Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 12/12/2016 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale |
Art. 2. Erogazione ulteriore contributo in favore dei Consorzi di bonifica commissariati |
Art. 3. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 |
§ VI.3.196 - L.R. 12 dicembre 2016, n. 39.
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
(B.U. 14 dicembre 2016, n. 143)
Art. 1. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di fare fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2016 al Servizio sanitario regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per il finanziamento dell’Accordo integrativo regionale per la medicina generale, per le maggiori spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nell’ambito del bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2016, alla missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20 milioni e alla missione 13, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 30 milioni.
2. Alla copertura degli oneri rivenienti dal comma 1, pari a euro 50 milioni, si provvede per euro 15 milioni mediante l’utilizzo dello stanziamento previsto all’articolo 3 della
Art. 2. Erogazione ulteriore contributo in favore dei Consorzi di bonifica commissariati
1. Al fine di consentire l’attuazione della
2. Le somme stanziate possono essere utilizzate per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:
a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;
d) spese di gestione;
e) spese per contenzioso tributo 630.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziate iscritte nell’ambito dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio di cui all’articolo 49 del
4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto.
5. Dall’attuazione del comma 4 non derivano oneri per la finanza regionale.
6. Le somme previste al comma 1, saranno decurtate dalla dotazione prevista all’articolo 19 della
Art. 3. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1,della