§ 3.4.22 - L.R. 7 aprile 2016, n. 7.
Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:07/04/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 23/2015)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.4.22 - L.R. 7 aprile 2016, n. 7.

Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”

(B.U. 14 aprile 2016, n. 45)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)) le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle parole: “dodici mesi”.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.