§ 6.2.72 - L.R. 2 novembre 2016, n. 75.
Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:02/11/2016
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Contenuti del DEFR. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2015
Art. 2.  Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2015
Art. 3.  Assegnazioni con vincolo di destinazione. Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 1/2015
Art. 4.  Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015


§ 6.2.72 - L.R. 2 novembre 2016, n. 75.

Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015.

(B.U. 9 novembre 2016, n. 49)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 46 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

 

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 18 luglio 2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Per garantire il pieno funzionamento del modello di programmazione è necessario procedere ad una modifica dell’articolo 8 della l.r. 1/2015 che preveda la possibilità di aggiornare il contenuto programmatorio regionale del documento di economia e finanza regionale (DEFR) al fine di adeguare lo strumento di attuazione delle politiche alle variazioni che intervengono sul versante delle risorse finanziarie, con riferimento all’anno in corso;

 

2. È necessario adeguare gli articoli 18 e 23 della l.r. 1/2015 alla sentenza della Corte costituzionale 21 giugno 2016, n. 184, a seguito del ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri;

 

3. È necessaria la proroga degli strumenti di programmazione di settore previsti dal programma regionale di sviluppo 2011 – 2015 (PRS) e non riconfermati dal PRS 2016 – 2020 fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l’adeguamento delle normative di settore al nuovo modello di programmazione che attribuisce al DEFR un ruolo significativo nell’ambito della programmazione regionale;

 

4. È opportuno prevedere la possibilità di adeguare, in caso di variazioni a carattere manutentivo, i piani e programmi per i quali è applicabile l’articolo 10, comma 5 della l.r. 1/2015, attraverso uno specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Contenuti del DEFR. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è sostituito dal seguente:

“ 2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, contiene in un'apposita sezione le priorità programmatiche per l’anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), ed e), fornendo altresì una prima indicazione degli interventi da realizzare. ”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

“ 5 bis. La sezione del DEFR di contenuto programmatorio regionale di cui al comma 2 è aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio. ”.

 

     Art. 2. Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 1/2015, dopo le parole: “ di ogni anno ” sono inserite le seguenti: “ e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato ”.

 

     Art. 3. Assegnazioni con vincolo di destinazione. Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 1/2015

1. L'articolo 23 della l.r. 1/2015 è abrogato.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Gli strumenti di programmazione di settore previsti dal PRS 2011 – 2015 e non riconfermati dal PRS 2016 – 2020 approvato nella legislatura in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 ed entro lo stesso termine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di revisione della normativa di settore relative alla programmazione. ”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“ 1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento”.