§ 3.4.23 - L.R. 18 ottobre 2016, n. 24.
Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:18/10/2016
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 23/2015)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)


§ 3.4.23 - L.R. 18 ottobre 2016, n. 24.

Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”

(B.U. 20 ottobre 2016, n. 116)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)), come modificato dall’articolo 1 della l.r. 7/2016, le parole: “per un periodo non superiore a dodici mesi” sono sostituite dalle parole: “non oltre il 31 gennaio 2017”.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.