Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 29/12/2016 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 |
Art. 2. Designazione punto di contatto |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 10.3.241 - D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253.
Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
(G.U. 10 gennaio 2017, n. 7)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
Visti gli articoli 33 e 34 del
Vista la
Visti gli articoli 31 e 32 della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011, recante definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
«Art. 27 quinquies. (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari). - 1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.
2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.
4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:
a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della
d) svolgono attività di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.
5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:
a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;
c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:
1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;
2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;
3) la retribuzione, nonchè le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intra-societario;
4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;
d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal
f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.
6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.
8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rilasciato con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.
10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
11. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.
12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del
13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.
15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;
b) non è trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11;
c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;
d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;
g) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.
16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.
17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
18. Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui al comma 11.
19. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.
20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.
21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.
22. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.
23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.
24. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.
25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.
26. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.
Art. 27 sexies. (Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro). - 1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.
2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.
3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.
5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonchè nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.
13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.
14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.
15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.
16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.».
Art. 2. Designazione punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente decreto.
2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Abrogazioni
1. All'articolo 27 del
a) al comma 1:
1) alla lettera f) le parole: «effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato» sono soppresse;
2) la lettera g) è soppressa;
b) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «e g)» sono soppresse.
2. All'articolo 40 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) alla lettera a) le parole: «di formazione professionale, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione professionale.»;
2) la lettera b) soppressa;
b) al comma 10, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) il comma 11 è soppresso.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.