§ 1.5.5 – L.R. 10 agosto 1998, n. 33.
Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato
Data:10/08/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Principi generali).
Art. 3.  (Delega).
Art. 4.  (Sanzioni riparatorie).
Art. 5.  (Accertamento delle violazioni).
Art. 6.  (Verbale di accertamento).
Art. 7.  (Contestazione della violazione).
Art. 8.  (Responsabilità in solido e sussidiaria).
Art. 9.  (Oblazione).
Art. 10.  (Scritti difensivi).
Art. 11.  (Pagamento).
Art. 12.  (Rapporto).
Art. 13.  (Ordinanza).
Art. 14.  (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
Art. 15.  (Obbligo di rapporto).
Art. 16.  (Opposizione).
Art. 17.  (Esecuzione coattiva).
Art. 18.  (Devoluzione dei proventi).
Art. 19.  (Violazione di norme da parte degli stessi Enti competenti ad emanare l'ordinanza).
Art. 20.  (Direttive, poteri sostitutivi).
Art. 21.  (Accertamenti mediante analisi di campioni).
Art. 22.  (Sequestro).
Art. 23.  (Relazioni annuali).
Art. 24.  (Abrogazione di norme anteriori).
Art. 25.  (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie).


§ 1.5.5 – L.R. 10 agosto 1998, n. 33.

Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(B.U. 20 agosto 1998, n. 71).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, e l'esercizio della delega delle relative funzioni.

     2. La Regione determina con legge le sanzioni amministrative di sua competenza e i limiti minimi e massimi di esse.

     3. Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali, nonché le sanzioni irrogate da organi regionali nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

 

     Art. 2. (Principi generali).

     1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale si attua nel rispetto dei principi contenuti nella sezione 1 del capo 1° della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 3. (Delega).

     1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, sono delegate ai Comuni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate a norma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     2. In via eccezionale, la legge regionale può delegare o subdelegare ad altri Enti locali le funzioni di cui al comma 1, relativamente alle materie ad essi attribuite, delegate o subdelegate con leggi regionali.

     3. Ai medesimi Enti sono delegate, o subdelegate, le funzioni di vigilanza, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, nelle materie contemplate dalle norme sanzionatrici.

     4. La competenza territoriale dell'Ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa l'infrazione.

     5. Ferme restando le disposizioni della presente legge, e tenuto conto delle direttive emanate dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, gli Enti delegati possono stabilire, con propri regolamenti, specifiche competenze dei propri organi e quanto altro necessario per l'applicazione e per la definizione in via amministrativa delle sanzioni.

     6. In mancanza di diversa regolamentazione, per le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative è competente il sindaco o il presidente dell'Ente delegato.

 

     Art. 4. (Sanzioni riparatorie).

     1. La legge regionale stabilisce i casi in cui, oltre alle sanzioni amministrative, il contravventore è tenuto all'eventuale ulteriore sanzione riparatoria.

 

     Art. 5. (Accertamento delle violazioni).

     1. L'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1 è di competenza degli organi di polizia municipale e forestale e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale e le leggi regionali attribuiscono tale competenza.

     2. Per l'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, gli organi di cui al comma 6 dell'articolo 3 possono incaricare guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

     3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento rilasciato salvo diversa indicazione di legge, dall'organo di cui al comma 6 dell'articolo 3.

 

     Art. 6. (Verbale di accertamento).

     1. Le violazioni vengono accertate mediante verbale redatto su apposito modulo.

     2. Il verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia di cui una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, una trasmessa all'Ente delegato competente ai sensi dell'articolo 3. Nel verbale devono essere specificati:

     a) il giorno, l'ora e il luogo dell'accertamento;

     b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

     c) le generalità del trasgressore, se identificato;

     d) le generalità degli eventuali responsabili in solido, se identificati;

     e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

     f) le norme che si ritengono violate con l'indicazione delle sanzioni da queste previste;

     g) l'eventuale contestazione al trasgressore e al responsabile in solido.

     In calce al verbale è fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione.

     3. La Regione istituisce, per la compilazione del verbale di accertamento, moduli unificati.

     4. Il verbale di accertamento, sottoscritto dal verbalizzante, deve essere immediatamente inoltrato all'ufficio o al comando da cui il verbalizzante medesimo dipende, per i successivi adempimenti.

     5. I verbali redatti dalle guardie giurate di cui all'articolo 5, comma 2, sono trasmessi direttamente all'organo cui spetta, secondo le leggi regionali, irrogare la relativa sanzione.

 

     Art. 7. (Contestazione della violazione).

     1. Le violazioni, quando è possibile, sono contestate immediatamente sia al trasgressore che all'eventuale responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

     2. Qualora non abbia avuto luogo la contestazione personale nei confronti di tutte o di alcune delle persone indicate nel comma 1, l'ufficio o comando, indicati nel comma 4 dell'articolo 6, provvede, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento dell'infrazione o della identificazione del trasgressore, a notificare agli interessati copia del verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. Sulla copia del verbale consegnata o notificata a norma dei commi 1 e 2, deve essere indicato l'ufficio o comando dal quale il verbalizzante dipende, deve essere fatta menzione della facoltà di far pervenire scritti difensivi, nonché di pagare in misura ridotta, e devono essere altresì indicati i relativi termini e le modalità di pagamento.

     4. Nelle ipotesi di accertamento operato dalle guardie giurate di cui all'articolo 5 il processo verbale indica l'organo cui spetta irrogare la sanzione.

     5. Il processo verbale a carico della persona non identificata deve essere trasmesso, senza indugio, all'organo cui spetta irrogare la sanzione.

 

     Art. 8. (Responsabilità in solido e sussidiaria).

     1. Il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il trasgressore, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

     2. Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta ad altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona fisica o giuridica investita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è responsabile in solido con il trasgressore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

     3. Per le violazioni commesse da chi ha la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, purché si tratti di inosservanza di obblighi inerenti alla qualità rivestita dall'autore della violazione, l'Ente risponde delle sanzioni amministrative in via solidale con il trasgressore.

     4. Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, la responsabilità solidale o sussidiaria è regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

 

     Art. 9. (Oblazione).

     1. Per le violazioni che importino la sola sanzione pecuniaria, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per colui che lo effettua, di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre le eventuali spese di notificazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento.

     2. Il pagamento viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 11.

     3. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, l'organo competente che introita il relativo importo è tenuto a dare immediata notizia all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.

 

     Art. 10. (Scritti difensivi).

     1. Entro trenta giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del verbale, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all'ufficio o comando o organo cui è stato inoltrato il verbale di accertamento propri scritti difensivi.

     2. Gli scritti difensivi devono essere spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente all'ufficio o comando o organo di cui al comma 1 che, in tal caso, ne rilascia ricevuta.

 

     Art. 11. (Pagamento).

     1. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e di riparazione del danno si effettua presso la tesoreria del Comune o degli altri Enti delegati.

     2. L'obbligato è tenuto altresì a pagare l'importo delle spese di notificazione degli atti.

     3. L'obbligazione di pagare le somme dovute per le sanzioni pecuniarie non riparatorie non si trasmette agli eredi.

 

     Art. 12. (Rapporto).

     1. Qualora non abbia avuto luogo l'oblazione l'ufficio o comando cui è stato inoltrato il verbale di accertamento presenta rapporto all'organo competente per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

     2. Al rapporto sono allegati il verbale di accertamento della contravvenzione, la prova dell'avvenuta notificazione di esso, gli eventuali scritti difensivi del contravventore e, quando l'infrazione abbia cagionato il danno di cui all'articolo 4, l'indicazione dell'entità di esso e dell'eventuale modalità di rimessa in pristino.

 

     Art. 13. (Ordinanza).

     1. L'organo competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni della scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore, e ne ordina il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

     2. Il medesimo organo, con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 1, determina e commina, con ordinanza motivata, l'eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria e l'eventuale durata di essa e ne ordina l'esecuzione, stabilendone modalità e tempi.

     3. Con l'ordinanza è altresì ordinato al contravventore e alla persona obbligata, ai sensi dell'articolo 8, di pagare, nel termine di cui al comma 1, l'ammontare della sanzione riparatoria di cui all'articolo 4 o di rimettere in pristino lo stato dei luoghi stabilendone modalità e tempi di esecuzione.

     4. Con ordinanza motivata l'organo competente dispone l'archiviazione della pratica, quando è provato che il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dalla persona indicata nel rapporto o da altra persona identificata successivamente, o quando il fatto contestato non costituisce violazione di norme, o quando per esso non sia prevista nessuna sanzione, o quando sia provata la involontarietà dell'azione o omissione.

 

     Art. 14. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

     1. La sanzione irrogata ai sensi dell'articolo 13 può essere rateizzata su richiesta dell'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate con le modalità previste dall'articolo 26 della legge 689/1981.

 

     Art. 15. (Obbligo di rapporto).

     1. Quando dall'accertamento della violazione risulti anche un fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, l'organo competente inoltra rapporto al Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti.

 

     Art. 16. (Opposizione).

     1. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre opposizione secondo le norme processuali statali entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

     Art. 17. (Esecuzione coattiva).

     1. Decorso il termine stabilito nell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza che sia stato provveduto, l'Ente delegato o subdelegato procede, nei confronti del contravventore e della persona obbligata ai sensi dell'articolo 8, alla riscossione delle somme dovute in conformità alla normativa prevista dal d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 e dal d.m. 28 dicembre 1989 e successive modificazioni.

 

     Art. 18. (Devoluzione dei proventi).

     1. Salvo quanto stabilito da leggi statali per materie delegate alle Regioni, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono acquisiti dai Comuni o dagli altri Enti delegati o subdelegati secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

     2. Una quota pari al 10 per cento dei proventi di cui al comma 1, è devoluta:

     a) alla fondazione "Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato", riconosciuta con d.p.r. 6 giugno 1981, n. 384 qualora le sanzioni siano state accertate dal personale del Corpo forestale dello Stato;

     b) al fondo speciale dei Corpi di polizia municipale, ove esistente, qualora le sanzioni siano state accertate dal personale appartenente al Corpo di polizia municipale. I Comuni, singoli o associati, possono istituire il predetto fondo in base alla normativa vigente.

 

     Art. 19. (Violazione di norme da parte degli stessi Enti competenti ad emanare l'ordinanza).

     1. Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un Ente locale delegato o subdelegato ai sensi dell'articolo 3, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'articolo 5, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'Ente e trasmettono il rapporto di cui all'articolo 12 alla Regione. In tal caso la Regione sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo dell'Ente locale contestato come individuato ai sensi dell'articolo 12.

 

     Art. 20. (Direttive, poteri sostitutivi).

     1. La Regione emana le direttive per l'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto.

     2. Le direttive devono ispirarsi alle esigenze di uniformità e semplicità delle procedure e di massima garanzia di difesa.

     3. Gli eventuali provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze essenziali da parte degli Enti delegati, sono deliberati dal Consiglio regionale, sentiti gli Enti delegati interessati.

     4. In caso di persistente inattività, di gravi o ripetute inadempienze, ovvero di sistematica inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato o dalla Regione nelle materie delegate o subdelegate, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, la revoca della delega.

 

     Art. 21. (Accertamenti mediante analisi di campioni).

     1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della legge 689/1981, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati in numero di tre; il primo di essi costituisce oggetto dell'analisi; il secondo è consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa; il terzo viene conservato dall'autorità procedente, per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto della disposizione suddetta.

     2. Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata, tenuto conto dei costi effettivi delle operazioni di revisione e in misura comunque non inferiore né superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quella stabilita dall'articolo 20, primo comma, del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento dell'importo entro tre mesi dalla pubblicazione dei decreti interministeriali di cui alla citata disposizione; il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione mediante specifico provvedimento dell'autorità procedente.

     3. Il medesimo provvedimento stabilisce il termine per il versamento della somma; il mancato versamento entro il limite stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

 

     Art. 22. (Sequestro).

     1. Fermo il disposto degli articoli 13, 19 e 20 della legge 689/1981, le cose sequestrate sono, nel più breve tempo possibile, trasportate e consegnate dall'organo o ufficio il cui personale ha provveduto al sequestro all'Ente delegato competente all'applicazione delle sanzioni.

     2. Qualora si tratti di armi, il trasporto è scortato dai vigili dell'Ente suddetto.

     3. Gli Enti delegati provvedono a predisporre appositi locali o spazi in cui le cose sequestrate possano essere custodite con le necessarie garanzie di sicurezza.

     4. Divenuta esecutiva la confisca amministrativa, le cose confiscate ricadono, ad ogni effetto, nel patrimonio dell'Ente delegato confiscante. E' sempre disposta la distruzione delle cose confiscate quando l'uso, la detenzione o l'alienazione di esse siano vietati in modo assoluto dalla legge. L'ordine di distruzione ne individua le modalità.

     5. Anteriormente all'esecutività della confisca amministrativa soltanto le cose deperibili possono essere alienate, trasferendosi il vincolo sul denaro ricavato.

     6. Per gli aspetti afferenti all'applicazione della legge 689/1981, non disciplinati nei precedenti commi, si applicano le norme contenute nel capo secondo del d.p.r. 571/1982.

 

     Art. 23. (Relazioni annuali).

     1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i Comuni e gli altri Enti delegati trasmettono al servizio sistema informativo statistico della Regione, che predispone la relativa scheda, i dati concernenti le sanzioni amministrative comminate nell'anno precedente, indicanti in particolare il numero delle medesime, il relativo esito, le somme complessivamente introitate.

 

     Art. 24. (Abrogazione di norme anteriori).

     1. La l.r. 5 luglio 1983, n. 16, è abrogata.

     2. Le disposizioni contenute in leggi regionali anteriori, che regolano le competenze e il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi delle sanzioni fermo restando il vincolo di destinazione, in contrasto con la disciplina dettata dalla presente legge, sono abrogate.

     3. Restano in vigore le norme regionali anteriori concernenti l'attribuzione della delega agli Enti locali per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle specifiche leggi regionali sanzionatorie, trovano diretta applicazione, nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale, le disposizioni in materia della legge 689/1981.

 

     Art. 25. (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali approvate durante la prima legislatura sono quintuplicate.

     2. Il minimo edittale delle sanzioni pecuniarie previste in misura fissa da parte delle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge è pari alla decima parte delle sanzioni stesse.

     3. I rinvii alla l.r. 16/1983 per la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuti nelle leggi regionali, si intendono riferiti alla presente legge.