§ 4.1.94 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:02/12/2016
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 21/2011)
Art. 2.  (Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 23 della l.r. 21/2011)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 48 della l.r. 21/2011)
Art. 5.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 6.  (Invarianza finanziaria)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.1.94 - L.R. 2 dicembre 2016, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”

(B.U. 15 dicembre 2016, n. 136)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 21/2011)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) sono abrogati.

 

     Art. 2. (Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 1 dell’articolo 22 e al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 21/2011 la parola: “triennale” è sostituita dalla parola: “quinquennale”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 23 della l.r. 21/2011)

1. Il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

“5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 48 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011 la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “quattro”.

 

     Art. 5. (Disposizioni di attuazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio disciplinato agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 6. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.