§ 2.12.67 - L.R. 22 dicembre 2016, n. 34.
Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.
(B.U. 23 dicembre 2016, n. 59)
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2016 (Lavoratori socialmente utili Parco geominerario)
1. Il comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)), è così sostituito:
"29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e per l'anno 2018 la spesa di euro 25.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di un piano di intervento a regia regionale da attuarsi nell'ambito del Parco geominerario della Sardegna che, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro, miri a garantire nel tempo gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n.144), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario", alla scadenza delle convenzioni già stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei medesimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavoratori, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196) e dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) - (missione 09 - programma 02). Le tutele della presente legge si applicano anche ai soggetti svantaggiati indicati all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), già individuati attraverso specifici protocolli d'intesa e accordi di programma sottoscritti dalla Regione, nonché al residuo personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario dell'indennità di disoccupazione (NASPI).".
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016 (Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna")
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016 è così sostituito:
"Art. 2 (Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna")
1. Al fine di salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ambiente e tutela del territorio, dei Beni e attività culturali e delle Attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna, nonché nelle convenzioni e accordi successivamente stipulati a completamento e in attuazione della stessa, e di conseguire il primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), provenienti dal progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, nonché al residuo personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario di NASPI, e al fine di favorire la continuità reddituale ed occupazionale dei sopra individuati lavoratori è autorizzato lo svolgimento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, delle attività oggetto di tale convenzione da parte di società in house regionali ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con particolare riferimento alle attività di produzione di beni e servizi di competenza. Tali attività sono esclusivamente e direttamente affidate sulla base di un piano industriale predisposto dal soggetto affidatario che valuta analiticamente la sostenibilità economica e finanziaria nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), approvato dalla Giunta regionale, garantendo il rispetto dei principi del controllo analogo.
2. Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al comma 1 per le quali non è possibile procedere all'affidamento alle società in house sopraindicate, è autorizzata la stipula di convenzioni con enti pubblici identificati secondo apposite procedure di evidenza pubblica.
3. Nello svolgimento delle azioni afferenti gli ambiti di attività affidati in base ai commi 1 e 2, le società in house e gli enti pubblici affidatari si avvalgono a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, coerentemente con i fabbisogni dei soggetti affidatari, dei lavoratori individuati dalla presente legge appositamente profilati dall'ASPAL.
4. Si rinvia alla Giunta regionale l'adozione degli atti inerenti le procedure di esodo per i soggetti che hanno maturato i requisiti di legge.".
Art. 3. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 26.200.000 per l'anno 2017 e a euro 25.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, iscritta in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 2 del bilancio della Regione 2016-2018.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).