Visto altresì l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto
Visto l'art. 5 comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del
Vista la
Visto l'art. 2, comma 1, del
Visto l'art. 6, comma 9, del
Visto l'art. 11-quinquies del
Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il
Visto l'art. 6, comma 9-bis, del predetto
Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-ter, del predetto
Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2007) concernente le operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.;
Vista la delibera di questo Comitato 14 febbraio 2014, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2014), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, fermo restando quanto stabilito nella
Vista la delibera di questo Comitato 10 novembre 2014, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015), concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., in base alla quale, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 commi 9-bis e 9-ter, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito «Comitato di monitoraggio»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 13 febbraio 2015 e s.m.i, che ha stabilito la composizione del Comitato di monitoraggio e ha affidato a questo, con il supporto del gestore del Fondo, i compiti, in particolare, di: (i) verifica dei contenuti della sezione del documento di «Risk Appetite Framework» proposto da SACE S.p.A., (ii) valutazione della sua conformità ai fini della identificazione delle «soglie di attivazione» della garanzia, (iii) definizione dei criteri per la valutazione della congruità della ripartizione del premio tra SACE S.p.A. e lo Stato e, (iv) approvazione delle «soglie di attivazione» della garanzia rispetto alle variabili: «Controparte», «Gruppo di controparti connesse», «Paese», «Settore», tenendo conto della capacità sottoscrittiva in relazione alle disponibilità del Fondo;
Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualità successiva -; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non può in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A.;
Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validità delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o più delle variabili di cui all'art. 7.6, SACE S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo rinnalzamento delle portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valuterà detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;
Visto l'art. 1, comma 879, della
Visto l'art. 2 della
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del di. n. 269/2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») previsto dall'art. 7.8 della Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014 approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014» secondo cui, tra l'altro: (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del
Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 19 aprile 2016, ha, tra l'altro: (i) preso atto del «Risk Appetite Framework approvato dal Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. il 16 marzo 2016; (ii) approvato le soglie di attivazione della garanzia per il 2016 nei termini proposti; (iii) fissato la portata massima degli impegni a carico dello Stato per l'anno 2016; (iv) preso atto della «Nota sul Settore Crocieristico» presentata da SACE S.p.A., in cui sono illustrate l'esposizione attuale e prospettica sul settore da parte della Società per il periodo 2016-2017; (v) esaminato preliminarmente detto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo che per l'attivazione del «limite speciale» oltre i limiti fissati dall'art. 7.6 della Convenzione occorre, tra l'altro, definire uno specifico criterio di accantonamento delle risorse del Fondo a copertura del maggior rischio di concentrazione in capo al Fondo stesso, nonchè delineare un iter istruttorio e procedimentale che conduca all'eventuale concessione del limite speciale con il necessario coinvolgimento di questo Comitato;
Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro: (i) preso atto dell'istanza presentata da SACE S.p.A. in data 17 ottobre 2016 per la convocazione straordinaria del Comitato di monitoraggio ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, al fine sottoporre a quest'ultimo l'attivazione del «limite speciale» in relazione a due operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE S.p.A. condizionatamente al rilascio della garanzia dello Stato; (ii) definito, anche sulla base del predetto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, un possibile iter istruttorio e procedimentale, da sottoporre ai Ministeri competenti, per l'eventuale concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato; (iii) preso atto dell'ulteriore «Nota sul Settore crocieristico» presentata da SACE S.p.A. che illustra la potenziale esposizione prospettica al 31 dicembre 2017 della Società e dello Stato nei confronti del settore crocieristico, stimata, sulla base delle informazioni a tale data disponibili, per un importo non inferiore a 20 (venti) miliardi dì euro; (iv) ha definito una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte di garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. add on);
Considerati, in particolare, gli impatti sull'economia italiana dei progetti nel settore crocieristico ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017, presentati dalla Società a corredo istruttorio dell'istanza e stimati sulla base delle indicazioni fornite da Oxford Economics in termini di maggiore: (i) valore della produzione, in circa 49 (quarantanove) miliardi di euro; PIL, in circa 17,5 (diciassette/5) miliardi di euro; (iii) gettito fiscale complessivo, in circa 6,6 (sei/6) miliardi di euro; (iv) livello occupazionale, in circa 244.000 (duecentoquarantaquattromila) Unità lavorative annue - ULA;
Considerato che la lista di operazioni prospettiche nel settore crocieristico fornita da SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017 comporterebbe il superamento della portata massima degli impegni a carico dello Stato stabilita ai sensi dell'art. 7.6 della Convenzione anche oltre le soglie ivi fissate, sicchè la garanzia dello Stato può essere concessa esclusivamente con applicazione del «limite speciale»;
Considerato che SACE S.p.A., in data 18 ottobre 2016, ha presento richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per due operazioni nel settore crocieristico con controparte «Virgin Cruises Intermediate Ltd», già deliberate dalla Società condizionatamente al rilascio della garanzia medesima;
Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni, è stato acquisito il parere dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del
Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali operazioni è stato acquisito il parere della «Concessionaria Servizi assicurativi pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, che nel corso della seduta del Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016 ha confermato l'adeguatezza delle disponibilità del Fondo, tenuto anche conto dell'esigenza di adottare idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, come definiti dal Comitato di monitoraggio nella stessa seduta del 4 novembre 2016. In particolare la dotazione attuale del Fondo pari ad € 659,47 milioni, risulta adeguata alla copertura degli impegni del Fondo di € 595,16 milioni conseguenti al rilascio della garanzia dello Stato in relazione alle citate operazioni, con disponibilità residue per il rilascio di ulteriori garanzie pari ad € 64,31 milioni.
Visto l'art. 37, comma 6, del
Considerato che il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità, recate dalla
Vista la nota n. 20693 del 4 novembre 2016 con la quale i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze hanno richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta concernente l'approvazione di «Operazioni e rischi assicurabili da Sace S.p.A. in favore del settore della cantieristica»;
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra premesso, che questo Comitato individui i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali e possibile l'attivazione del «limite speciale» di cui al citato art. 7.8 della Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A sulla base di una proposta congiunta, motivata e documentata, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico che indichi anche i criteri e le condizioni ulteriori rispetto a quelli già fissati dalla Convenzione ai fini dell'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni e dei rischi assicurabili per i predetti settori.
Ritenuto necessario che questo Comitato autorizzi l'attivazione del «limite speciale» per il settore crocieristico sulla base della proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico pervenuta con la citata nota n. 20693/2016, in considerazione dei suoi positivi impatti sull'economia italiana e sul sistema produttivo del Paese, e approvi le operazioni, indicate in detta nota, per le quali detto «limite speciale» possa essere attivato;
Vista la odierna nota n. 5073-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Rilevato che la odierna seduta del Comitato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica è presieduta dal Vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze, e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, le funzioni di Segretario del Comitato vengono assunte dal componente più giovane di età presente alla seduta;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
Art. 1. Settori e operazioni strategiche
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta, motivata e documentata, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, individua i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» di cui alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A., richiamata nelle premesse;
2. Con riferimento a ciascun settore strategico individuato ai sensi del comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera:
a) l'importo massimo dell'esposizione cumulata complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato in tale settore, nonchè la quota percentuale massima rispetto all'ammontare complessivo dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente ritenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento alle variabili Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, come definite dalla Convenzione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva ciascuna operazione, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale», previa verifica istruttoria, a cura dei ministeri proponenti, della loro compatibilità con:
a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A. in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, così come definiti dalla legge di bilancio;
b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da SACE
c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio;
d) i limiti fissati ai sensi del comma 2.
Art. 2. Operazioni e rischi assicurabili nel settore crocieristico
Ai sensi dell'art. 1, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, per il settore crocieristico può essere attivato il «limite speciale di cui all'art. 7.8 della Convenzione. In relazione a tale settore:
a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;
b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile.
Art. 3. Operazioni approvate nel settore croceristico
1. In ragione degli impatti sull'economia italiana, sono approvate le due operazioni riferite al settore crocieristico con controparte Virgin Cruise, già deliberate da SACE S.p.A. in data 27 luglio 2016 e indicate nell'Allegato 1 alla presente delibera, che determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili settore e controparte.
Art. 4. Dotazione del Fondo
1. Al fine di assicurare la disponibilità di risorse per far fronte a future istanze di rilascio della garanzia dello Stato, la dotazione del Fondo può essere incrementata, in conseguenza delle operazioni approvate ai sensi dell'art. 3, fino a un importo massimo di 500 milioni di euro, di cui 230 milioni di euro nell'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2825
Allegato 1