Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 06/03/2017 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto sociale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 87/2009 in adeguamento alla disciplina del d.lgs.175/2016 |
Art. 2. Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 85/2016 |
Art. 3. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Inserimento dell’ articolo 22 bis nella l.r. 85/2016 |
Art. 4. Correzione terminologica alla clausola valutativa. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 85/2016 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 5.4.268 - L.R. 6 marzo 2017, n. 8.
Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016.
(B.U. 10 marzo 2017, n. 9)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;
Considerato quanto segue:
1. È necessario adeguare l’articolo 5 della
2. È necessario dettare disposizioni transitorie in materia di trasmissione del rapporto di controllo e di trasmissione dell’attestato di prestazione energetica in attesa della complessiva messa a regime del nuovo sistema di controllo degli impianti termici e del nuovo sistema di controllo dell’efficienza energetica degli edifici;
3. Per esigenze di continuità territoriale e per l’esigenza di procedere, in via preliminare, al riordino del catasto degli impianti termici entro il corrente anno, si rende indispensabile prevedere che, limitatamente all’anno 2017, il Comune di Grosseto continui ad esercitare le funzioni di controllo sugli impianti termici e ad introitare le risorse per lo svolgimento di tali funzioni;
4. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni rispetto alla normativa già in vigore della
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Oggetto sociale. Modifiche all’articolo 5 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 2. Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“Art. 21 - Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della
Art. 3. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Inserimento dell’ articolo 22 bis nella
1. Dopo l’articolo 22 della
“Art. 22 bis. Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h bis), della
2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:
a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;
b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell’attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell’aria ambiente.”.
Art. 4. Correzione terminologica alla clausola valutativa. Modifiche all’articolo 25 della
1. All’articolo 25, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), della
CAPO III
Entrata in vigore
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.